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Le contravvenzioni di omessa denuncia o mancata autorizzazione sismica configurano reato permanente

Fin da prima dell’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380/01 gli illeciti edilizi con incidenza strutturale e antisismica sono severamente perseguiti come reato, cioè illecito penalmente rilevante. Ancora oggi sussiste una disciplina repressiva e sanzionatore nel Testo Unico Edilizia contro questo tipo di irregolarità edilizie, suddivise in due distinti gruppi di violazioni verso le:

L’interesse primario da tutelare in questi casi è la pubblica incolumità, delle costruzioni e degli abitanti: per questo, oltre ad una serie di sanzioni penali normative, si è formata una severa giurisprudenza penale assai severa. Diciamo pure che essa si pone coerente a quella formata in regime amministrativo che attribuisce agli illeciti edilizi natura permanente, evitando in qualsiasi modo un meccanismo di prescrizione dell’illecito edilizio sotto entrambi i profili.

Magari a livello penale può scattare la prescrizione del reato, restando tuttavia immutata la natura di illecito permanente; tale caratteristica potrebbe comportare la reiterazione dell’illecito, anche sotto il profilo penale, in caso di successivi interventi edilizi o di completamento.

Inquadramento della natura e caratteristiche degli illeciti strutturali e antisismici

Sul punto la Cassazione Penale con sentenza n. 41872/2023 rammenta un precedente contrasto tra orientamenti giurisprudenziali penali relativamente al momento consumativo del reato (strutturale), inizialmente composto dalle Sezioni Unite n. 18/1999, individuando una separazione tra i reati strutturali secondo cui vanno distinti i reati consistenti nell’omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei, mentre quello consistente nell’esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente; tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta. Tale indirizzo è stato confermato da Cass. Pen. III n. 3505/1999, n. 3351/2003, n. 41858/2008, n. 23656/2011, n. 20728/2018.

In seguito ci sono state altre pronunce che hanno preso le distanze da questo orientamento “differenziato”, diventando crescente con cui afferma invece la natura dell’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, e la conseguente natura permanente del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 380/2001, anche per le condotte previste dagli artt. 93 e 94, in quanto il primo (art. 93 sul deposito) permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento e, il secondo (art. 94 autorizzazione), permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Vedi Cass. Pen. n. 3069/2007, n. 35912/2008, n. 29737/2013, n. 12235/2014, n. 13731/2018, n. 26836/2020, n. 2210/2021).

Sempre recentemente è intervenuta la giurisprudenza di Cassazione Penale anche per reato riguardante l’esecuzione di opere strutturali in conglomerato cementizio armato, diverso rispetto a quello accennato al punto precedente:

la contravvenzione di esecuzione di lavori in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato, di cui agli artt. 71 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell’opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo ovvero, ancora, dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica (Cass. Pen. n. 41872/2023, n. 9275/2018).

Detto questo, in presenza di illeciti edilizi strutturalmente o sismicamente rilevanti è da valutare se sia ammissibile una sanatoria strutturale/antisismica, considerato che pure in questo ambito le possibilità normative si sono rivelate ambigue:

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Articoli D.P.R. 380/01 menzionati nel post:

Art. 71 (L) – Lavori abusivi
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.
2. è soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell’articolo 58.

Art. 72 (L) – Omessa denuncia dei lavori
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 65 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.

Art. 73 (L) – Responsabilità del direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6.

Art. 74 (L) – Responsabilità del collaudatore
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro.

Art. 75 (L) – Mancanza del certificato di collaudo
1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.

Art. 76 (L) – Comunicazione della sentenza
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.

Articolo 95
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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