Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Si intende una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti.
L’Italia delle meraviglie è talmente diversificata anche nell’edilizia che merita attenzione nelle definizioni.
Diciamo che persiste l’italico “vizietto” di presentare il progetto per un manufatto con l’intenzione di trasformarlo notte tempo in un altro simile ma non uguale.
Ed ecco che la pergola, o pergolato dirsi voglia, viene coperta sulla parte superiore con una tettoia, e dopo qualche giorno vi aggiungono pure vetrate scorrevoli e quant’altro.
Dopo pochissimo tempo, la pergola ha fatto una eccezionale mutazione genetica sul posto diventando un volumetto in cui dormire nelle caldi notte d’estate.
Ironia urbanistica a parte, è una dinamica assai frequente da riscontrare, e peggio ancora alcuni clienti ti chiamano con consapevole volontà di pianificare questa dinamica evolutiva dei pergolati.
Partiamo quindi dalla definizione di pergolato, che al momento non è citata nel Regolamento Edilizio Tipo emanato con DPCM 20 ottobre 2016, tuttavia menzionata nel Glossario per l’edilizia libera.
I successivi aggiornamenti puoi leggerli in questo articolo.
Tra pergolato e tettoia il passo è breve: la copertura permanente
L’ultima definizione di pergolato la fornisce la Cassazione Penale con sentenza n. 23183 del 23 maggio 2018, distinguendola dalla classica “tettoia”, osservando che «la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile».
Anche il Consiglio di Stato, riscontrando l’assenza di una definizione normativa di pergolato, ha definito il pergolato come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato Sez. 4, n. 5409 del 29 settembre 2011. Conf. Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2134 del 27 aprile 2015. V. anche Cons. di Stato, Sez. 6, n. 306 del 25 gennaio 2017).
Sempre il Consiglio di Stato, ha ribadito il concetto di “leggerezza” del pergolato, sottolineando che non debba essere costituita da una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo (Cons. Stato Sez. 4, n. 4793 del 2 ottobre 2008).
Condivido personalmente i limiti strutturali e i requisiti di precarietà che il Consiglio di Stato individua per il pergolato come facilmente rimovibile, costituito da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura (Cons. Stato Sez. 5, n. 6193 del 7 novembre 2005).
Il pergolato ha funzione ombreggiante verso superfici di modeste dimensioni e con un impostazione non permanente, verosimilmente al pari degli arredi da giardini, non richiedente quindi il Permesso di Costruire o altri titoli abilitativi.
Il pergolato è stato ufficialmente inserito in Edilizia Libera dal relativo Glossario.
Dalla giurisprudenza uno spartiacque relativo al pergolato sotto il profilo strutturale (Cass. Pen. n. 23183 del 23 maggio 2018), in particolar modo legato ai titoli abilitativi:
- Edilizia libera: se avente struttura leggera facilmente amovibile perchè priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non è richiesto il permesso di costruire;
- Permesso di costruire: necessario nel caso in cui l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile;
Nel Glossario per l’edilizia libera è stata inserita la dizione di pergolato tra le opere qualificate come arredi nelle aree pertinenziali, ne parlo in questo video consultabile anche su YouTube:
Importante è la differenza che passa tra pergolato e tettoia: entrambe sono aperte su tutti i lati e sostenuti da struttura autonoma (o talvolta addossata a pareti), ma sono distinte per tipologie di copertura.
Infatti il pergolato infatti è sovrastato da una intelaiatura con travi discontinue per sostenere piante rampicanti con funzione ombreggiante e in grado di lasciar passare la pioggia, la tettoia invece ha una copertura continua in grado di fermare la pioggia.
Motivo per cui, la differenza è sottile, e molti inseriscono notte tempo onduline e lastre “mimetizzate” sotto le piante rampicanti.
La differenza tra pergola e pergolato? L’apertura di tutti i lati o meno.
La pergola è libera su tutti e quattro i lati, mentre il pergolato è libero almeno su tre lati, quindi diviene una pergola addossata su almeno un lato ad una parete di edificio.
Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi (Cons. Stato VI n. 306/2017).
Motivo per cui la pergola si differenzia quale elemento completamente autonomo e autoportante, rispetto al pergolato che invece può appoggiarsi strutturalmente all’edificio di appoggio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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