A prescindere dall’entità e tipologia edilizia, le verifiche immobiliari vanno svolte come si deve
Rinviato in autunno il debutto della nuova APE, come deciso ieri dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Autonomie Locali in merito alle nuove Linee guida nazionali per l’Attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Altro rinvio per l’introduzione delle seguenti novità in materia di Certificazione energetica degli edifici:
- sanzioni: il decreto conferma quanto statuito espressamente dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005, ovvero l’irrogazione di sanzione da 700 a 4.200 euro per un APE non corretta a carico del Certificatore, sanzione da 1.000 a 6.000 a carico del Direttore dei Lavori in caso di mancata presentazione dell’APE al Comune, da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto a carico del costruttore o del proprietari;
- unificazione metodo di calcolo su tutto il territorio nazionale;
- l’Indice di prestazione energetica globale, calcolato in funzione dell’energia primaria (non rinnovabile) e rinnovabile, determinerà la nuova classificazione energetica che passa da sette a dieci classi, passando dalla nuova migliore A4 alla peggiore G.
- confermata validità 10 anni dell’APE;
- obbligo di individuare gli interventi migliorativi energetici e i relativi costi, distinguendo le ristrutturazioni sostanziali dagli interventi di riqualificazione energetica;
- il decreto imporrà l’obbligo di svolgimento di almeno un sopralluogo presso gli immobili oggetto di certificazione;
- istituzione del sistema informativo nazionale SIAPE per la raccolta dati relativi alle APE;
- approvazione schema tipo per annunci commerciali di immobili, uniformando e selezionando i dati energetici da inserire negli annunci;
- il software semplificato Docet sarà aggiornato entro il 1° ottobre 2015 dall’Enea;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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