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Sostituire le piante con pannelli fotovoltaici lasciando spazi per luce ed aria, non costituisce copertura stabile e continua

La pergola (o pergolato) è un manufatto realizzabile in edilizia libera, rispettando una serie di condizioni.

Certamente, anche in questo caso è opportuno ricordare che resta sempre fatto salvo quanto disposto da:

  • Norme regionali
  • Strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore, ecc)
  • Regolamenti Edilizi
  • Vincoli di ogni ordine e grado
  • Norme di settore e speciali
  • Procedure e verifiche strutturali antisismiche (in fondo)

A volte i committenti chiedono di installare i pannelli fotovoltaici sopra le pergole o pergolati, anche per il SuperBonus 110.
Per rispondere a questo tipo di esigenza occorre prima affrontare alcune definizioni.

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Definizione di pergolato.

La definizione di pergolato è spesso interscambiata con quella di pergola, e rinvio ai miei precedenti articoli per approfondimenti tra pergola e pergolato.

Premesso che le norme regionali e le discipline comunali potrebbero aver introdotto ulteriori restrizioni e definizioni in tal senso, vediamo quelle scaturenti dalla giurisprudenza amministrativa:

  • Pergola: un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti” (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
  • Pergolato: un manufatto avente manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).

Non saprei evidenziare una sostanziale differenza, neppure consultando alcuni Regolamenti Regionali in tal senso. Se posso aggiungere, per la mia conoscenza ad oggi, ritengo che l’unica differenza che corre tra Pergolato e Pergola è che il primo è situato in appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.

La loro differenza risulterebbe anche evidenziata nel vigente Glossario Edilizia Libera:

Permeabilità della Pergola/Pergolato, differenza da tettoia

La giurisprudenza amministrativa ci illustra la possibilità condizionata di poter individuare una pergola fotovoltaica, o pergolato dirsi voglia.

<< il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e, infatti, normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Il pergolato, che non comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.>> (Cons. di Stato n. 984/2020).

Se il pergolato viene coperto in tutto o in parte con teli, tettoie o qualsiasi altro elemento di natura non facilmente amovibile con qualsiasi materiale, esso va classificato come tettoia (Consiglio di Stato sentenze n. 984/2020, n. 306/2017).

Diventando tettoia, è soggetto a tutte le relative norme di riferimento, rientrando nel probabile regime di nuova costruzione/ampliamento e quindi soggetta al Permesso di Costruire.

E se viene coperto con pannelli solari fotovoltaici distanziati tra loro, facendo passare la pioggia?

A volte si rende necessario installare pannelli fotovoltaici su spazi e manufatti pertinenziali degli edifici, vuoi perché non si hanno sufficienti spazi a disposizione sulla copertura, oppure più semplicemente per risparmiare i maggiori costi di ponteggi, interventi sul tetto, messa in sicurezza, ecc.

Anche la normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare <<impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici>>, intendendole come definizione generale.
Ciò infatti è stato reso ammissibile in base alla Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha modificato il D.L. Rilancio n. 34/2020.

N.B: ti vorrei ricordare che anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici non va sempre qualificato “edilizia libera”, perché le norme regionali e di settore oltre a quelle comunali, avranno sicuramente disciplinato la materia.
Ti ricordo inoltre che nelle Zone Omogenee A non è mai libera la loro installazione).

Detto questo, risulterebbe possibile installare i pannelli fotovoltaici sul pergolato, rimanendo nell’ambito dell’edilizia libera (sempre rispettando tutte le discipline nazionali, regionali e locali aventi incidenza urbanistico edilizia, ecc).

La condizione essenziale è quella di non realizzare una tettoia sotto mentite spoglie: a dirlo è la giurisprudenza amministrativa in alcune sentenze, sulle quale mi trovo d’accordo.

Esse hanno precisato che «la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti» (Cons. Stato n. 5377/2014, n. 2162/2014).

Il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità (TAR Lombardia (BS) n. 29/2021, Cons. di Stato n. 2134/2015).

Secondo queste due sentenze menzionate, la funzione del pergolato è infatti quella di sostegno; la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua.

Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica regolamentare non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.

Infatti ci tengo a precisare che le discipline e regolamentazioni comunali possono infatti prescrivere ulteriori condizioni da rispettare, ad esempio i rapporti minimi di permeabilità o di ombreggiamento, oltre i quali diventa qualificabile come tettoia.

Dulcis in fundo, esiste un criterio necessario ma non sufficiente da solo per realizzare una pergola o pergolato fotovoltaico: se non ci piove tra i pannelli, non si può fare.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo, devo far notare che la giurisprudenza e sentenze menzionate finora fanno riferimento a casistiche o contestazioni avviate prima della importante riforma del D.Lgs. 222/2016 e Glossario Edilizia Libera 2018.

Infatti è stata rimarcata la natura di amovibilità della pergola o pergolato, censita nel Glossario nella macro categoria di elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; è per questo motivo che la posa in via permanente di pannelli solari sopra di essi, tolga la natura di elemento amovibile?

Ritengo di rispondere affermativamente, cioè che la posa dei pannelli solari fotovoltaici sopra pergole o pergolati trasformi la loro natura da elemento di arredo in manufatto effettivo, cioè di costruzione.

Aspetti strutturali e antisismici

Aggiungo a margine un altro tipo di considerazione: l’aggiunta dei pannelli fotovoltaici su pergole o pergolati comporta a cambiare molto il comportamento strutturale del manufatto.

I pannelli fotovoltaici non sono proprio leggerini, se vogliamo dirlo. Di conseguenza, l’installazione postuma dei pannelli fotovoltaici, o meglio ancora la realizzazione ex nuovo di una pergola fotovoltaica richiede una valutazione di uno strutturista. Infatti per evitare il ribaltamento a vento andrà calcolato appositamente un sistema per collegarlo in maniera permanente al suolo, eliminando l’originaria natura di “amovibilità” insita negli elementi di arredo.

Magari vivete in una Regione dove esiste una specifica disciplina che esonera il deposito o autorizzazione sismica di essi all’ex Genio Civile; spesso queste opere possono ricadere all’interno delle opere prive di rilevanza, e ciò non significa che non devono essere progettate strutturalmente. Diciamo che a livello formale potrebbe esserci l’esonero dal deposito del progetto presso il competente ufficio tecnico regionale, ma con obbligo di deposito allo sportello unico edilizio del Comune.

Ricordiamoci inoltre che la CILA si può utilizzare qualora non vi sia interessamento delle parti strutturali degli edifici (la pergola si può considerare un edificio o porzione di esso? Riterrei di no..)

Per cui anche la corretta scelta del titolo abilitativo o regime di edilizia libera andrà sempre ponderata caso per caso.

Quindi è consigliato sempre un parere di un Tecnico professionista.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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