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L’azione penale è differita per concedere la conclusione dell’eventuale sanatoria, non oltre sessanta giorni.

Dal momento in cui l’ordinanza di demolizione diventa efficace, il destinatario ha due possibilità:

  • ottenere la sanatoria;
  • demolire gli illeciti contestati in ordinanza;

Gli illeciti edilizi, quando sono penalmente rilevanti si qualificano come abusi edilizi. In particolare sono quelli che superano la categoria degli interventi rientranti in CILA e SCIA.

In altre parole, per abusi edilizi “primari” o penalmente rilevanti, si intendono quelle opere che avrebbero richiesto il rilascio del Permesso di Costruire. Essi sono pertanto punibili con l’azione penale prevista dall‘art. 44 del D.P.R. 380/01.

Il sanzionamento penale per abusi edilizi si avvia nei termini e modi previsti dalla legge, che tralascio in questa sede. Si riporta l’art. 45 del T.U.E.

Art. 45 – Norme relative all’azione penale
1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Quanto tempo è concesso per ottenere la sanatoria e fermare la procedura di sanzione penale?

Il Testo Unico per l’Edilizia dispone precisi termini con cui sospendere l’azione penale avviata verso i soggetti responsabili o proprietari delle suddette opere/immobili.

L’art. 45 del T.U.E. concede infatti “soltanto” sessanta giorni di sospensione da fintanto non sia conclusa la procedura di rilascio della sanatoria di cui all’art. 36, cioè la procedura di Accertamento di conformità. Si tratta della procedura che porta al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, relativamente agli illeciti riguardanti interventi realizzati in:

  • assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso;
  • assenza di SCIA alternativa al PdC o in difformità da esso;

Se tali opere possiedono il requisito di doppia conformità e tutti i requisiti per ottenere la sanatoria edilizia, il soggetto interessato può presentare istanza entro la scadenza dei termini previsti dall’ordinanze.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione, l’istanza di sanatoria si intende rifiutata in caso di silenzio della P.A.

Quanto sopra riguarda soltanto dal punto di vista amministrativo.

Per quanto riguarda il procedimento penale, secondo l’art. 45 del T.U.E. rimane sospeso fino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi della suddetta sanatoria edilizia ex art. 36 del T.U.E.

Tuttavia ciò va letta in combinato disposto degli articoli 36 e 45 del T.U.E.

La sospensione dell’azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall’art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione (Cass. Sez. III n. 44503 31 ottobre 2019).

In altre parole, essa è sospesa fino a che non sia conclusa la procedura di sanatoria (che potrebbe durare molti mesi o persino anni), ma trova un limite ultimo che coincide nei sessanta giorni previsti dal silenzio-diniego dell’art. 36 del T.U.E.

In caso contrario si avrebbe una dilatazione senza termini della sospensione penale, che inficerebbe l’efficacia del procedimento penale.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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