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L’accertamento di irregolarità edilizie compiute in corso d’opera al PdC non è sufficiente per annullare il titolo abilitativo

Ipotizziamo che tu abbia ottenuto il rilascio del Permesso di costruire per realizzare una nuova costruzione oppure una ristrutturazione rilevante di edificio esistente, ad esempio un ampliamento, sopraelevazione, eccetera.

Il cantiere viene avviato con regolare dichiarazione di inizio lavori e con l’avvenuto deposito di tutti i pareri, autorizzazioni, atti amministrativi o nulla osta comunque denominati, pena l’inefficacia del Permesso di Costruire.

L’intervento prosegue con le tipiche fasi costruttive, completando prima le strutture, poi le altre opere architettoniche, impiantistiche, eccetera.

Tuttavia nel corso dell’intervento, come spesso può capitare, vengono apportate delle varianti in corso d’opera rispetto al Permesso di Costruire rilasciato senza essere state legittimate con:

  • rilascio di Permesso di Costruire in variante (previa sospensione dei lavori): è necessario farlo con varianti sostanziali al progetto già autorizzato col PdC rilasciato;
  • presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): è possibile farlo quando la variante presenta condizioni di non sostanzialità rispetto al Permesso rilasciato.

Per una migliore distinzione e procedure tra varianti sostanziali o meno al Permesso di Costruire, rinvio al seguente approfondimento.

Durante la prosecuzione del cantiere avviene un sopralluogo da parte del competente ufficio pubblico, e accerta la difformità compiuta in variante rispetto al Permesso di costruire rilasciato.

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Il solo accertamento delle irregolarità eseguite in corso d’opera può essere sufficiente per annullare il Permesso di Costruire già rilasciato?

La risposta è negativa, perchè la natura illecita di queste opere realizzate in variante al PdC non incide sulla validità del titolo abilitativo già rilasciato.

In altre parole, la contestazione di opere realizzate in difformità al permesso rilasciato è sufficiente per avviare l’esercizio dei poteri repressivo-sanzionatori disciplinati dagli articoli n. 31,32,33 e 34 del D.P.R. 380/01, tuttavia il loro accertamento non è di per sé condizione sufficiente per l’annullamento in autotutela del permesso di costruire (TAR Palermo 2367/2021).

Infatti in base all’art. 21-nonies l. 241/90 il presupposto necessario affinché possa essere legittimamente esercitato il potere di annullamento d’ufficio del Permesso di Costruire è la presenza di un vizio di legittimità del provvedimento di primo grado (cfr. art. 21-octies, co. 1 e 21-nonies, co. 1 l. 241/90).

Certamente, le difformità e illeciti accertati dovranno essere comunque perseguiti con la procedura e strumenti previsti dalla legge, tra cui l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino.

Conclusioni.

Un Permesso di Costruire rilasciato legittimamente, cioè esente da vizi formali o sostanziali che avrebbero impedito il suo rilascio legittimo, non può essere annullato in autotutela dalla P.A. soltanto per l’accertamento di opere illecite o difformità compiute in corso d’opera e posteriori al suo rilascio.

Ringrazio A. Cannizzo per la segnalazione della sentenza.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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