Definizione DPR 380/01 non riguarda la Paesaggistica, ma serve stesso approccio
Troppo spesso la Giurisprudenza arriva a tappare le falle normative: in questo caso la Consulta ha aggiustato una notevole contraddizione
La Consulta con sentenza n. 56/2016 ha giudicato incostituzionale una parte dell’art. 181 del D. Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali) relativa alle opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
La questione è complessa e provo a sintetizzarne gli aspetti più salienti.
Il Paesaggio è un valore costituzionalmente garantito e che per tutelarlo il Legislatore ha previsto un particolare regime sanzionatori e penale per chi altera o distrugge le bellezze naturali sottoposte a speciale protezione.
L’attuale impianto normativo in materia paesaggistica distingue i beni:
- vincolati per legge (ex Galasso L. 431/85);
- vincolati in via provvedimentale (es. decreti ministeriali);
Il Codice dei Beni Culturali (d’ora in avanti Codice) prevede uno specifico regime sanzionatorio e penale, distinto da quello del T.U.E. DPR 380/2001.
In materia di sanzioni e rimessa in pristino il Codice prevede maggiori restrizioni e sanzioni, e riduce molto le possibilità di poter sanare i reati edilizi effettuati in queste aree.
L’art. 181 al comma 1-bis stabilisce l’applicazione della pena di reclusione da uno a quattro anni per chi effettua opere senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa qualora:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato:
– aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria;
– ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi;
– una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi;
Salta subito agli occhi che tra queste due casistiche corre una differenza, ovvero la cosiddetta “tolleranza volumetrica“, aggiungerei anche notevole.
La Consulta ha rilevato un irragionevole trattamento disparitario tra queste due casistiche
Infatti i lavori abusivi effettuati su:
- beni vincolati in via provvedimentale (es. fascia di rispetto stradale dichiarata di notevole interesse pubblico con DM) integrano sempre un delitto punibile con reclusione da 1 a 4 anni;
- beni vincolati per legge integrano una contravvenzione e sono puniti con l’arresto fino a due anni e ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro, a meno che non superino limiti volumetrici descritti alla lettera a) dell’art. 181 comma 1-bis, nel qual caso sono puniti alla stessa stregua dei primi ovvero reclusione da 1 a 4 anni;
Inoltre, si evince pure che solo per i reati commessi su beni vincolati ex lege operano, alle condizioni specificamente previste, le cause di non punibilità e di estinzione del reato rispettivamente introdotte dai commi 1-ter e 1-quinquies dello stesso articolo 181; l’aspetto appare ancora più evidenziato nella fase di accertamento della Compatibilità paesaggistica.
La Consulta ha ritenuto che tale legislazione sia « ondivaga, non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia; e già questo è sintomo di irragionevolezza della disciplina attuale».
Essa ha ritenuto inoltre che tale irragionevolezza è resa manifesta dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell’un caso delitto, nell’altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio sia in relazione all’entità della pena che sulle cause di non punibilità ed estinzione del reato.
La sentenza conclude dichiarando incostituzionale una parte dell’articolo 181 comma 1-bis eliminando la dizione:
«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».
In estrema sintesi la sentenza di incostituzionalità prevede:
- mantenimento della “tolleranza volumetrica” paesaggisticamente abusiva di cui al comma 1 bis lettera b);
- estensione del regime penale più “tollerante” agli immobili tutelati per legge anche a quelli tutelati con provvedimento;
Come al solito, sarà necessario che il Legislatore prenda in considerazione questa sentenza.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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