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Qualificabile in edilizia libera per facile amovibilità della copertura orizzontale, avente esclusiva finalità di protezione.

Spesso viene chiamata pompeiana, e spesso viene contestata come manufatto volumetrico a tutti gli effetti.

Le sentenze non fanno legge, ma riguardano casi specifici in maniera sartoriale: poi diventano utili nel momento in cui sentiamo di avere un caso simile.

Questo per sottolineare che la sentenza n. 4177/2018 del Consiglio di Stato non va intesa come un equazione “pergolato con alette ruotabili = edilizia libera” in via automatica, raccomando come al solito prudenza.

Infatti la questione verte sia l’ammissibilità o meno prevista da una norma regionale; inoltre l’accertamento oggetto di sentenza è avvenuto a gennaio 2016, cioè prima del riordino delle discipline edilizie operate con D.Lgs. 222/2016 e il Glossario per l’edilizia libera.

Pertanto la seguente discussione riguarda un caso specifico, da non prendere come indirizzo unanime e certo. E aggiungo: non mi trovo molto d’accordo. Ma andiamo avanti sulla fattispecie trattata nella sentenza. Inoltre sappi che in merito alla pergola bioclimatica rinvio a questo migliore approfondimento:

Pergola bioclimatica, richiede Permesso di Costruire ed equivale a tettoia

Attenzione: L’oggetto della stessa sentenza riguarda l’installazione, con finalità decorative e di arredo, di una struttura metallica aperta su tutti i lati, e soprastante protezione a carattere retrattile delle lamelle di alluminio; tale configurazione qualifica l’opera come una pergotenda, piuttosto che tettoia.

MA ATTENZIONE: qui si sta parlando di un sistema di alette ruotanti e contestualmente retrattili, scorrevoli, in altre parole possono essere ritirate del tutto in un rullo e lasciare la copertura a cielo aperto. E’ una netta differenza, non si parla di quelle tettoie con alette rotanti fisse su binari.

Nella fattispecie, per questa struttura il Comune contesta la costruzione di una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo.

E appunto, il passaggio alla qualifica di tettoia è tutt’altro che scontato.

Pergolato alla pompeiana, tra costruzione e arredo esterno.

Il Consiglio di Stato, sul caso di specie, ha riconosciuto per quel manufatto due aspetti:

Il testo della sentenza prosegue puntando ad escludere il regime di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia per inquadrare il pergolato ad alette ruotanti.

Viene escluso dagli interventi di nuova costruzione, cioè la categoria delle sole opere che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Infatti la copertura non presenta caratteri di stabilità e permanenza, considerato la struttura retrattile delle lamelle metalliche, e pertanto non si configura uno spazio chiuso stabilmente configurato, tenuto conto che è aperta su tutti e quattro i lati.
Quindi, non si configura un nuovo organismo edilizio, nuovo volume o superficie.

Esclusa pure la categoria di ristrutturazione edilizia, in quanto non sussistono opere che abbiano rilevanza tale da poter trasformare l’organismo edilizio, in base alla sussistenza di aste in alluminio ruotabili e motorizzate.

Le alette frangisole ruotanti non costituiscono copertura permanente

Sembra emergere un  principio dal testo della sentenza: sul piano funzionale le lamelle ruotabili della pompeiana, potendosi aprire e chiudere, assumono ruolo di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, lasciando invariata la destinazione d’uso dello spazio protetto dalle intemperie.

Le lamelle ruotanti, una volta chiuse dai meccanismi elettrificati, consentono di creare di fatto una tettoia in via temporanea, cioè una copertura continua per proteggere lo spazio sottostante dalla pioggia.

Il fatto che queste possano ruotare in qualsiasi momento e restituire la configurazione iniziale di pergolato “a cielo aperto”, sembra la soluzione ideale per chi voglia realizzare (di fatto) una tettoia permanente senza dover ricorrere alla richiesta dei necessari titoli abilitativi.

L’uovo di Colombo, appositamente pensato per chi non vuole smazzarsi in BuroKrazia varia.

La sentenza conclude il punto con un interessante riassunto, che ritengo utile riportare integralmente:

In definitiva, la struttura in esame non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione. La stessa va pertanto qualificata come arredo esterno che, ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), non necessita di preventivo controllo tecnico amministrativo.

Al mio tre, scatenate l’inferno in Edilizia libera.

Scherzi a parte, la diffusione della notizia sui pergolati ad alette ruotanti avrà serie ripercussioni in giro, facendo contenti coloro che volevano costruire una tettoia vera e propria, soggetta piuttosto ai necessari titoli abilitativi edilizi.

Certamente, in molti poi faranno a gara ad installarvi serramenti scorrevoli su binari, o peggio ancora ad iniziare “lievi” tamponature.

Vogliamo scommettere che avverrà così? Nel dubbio, consiglio il seguente video sul Pergolato.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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