Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
Il provvedimento ha natura di atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio
L’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino è un provvedimento sanzionatorio amministrativo emesso dal Comune (e non solo), ha lo scopo di ripristinare la legalità violata e tutelare l’ordinato assetto del territorio.
In questo senso, viene emanato dalla P.A. competente ogni qualvolta sia stato accertata la natura abusiva delle opere edilizie, tramite sopralluoghi e verbali effettuati.
Vediamo quando è possibile per il cittadino effettuare le osservazioni al procedimento alla fase di accertamento e repressione dell’abuso edilizio.
Il nodo dell’avvio del procedimento nella sanzione demolitoria
La procedura dell’avvio del procedimento è disciplinata dagli articoli 7 e seguenti della L. 241/90. Tra le varie finalità vi rientra la partecipazione attiva del cittadino o soggetto interessato, a cui può partecipare prendendo visione degli atti del procedimento, e di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Per certi aspetti somiglia a quella fase di confronto partecipativo che si instaura tra P.A. e cittadino con la procedura di Preavviso di diniego (Art. 10-bis L. 241/90), allo scopo di consentire una revisione degli atti e procedimento amministrativo svolto fino a quel punto.
Nel nostro ordinamento non è espressamente prevista la possibilità di fare avvio del procedimento per i provvedimenti sanzionatori edilizi. E’ ammessa la possibilità per le fasi preliminari alla loro emissione.
In altre parole, una volta accertato l’illecito edilizio, non esiste più alcuna possibilità di “dialogo” tra cittadino e PA sul conseguente ordine di rimessa in pristino.
La sequenza procedurale per reprimere gli abusi edilizi è molto vincolata e non lascia spazio ad ulteriori fasi valutative;
- Sopralluogo e redazione verbale dagli organi competenti
- Ordine di sospensione lavori (qualora in corso)
- Avvio del procedimento per Accertamento illeciti edilizi
- Deduzioni e controdeduzioni tra cittadino e PA
- Emissione Ordine di demolizione e rimessa in pristino
In particolar modo risulta inutile contestare la mancata valutazione degli interessi contrapposti privato e pubblico. Il principio vale anche nell’ipotesi di valutazione di interesse pubblico a conservare il bene abusivo.
Il motivo per cui non è ammessa questa possibilità dalle norme né dalla giurisprudenza proviene dal fatto che si aprirebbero spiragli imprevedibili da valutare caso per caso; la diretta conseguenza sarebbe l’incremento del contenzioso verso qualsiasi provvedimento o valutazione.
Un doppio avvio del procedimento a monte e a valle dell’Ordine di demolizione sarebbe gravoso
Infine, l’avvio del procedimento applicabile all’Ordinanza di demolizione costituirebbe una duplicazione della precedente fase di avvio del procedimento svolta appositamente tra il sopralluogo da parte degli Organi competenti e l’emissione dell’Ordine di demolizione stesso.
In sostanza l’unica fase partecipativa da effettuarsi con l’avvio del procedimento, risulta collocata a monte dell’ordine di demolizione per operare sull’oggetto essenziale: l’accertamento o meno della natura abusiva dell’opera.
Se in questa fase la P.A. viene convinta dalla partecipazione e osservazioni del cittadino interessato a cambiare idea circa la contestazione di abusività, la diretta conseguenza è l’emissione del successivo ordine di demolizione.
Infatti la consolidata giurisprudenza amministrativa conferma che:
<<i provvedimenti aventi natura di atto vincolato, come l’ordinanza di demolizione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento non essendo prevista la possibilità per l’amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo>> (Cons. di Stato n. 6490/2021, n. 4389/2019, n. 2681/2017).
Pertanto è consigliato attivarsi nel procedimento nell’unico momento partecipativo ammesso, cioè a valle del sopralluogo svolto dai competenti organi (in genere vigili urbani con ruolo di P.G.) e a monte dell’Ordine di demolizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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