Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Dal 1985 al 2001 le opere interne alle costruzioni venivano effettuate con semplice comunicazione, poi furono assoggettate a DIA
Procedura comunicativa e vera semplificazione per l’epoca, perchè buona parte delle opere interne veniva considerata ristrutturazione edilizia e assoggettata ad autorizzazione.
Contestualizziamo il momento: a metà anni Ottanta nel campo urbanistico italiano c’erano due soli titoli edilizi nel quadro normativo, ed erano Concessione e Autorizzazione edilizia, rispettivamente onerosa e non.
L’attività edilizia in quel momento era abbastanza in fibrillazione, sia per nuovi manufatti che per il patrimonio edilizio esistente, ed era necessario velocizzare le trasformazioni meno sostanziali togliendole dalla morsa dei sessanta giorni necessari per il rilascio dell’autorizzazione edilizia.
Non esisteva in quel momento nè DIA , SCIA o CILA (bei tempi, per certi aspetti), e la L. 47/85 introdusse l’innovativa procedura per le sole modifiche interne delle costruzioni.
Si trattava dell’art. 26, rimasto valido fino all’entrata in vigore del nuovo T.U. dell’edilizia DPR 380/01.
Esso consentiva le sole modifiche da effettuare all’interno delle costruzioni a condizione che:
1. non fossero in contrasto con:
- gli strumenti urbanistici adottati e approvati;
- regolamenti edilizi comunali vigente;
2. non comportassero:
- modifiche della sagoma della costruzione;
- modifiche di prospetto;
- aumento superfici utili;
- aumento unità immobiliari;
- cambio destinazione d’uso delle costruzioni;
- cambio destinazione d’uso delle singole unità immobiliari;
- pregiudizio alla statica dell’immobile;
3. casi particolari:
- rispetto delle originarie caratteristiche costruttive per immobili situati in zone A (centri storici);
- esclusione immobili vincolati allora alle L. 1497/39 e L. 1089/39;
La procedura di allora.
Per le opere da effettuare era necessario che all’inizio dei lavori il proprietario dell’immobile, presentasse al Comune una relazione con descrizione delle opere da effettuare, documento da produrre:
- firmato da professionista abilitato;
- asseverando il rispetto di norme di sicurezza (strutturale, anticendio, ecc) e igienico sanitarie;
Nella lettura del testo originale non veniva espressamente menzionata la direzione lavori, per mia esperienza ho riscontrato la frequente prassi in cui i Comuni chiedevano espressamente l’assunzione della direzione lavori e chiedendo il deposito della fine lavori; si nota una forte analogia con quanta avviene oggi con la CILA e l’ambito dell’Edilizia Libera.
Contemporaneamente all’art. 26 nella stessa legge 47/85 esisteva l’articolo 48, il cosiddetto “gemello” relativo alle opere interne realizzate prima dell’entrata in vigore o perfino in corso di esecuzione ponendo il termine di trenta giorni dalla stessa entrata in vigore.
La prima stesura dell’articolo 26 alla pubblicazione della L. 47/85 in G.U. del 02 marzo 1985 fu il seguente:
ART. 26. VIGENTE dal 17 Marzo 1985 al 22 Giugno 1985
Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
La stesura dell’articolo 26 ebbe una modifica correttiva mediante l’art. 3-bis della L. 298/1985 entrato in vigore il 23 giugno 1985.
ART. 26. VIGENTE DAL 23 Giugno 1985 AL 31 Dicembre 2001
Non sono soggette a concessione ne’ ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma ((della costruzione, dei prospetti)) ne’ aumento delle superfici utili e del numero delle unita’ immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unita’ immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. ((Ai fini dell’applicazione del presente articolo non e’ considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse)).
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unita’ immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
((Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma)).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
Circa un mese dopo la modifica dell’art. 26 fu emanata una interessante la Circolare Ministeriale LL. PP. n. 3357/25 del 30 Luglio 1985 (G.U. n.186 08-08-1985) con cui furono disaminati alcuni aspetti secondo interpretazione dello stesso ministero, circolare che abbiamo pubblicato in apposito articolo.
N.B: le circolari ministeriali vanno considerato come riferimento interpretativo ma non sono da intendersi come norme perentorie.
FRAZIONAMENTO E FUSIONE con Art. 26 L. 47/85
Pochi mesi fa avevo già disaminato la questione riportando a conoscenza dei lettori un passo specifico della suddetta Circolare ministeriale con un altro articolo già pubblicato.
Oggi l’eredità delle modifiche e opere interne risulta essere stata riesumata nell’Edilizia Libera.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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