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TAR Veneto conferma ns indicazioni per abusi effettuati prima della Semplificazione.

Il diritto paesaggistico è principalmente fondato su quello amministrativo e non prevede retroattività.

Non mi prolungo molto sull’argomento emerso dall‘art. 17 comma 2 del DPR 31/2017, che si riporta per intero:

2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.

Si riferisce alle opere ricomprese nel nuovo e più mite regime di semplificazione paesaggistica, vale a dire a quelle  di cui all’art 2 del DPR 31/2017 che richiama a sua volta quelle elencate nell’Allegato A, unitamente a quelli esonerati da specifiche prescrizioni d’uso richiamate dai piani paesaggistici e provvedimenti di vincolo.

Non esiste retroattività per la semplificazione paesaggistica.

In molti mi hanno interrogato dicendo, o addirittura affermando che l’esenzione dalla richiesta di idoneo titolo abilitativo paesaggistico riguardasse anche il pregresso, come una sorta di retroattività automatica.

Con spiacere, ho sempre declinato facendo notare che non è possibile questa ipotesi perchè la norma non è espressamente retroattiva.

L’unico “favore” riservato dal legislatore, se così possiamo definirlo, è quello di evitare la rimessa in pristino per tali opere compiute prima dell’entrata in vigore del DPR 31/2017. Ma non finisce qui: il legislatore aggiunge in tale ambito una forte restrizione, ponendo la condizione che esse non siano soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.

Ritengo che tale agevolazione riguardi quindi le opere compiute nel regime di edilizia libera, quindi quelle effettuabili senza alcun titolo abilitativo edilizio o al massimo con CILA, considerato che SCIA e Permesso di Costruire sono titoli abilitativi.

Dal TAR emerge la prima giurisprudenza applicativa sul DPR 31/2017.

La sentenza del TAR Veneto II n. 1007 del 13 novembre 2017 riguarda la fattispecie di un coltivatore diretto, che aveva realizzato in un’area soggetta a vincolo paesaggistico in assenza di alcun titolo paesaggistico o edilizio, due serre mobili di dimensioni di circa m 30 per 6 con profilo di sezione ad arco e altezza massima al colmo di m 3 ciascuna.

A nulla sono valse le doglianze e i motivi di ricorso, facendo notare il regime più favorevole del DPR 31/2017 in quanto il TAR reputa non applicabile ratione temporis la disciplina invocata.

E il principio ratione temporis comporta che l’oggetto dell’illecito edilizio e paesaggistico debbano essere valutati alla luce delle norme amministrative vigente all’epoca dei fatti.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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