Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Variazioni di categorie d’intervento apportate al Testo Unico DPR 380/01 e norme regionali non possono abrogare o modificare le previsioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici
Negli ultimi anni ci sono state diverse modifiche al Testo Unico Edilizia DPR 380/01, con le quali sono state più volte modifiche le categorie di intervento e il loro rapporto alle relative pratiche edilizie (oggi in CILA, SCIA, Permesso di Costruire).
Sempre negli ultimi anni si è sentito parlare di “semplificazione” alle procedure edilizie, in particolare con L. 120/2020, L. 34/2022 e L. 91/2022.
Con questi provvedimenti normativi si è provveduto a modificare sopratutto le categorie di intervento edilizio sul patrimonio esistente, quali manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione “pesante”.
Questo tipo di modifiche ha inciso sopratutto sugli immobili:
- sottoposto a vincoli del Codice dei beni culturali e paesaggio D.Lgs. 42/2004;
- situati nelle Zone Omogenee A (centri e nuclei storici) o ad essi assimilati ai sensi del DM 1444/68;
- centri e nuclei storici consolidati
- ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico
Da una parte le definizioni delle categorie di intervento (art. 3 c.1 DPR 380/01) prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, ai sensi del successivo comma.
Ciò significa che le definizioni contenute nei predetti strumenti e regolamenti, qualora divergenti o contrastanti con le modifiche sopravvenute nel TUE, devono essere adeguate (come anche per quelle regionali).
In particolare nella revisione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi si deve conformarsi all’utilizzo delle definizioni del TUE, senza inventare nuove categorie di intervento; essi piuttosto possono (e devono) definire le prescrizioni, limiti e possibilità di intervento per zonizzazione ed edifici. La differenza può apparire sottile, ma c’è, in funzione della gerarchia delle fonti normative e strumenti.
Dall’altra parte le Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Comunale e Regolamento edilizio servono a disciplinare gli interventi ammissibili, e non sono una disciplina “definitoria,” come invece l’art. 3 DPR 380/01 (interessante in proposito TAR Lombardia n. 2650/2022).
Motivo per cui tutte le semplificazioni procedurali previste e calate dall’alto, non possono azzerare le previsioni e discipline pianificatorie e di governo del territorio regionali, provinciali e comunali.
Un esempio recente riguarda le semplificazioni procedurali previste per installare pannelli solari fotovoltaici in categoria di manutenzione ordinaria, cioè edilizia libera, senza autorizzazioni o atti di assenso. In verità le cose stanno diversamente come evidenziato in questo recente special live sul fotovoltaico.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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