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modulistica unificata salva casa

Concluso l’accordo tra Stato ed enti locali per coordinare la modulistica unificata per pratiche edilizie alla L. 105/2024

Per prima cosa occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’accordo tra Governo, Regioni e ANCI sulla modulistica unificata e standardizzata relative a procedure edilizie ordinarie (Permesso di Costruire, SCIA, SCIA alternativa, CILA) e di regolarizzazione post decreto-legge Salva Casa (Permesso di costruire in sanatoria, SCIA in sanatoria e CILA tardiva).

Pertanto vogliate considerare “ufficioso” il documento PDF che trovate in fondo, con ampia riserva di riscontrare ulteriori modifiche sulla versione pubblicata in Gazzetta prossimamente.

Si tratta di una modifica integrativa dei medesimi accordi raggiunti in passato dopo le riforme Madia, in particolare degli Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni.

Tra l’altro, questa modulistica approvata, previa intesa in Conferenza Unificata, dovrà essere adottata dalle Regioni (entro il 9 maggio 2025) e dai Comuni entro il (23 maggio 2025) e costituisce un livello essenziale delle prestazioni; quest’ultimo riveste un aspetto importante perchè stabilisce una soglia minima sulla quale nessuna regione, neanche a statuto speciale, può oltrepassare e fare riduzioni. E’ infine rinviata ad altra Conferenza Unificata l’emanazione della nuova Segnalazione Certificata di Agibilità, prevista dall’articolo 24 TUE.

Prime considerazioni.

Sono state recepite e aggiornate i quadri delle pratiche edilizie ordinarie, integrate anche dai quadri di regolarizzazione, già vigenti dagli Accordi del 2017, corredate da specifiche istruzioni rivolte alle regioni. Colpisce molto l’aver ribadito le linee guide MIT Salva Casa pubblicate settimane fa nelle premesse, e in alcune note all’interno delle varie pagine.

E’ stato inoltre affermato quanto segue, ovvero la possibilità attestare nello Stato Legittimo l’ultimo titolo abilitativo “totale”, con effetti di parzializzare lo Stato Legittimo stesso (articolo 9-bis comma 1-bis TUE, primo periodo), ribadendo la tesi avanzata nelle Linee Guida Salva Casa per cui sia sufficiente aver indicato i soli estremi dei titoli abilitativi pregressi:

1 In tale campo può essere indicato il titolo rilasciato o assentito che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare (unitamente agli eventuali titoli successivi all’ultimo che ha riguardato l’intero immobile che hanno abilitato interventi parziali) qualora nella relativa istanza o segnalazione siano stati indicati gli estremi del/dei titolo/i originario e di quelli successivi relativi l’intero immobile o l’intera unità immobiliare.

E’ stata confermata la qualifica di tolleranza alla Agibilità “sanante” articolo 34 comma 4 TUE.

Infine anche la CILA è stata sottoposta all’obbligo di attestazione tolleranze e Stato Legittimo, al pari delle altre pratiche superiori come SCIA e Permesso, recependo pur tardivamente l’obbligo disposto col DL 76/2020 all’interno dell’articolo 34-bis comma 3 DPR 380/01.

Quaderno indirizzi operativi ANCI n. 56-2025

Si consiglia anche la lettura dell’interessante quaderno pubblicato da ANCI

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Testo dell’Accordo Conferenza unificata

LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 27 marzo 2025

Visto l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Visto l’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazionim dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;
Visti gli Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni;
Ritenuto necessario adeguare la suddetta modulistica edilizia alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del 2001 dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;
Considerato che ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del decreto legge n. 69 del 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato su proprio sito istituzionale, in data 30 gennaio 2025, un documento recante “Linee indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)”, non aventi “valore vincolante”, con la finalità di inquadrare il contesto applicativo del provvedimento e facilitarne l’attuazione da parte delle amministrazioni competenti e di fornire ai cittadini linee di orientamento e di indirizzo, indicazioni di massima e suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo che caratterizzano le procedure edilizie;
Vista, in particolare, la sezione 1 delle predette linee di indirizzo relativa allo “Stato legittimo degli immobili”, che ha chiarito come “sulle condizioni per far valere il titolo edilizio più recente che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, si ritiene possibile assumere che l’amministrazione competente abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi: [omissis] b2) con riferimento ai titoli rilasciati con formale provvedimento ovvero formatisi implicitamente, per silenzio-assenso (come nel caso della SCIA, della SCIA alternativa al permesso di costruire), laddove sia stata fornita l’indicazione degli estremi del titolo originario e di quelli successivi relativi all’immobile o unità immobiliare, e, in considerazione della documentazione prodotta, non sia stata formulata alcuna contestazione dall’Amministrazione su eventuali difformità rispetto allo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento”;
Vista, in particolare, la sezione 3.4 delle predette linee di indirizzo relativa ai “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo” che ha chiarito come, per gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, “La sanzione è quella prevista dall’articolo 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, e sarà, pertanto, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro” che “ai fini del perfezionamento della SCIA in sanatoria non è richiesta la sussistenza della doppia conformità, rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e 36-bis del Testo unico” e che “occorrerà indicare l’epoca di realizzazione della variante, al fine di poterla ricondurre alla validità temporale del titolo abilitativo rilasciato ante ’77 cui essa si riferisca”;
Considerata l’Agenda per la semplificazione 2020-2026, adottata previa intesa tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali, l’11 maggio 2022, che prevede, al punto 1.1., la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e l’adozione di una modulistica standardizzata individuando, inoltre, al punto 4.2., l’edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori chiave del piano per il rilancio;
Considerate le attività dell’apposito gruppo di lavoro del Tavolo istituito nell’ambito dell’Agenda per la semplificazione;
Sentiti le associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali che sono stati consultati attraverso i loro rappresentanti;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali sancisce il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI nei termini sottoindicati:

