La Giunta comunale approva i piani attuativi qualora compatibili con lo strumento urbanistico generale vigente, il Consiglio Comunale quando comporta variante ad esso.
Il potere pianificatorio ha ampia discrezionalità sull’organizzazione del territorio e sviluppo socio-economico.
Il cosiddetto Piano Regolatore Generale del Comune è lo strumento principe di governo del territorio.
E’ lo strumento urbanistico che definisce la strategia di sviluppo e crescita della comunità, ed essendo strategico, guarda nel lungo periodo con una precisa visione. E’ uno strumento programmatico e operativo.
E proprio perchè è basato sulla struttura strategica, pur avendo applicazione limitata al territorio comunale, esso deve rapportarsi col territorio circostante e con l’area vasta di riferimento.
La pianificazione territoriale del Comune opera a carattere generale e non occorre fornire idonea specifica motivazione per ciascun punto: è costante giurisprudenza che l’onere motivazionale è assolto dall’Amministrazione attraverso l’indicazione dei criteri sottesi alle scelte compiute come la relazione di accompagnamento (Cons. di Stato n. 4345/2019).
Lo strumento urbanistico costituisce la rappresentazione delle scelte politiche adottate dall’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato al meglio i margini di scelta nell’adottare il proprio strumento urbanistico:
il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale costituisce infatti estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, giacché rispecchia delle scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. Cons Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734).
Tale potere discrezionale vale anche per le variazioni delle capacità edificatorie, sia in aumento che in riduzione, quando si tratta di nuovo strumento di varianti. Cioè, nei casi in cui le nuove disposizioni sostituiscono quelle previgenti.
Variazioni e modifiche rispetto alla pregressa previsione di piano regolatore non sono sufficienti per contrapporsi, o limitare, l’ampio potere discrezionale del Comune nelle proprie scelte di governo del territorio.
Esiste il solo limite di specificare la motivazione a sostegno della nuova destinazione quando vi siano indicazioni che avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, secondo giurisprudenza univoca (Cons. di Stato n. 4734/2018), o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.
In caso contrario la pregressa destinazione di piano di per sè non comporta alcun obbligo motivazionale specifico, dovendosi rinvenire il fondamento della nuova proprio nel disegno generale delineato dal nuovo strumento generale o dalla variante di quello precedente (Cons. Stato n. 4734/2018, n. 3142/2015, n. 1459/2014, n. 6911/2010).
E per molti, accettare le scelte discrezionali sul governo del territorio possono apparire indigeste.
La redazione e approvazione del Piano è soggetta comunque a certi limiti
Se da una parte l’art. 3, comma 2 della L. 241/90 gli strumenti urbanistici non richiedono motivazione, in quanto atti a contenuto generale, dall’altra ci sono alcuni limiti legati alle motivazioni.
Il costante orientamento della giurisprudenza afferma che le scelte di pianificazione territoriale costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (Cons. Stato n. 1871/2014). Si ripete, ad esempio l’adozione o approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi o attuativi.
Pertanto al netto di queste eccezioni richiedenti idonea motivazione specifica, l’onere motivazionale di carattere generale del Piano è soddisfatto quando espresso in termini generali (Cons. di Stato n. 4925/2013).
L’esempio più conosciuto è appunto costituito dalla relazione di accompagnamento delle varianti e di ogni strumento urbanistico generale, ed è sufficiente per assolvere alla funzione motivazionale.
In definitiva, le scelte discrezionali di pianificazione territoriale hanno alcuni limiti, da vagliare attentamente in pochi casi.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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