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Il mancato rispetto del termine, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs 42 del 2004 per il rilascio del parere, non matura alcuna decadenza del potere della Soprintendenza.

La perentorietà del termine del parere vincolante della Sovrintendenza non riguarda affatto la sussistenza del potere bensì l’obbligo di concludere la fase del procedimento.

Il parere vincolante rilasciato in maniera tardiva nell’ambito della Compatibilità paesaggistica non è illegittimo, tant’è che il provvedimento conclusivo del procedimento deve comunque attenersi al parere ancorché emesso dopo che è spirato il termine di cui al 5° comma dell’art. 167 del Codice dei Beni culturali (Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4656, sez III n. 01613/2016).

L’art. 167 del d. lgs. n 42 del 2004, al comma 5, dispone che “il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vicolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni […]”.

Qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere dell’Amministrazione continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal medesimo comma 5); in tal caso l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo per contestare l’illegittimo silenzio-inadempimento dell’organo statale.

La perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento.

Tale obbligo, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario.

Infatti, nel caso di superamento del termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5), il Codice non comporta né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo (Cons. St. sez III n. 01613/2016).

Il superamento del richiamato termine di novanta giorni (Cons. Stato. sez III n. 01613 del 26/04/2016).

  • comporta facoltà dell’interessato a proporre ricorso previsto dall’art. 117 del codice del processo amministrativo (così come in linea di principio ha ritenuto la sentenza di primo grado);
  • non rende illegittimo il parere vincolato emesso in maniera tardiva;
  • comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve attenersi al parere vincolante, sia pure emesso dopo il superamento del termine fissato dal richiamato art. 167, comma 5. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656).

In attesa della riforma dei procedimenti autorizzativi in maniera paesaggistica, la tardività del parere opera così, salvo le recenti modifiche emesse dal decreto legislativo n. 127 dello scorso luglio 2016.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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