Definizione DPR 380/01 non riguarda la Paesaggistica, ma serve stesso approccio
Le autorizzazioni paesaggistiche postume non possono essere rilasciate, mentre la compatibilità paesaggistica è consentita per poche fattispecie.
La normativa applicabile all’istanza del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in sanatoria o meno, non può che essere quella del momento in cui l’autorizzazione deve essere rilasciata e non quella vigente al momento della domanda.
Attualmente il Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004 non ammette l’autorizzazione paesaggistica postuma per interventi edilizi abusivi effettuati in assenza o in difformità paesaggistica; per assurdo può presentarsi l’ipotesi in cui un abuso edilizio soddisfi il criterio della doppia conformità urbanistica ma non sia sanabile paesaggisticamente.
L’unica ipotesi di rilascio di provvedimento sanante l’abuso paesaggistico è consentito in pochi casi di abusi edilizi minori per i quali il Codice dei Beni Culturali ammette la procedura di valutazione di compatibilità paesaggistica.
Si sottolinea che la compatibilità paesaggistica è procedura comunque di tipo autorizzativa, dove viene presentata una domanda alla quale l’ente competente verifica e accerta la compatibilità dell’abuso nei confronti dei valori e obbiettivi di tutela del vincolo, al termine del quale può esprimersi favorevole o denegare (Cons. Stato Sez. VI n. 1472/2014; Sez. VI 2806/2014).
Sulla questione degli abusi effettuati anteriormente all’entrata in vigore del Codice dei Beni culturali suggerisco questo articolo.
La domanda di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 4 e 5 D. Lgs. 42/2004 è ammissibile solo per i seguenti casi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L’epoca dell’abuso paesaggistico non ha rilevanza sulla procedura applicabile, anche se effettuato prima del Codice.
La normativa applicabile all’istanza del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in sanatoria o meno, è quella vigente al momento del rilascio e non quella vigente al momento della domanda, ancorché assai pregressa.
Ciò in conformità al noto principio del tempus regit actum che disciplina la successione di norme nel tempo nell’ambito del procedimento amministrativo, sancendo il principio secondo cui ogni atto deve essere adottato in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione (Tar Campania (NA) Sez. VIII n. 3312/2016).
Si coglie l’occasione per rammentare che proprio sulla materia paesaggistica e di compatibilità paesaggistica cambiamenti in direzione migliorativa potrebbero venire dalla tanto attesa Riforma di semplificazione paesaggistica, che lo scorso 01 settembre ha ottenuto parere favorevole dal Consiglio di Stato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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