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia

  1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sono dottatele modifiche alla modulistica edilizia di cui agli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio e del 6 luglio 2017 al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69.
  2. Le modifiche ai moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA sono contenute nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.
  3. Ai sensi dell’articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le regioni adeguano entro il 9 maggio 2025, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio 2025;
  4. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA attualmente utilizzati,come modificati dal presente accordo.
  5. Con successivo accordo o intesa si procede all’adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità.

Istruzioni operative sull’adeguamento della modulistica edilizia alle novità introdotte dalle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL “Salva Casa”)

Premessa

L’Accordo ha ad oggetto le modifiche ai seguenti moduli unificati e standardizzati in materia edilizia, adottati il 4 maggio e il 6 luglio del 2017, ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. n. 69/2024:

A. SCIA (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata)
B. PERMESSO DI COSTRUIRE (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata)
C. SCIA alternativa al permesso di costruire (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata)
D. CILA

Istruzioni operative per l’adeguamento tecnico della modulistica

L’ allegato è articolato in quattro sezioni, una per ciascuno dei suddetti moduli. Per ogni modulo sono indicate esclusivamente le modifiche dei quadri o di parti di essi da adeguare a seguito delle novità introdotte dal DL Salva Casa.

L’opzione di indicare solo le modifiche ha la finalità di rendere più agevole l’individuazione di ciò che deve essere adeguato nell’ambito della modulistica standardizzata attualmente in uso e, soprattutto, di minimizzare il più possibile l’impatto sui sistemi informativi esistenti e accelerare l’implementazione delle citate modifiche.
Per ciascun modulo, la numerazione dei quadri interessati dalle disposizioni del DL “Salva Casa” è puramente indicativa ed è finalizzata unicamente a rendere più agevole la lettura della gerarchia delle informazioni e delle dichiarazioni richieste. Le Regioni, nel provvedere all’aggiornamento, adegueranno la numerazione sulla base dei moduli e dei sistemi informativi in uso. Peraltro da sempre la standardizzazione ha riguardato il contenuto della modulistica, lasciando – a parità di contenuto – libertà nell’organizzazione dei dati. Al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione dei moduli da parte dell’utenza, si suggerisce inoltre, nell’ambito dell’aggiornamento, di associare ai riferimenti normativi presenti nelle dichiarazioni i relativi link a Normattiva o altra banca dati dei provvedimenti normativi o l’inserimento nei moduli di appositi box informativi esplicativi della norma e del contenuto delle dichiarazioni o l’utilizzo di qualunque altra modalità diretta a rendere il modulo il più possibile di facile utilizzo.

Conseguentemente:

  • in caso di sostituzione di un quadro preesistente o di parti di esso, viene mantenuta la
    numerazione originaria dei moduli approvati con i precedenti accordi;
  • in caso di inserimento di un nuovo quadro, non previsto nei moduli preesistenti, il
    numero del quadro è sostituito da una X che è riportata anche nella numerazione
    sottostante.

Infine, il quadro riepilogativo della documentazione da allegare è stato sostituito, per una maggiore leggibilità, da un nuovo quadro, ma le modifiche e le integrazioni sono evidenziate in neretto. Per le medesime ragioni sopra esposte, i quadri inseriti ex novo (numerati con l’utilizzo della X) e la relativa colonna “Quadro Informativo di Riferimento” riporta il titolo del nuovo quadro e non il numero

Obblighi di pubblicazione
Le Regioni provvedono entro il 9 maggio 2025 ad adattare alle specifiche normative regionali i quadri oggetto del presente Accordo contrassegnati come variabili (con asterisco), aggiornando la modulistica unica regionale in uso; le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 23 maggio 2025 i moduli unici regionali aggiornati e integrati. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio tramite link alla piattaforma sulla quale è disponibile la modulistica. Per gli eventuali dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio gli oneri e i diritti, provvede – ove necessario – direttamente il Comune.

Modifiche modulistiche approvate (PDF)

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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