Anche l'incremento di carico urbanistico e chiusura spazi esistente rende improcedibile la Compatibilità paesaggistica art. 167 del Codice
Comune può ordinare rimessa in pristino decorso il termine di sospensione, restando invariati o poteri repressivi
Le fasi di accertamento di opere abusive in corso di esecuzione potrebbero articolarsi in due consecutive procedure: ordinanza di sospensione lavori, e l’eventuale successiva ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. L’emissione dell’ordinanza con cui sospendere i lavori è prevista dall’articolo 27 comma 3 del Testo Unico Edilizia DPR 380/01, ed è un provvedimento emesso dalla competente P.A. necessario a svolgere ulteriori accertamenti circa la legittimità dell’intervento, ponendo un termine massimo di 45 giorni. All’interno di questo periodo il dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale deve valutare e decidere se:
- il presunto intervento illecito risulti regolare e conforme ai vari titoli abilitativi edilizi, o se rientri in attività edilizia libera (sempre nel rispetto di tutti i presupposti e atti di assenso previsto dalle varie norme di settore, oppure verso regolamenti e strumenti urbanistico-edilizi);
- sia accertata l’esecuzione di illecito edilizio, per il quale emettere la relativa ordinanza di demolizione e rimessa in pristino.
Per maggiori dettagli sul procedimento e tempistiche relative all’ordinanza sospensione lavori consiglio un mio precedente articolo sul blog.
La valutazione di questo esito dovrebbe concludersi entro il termine di 45 giorni, ma l’ordinanza demolitoria può essere emessa anche dopo il suo decorsi.
Ordine demolizione valido anche decorsi 45 giorni sospensione lavori
Decorso il termine di efficacia dell’ordine di sospensione lavori, il Comune può benissimo emettere anche l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino relativo alle medesime opere contestate. Sul punto in giurisprudenza si è consolidato il principio per cui:
L’effetto dell’intimazione di sospensione dei lavori, come detto, ha una durata temporale limitata, venendo meno alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza (arg. ex art. 21-bis L. n. 241/1990). Ne consegue che, alla scadenza del quarantacinquesimo giorno, senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, l’ordinanza di sospensione dei lavori perde comunque efficacia (Tar Lazio, Roma, n. 84/2025 n. 9983/2021), salva la possibilità per l’amministrazione di portare a conclusione il procedimento anche dopo lo spirare di detto termine in ragione della natura ordinatoria di quest’ultimo (Tar Lazio, Roma, sez. II, 7 novembre 2022, n. 14517). Precisamente, il decorso del termine in questione non comporta la decadenza del potere sanzionatorio degli abusi commessi in quanto una tale decadenza, oltre a non essere prevista espressamente dalla legge, avrebbe una conseguenza del tutto illogica, ovvero quella di trattare la repressione di un abuso in modo difforme in base alla circostanza, del tutto casuale, dell’adozione – o della mancata adozione – dell’ordinanza che sospende i lavori (Tar Lazio, Roma, n. 84/2025, Consiglio di Stato n. 6235/2021, n. 3536/2018).
Il provvedimento di sospensione dei lavori è finalizzato mantenere il bene immobile integro nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta. Di conseguenza, l’ordinanza di sospensione lavori emessa ai sensi dell’articolo 27 DPR 380/01 non rappresenta un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione che il privato abbia l’onere di impugnare, né, per altro verso, è ex se idoneo a ledere in via definitiva l’interesse edificatorio (Cons. di Stato n. 9939/2023, n.2934/2023, n. 445/2017).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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