Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La trasformazione permanente del suolo rimane sempre soggetta a permesso di costruire, anche senza manufatti con sagoma
Il gioco del padel è simile al tennis, con la differenza che la palla rimbalzata sulle pareti può essere giocata ancora, per cui il gioco diventa più veloce e divertente; per questo motivo il campo da padel richiede una particolare area attrezzata, pavimentata e circondata da pareti rigide alte 4 metri. Le dimensioni del campo non sono trascurabili, quelle regolamentari ammontano a 10 x 20 metri. Diciamo che realizzare questo tipo di attrezzature sportive non è uno scherzo, e hanno un discreto impatto sul territorio, considerato che vengono abbinate spesso anche ad attività turistico-ricettivo, agrituristico, palestre, plessi sportivi o del tempo libero. Per utilizzarle d’inverno, vengono anche coperte con sistemi telonati temporanei e stagionali, strutture pressostatiche o coperture “geodetiche”.
Anche questo tipo di intervento potrebbe essere stato disciplinato e semplificato dalle normative regionali, mentre alle disposizioni locali (PRG e regolamenti edilizi) è consentito disciplinarle anche con disposizioni più restrittive o perfino vietarle in certe zone o immobili. Inoltre non dimentichiamo che questi campi da padel devono essere sottoposti anche alle relative disposizioni di norme settoriali edilizie come la paesaggistica, sismica, idraulica, vincolo idrogeologico, eccetera.
La realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e) DPR. 380/01 (Cass. Pen. n. 11999/2024, n. 41182/2021). Il Consiglio di Stato non mi risulta si sia espresso, forse perchè questi campi da padel sono divenuti recentemente di moda, tuttavia nella stessa direzione restrittiva vanno TAR Piemonte n. 223/2023.
Anche se non sussiste una costruzione “vera e propria”, in materia di interventi edilizi esiste il consolidato principio per cui il D.P.R. 380/01 articolo 3 comma 1 lettera e) assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (Cass. Pen. 11999/2024, n. 21192//2023, n. 28457/2009, n. 14044/2005).
Anche la conversione di un campo da tennis (permeabile) in un campo da padel, costituisce una «nuova costruzione», per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire. Ciò è quanto stabilito dalla Cassazione Penale n. 11999/2024, per intervento effettuato da parte di ente rientrante nel cosiddetto Terzo Settore, in quanto l’art. 71 comma 1 D.Lgs. 117/2017 non è una disposizione urbanistica in senso stretto, non avendo a oggetto il governo o la regolazione del territorio in sé; si limita piuttosto a prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie soggetti, non già a disciplinare l’uso del territorio in quanto tale.
Tale disposizione si qualifica come una norma di natura derogatoria (formale) alla disciplina urbanistica e non come una norma con natura urbanistica vera e propria. Da ciò consegue che la norma in parola facoltizza l’«utilizzo» di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un «temporaneo» cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo Settore, che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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