Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Qualsiasi intervento effettuato su costruzione abusiva costituisce nuovo reato edilizio
Probabilmente molti avranno da avversare quanto segue, ma la costante giurisprudenza penale porta a ragionare sugli effetti connessi alla Stato Legittimo e di conformità urbanistica degli immobili.
Anche se la massima giurisprudenziale è stata nuovamente ribadita dalla sentenza di Cassazione Penale n. 24478/2021, ritengo opportuno fare riferimento alla fattispecie in sentenza Cass. Penale n. 11788/2021.
Essa riguarda un intervento di sostituzione ringhiere, coibentazione e manutenzione del lastrico solare (tetto piano) compiuto su immobile parzialmente abusivo, in quanto era ancora pendente istanza di condono pendente e situato in zona vincolata.
Tale intervento manutentivo era stato compiuto dai responsabili nella convinzione che fosse rientrante in edilizia libera, e che si fosse formato il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio L. 47/85 presentata decenni fa.
Purtroppo questa impostazione non è risultata convincente per la Cassazione che, al contrario, ha ritenuto di qualificare tali opere di modesta entità come abusi edilizi.
Ci tengo a precisare che siamo nell’ambito degli irregolarità edilizie di livello primario, cioè quelle che sono anche penalmente rilevanti.
Se dovessi spiegarlo in termini più semplici, il concetto base è che la mancanza di piena conformità e legittimità dell’immobile non consente di fare interventi edilizi su di esso, pena la “contaminazione” della natura illecita dell’opera. Ma vediamo meglio i passaggi giurisprudenziali che portano a questa riflessione che molti non condivideranno, soprattutto quelli in odore di Superbonus 110.
La massima della sentenza statuisce:
«deve, infatti, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Penale, ndr) che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 44, d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: “In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. Pen. n. 11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n. 9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014).»
Colgo anche l’occasione per riportarne una versione molto simile, ripresa dalla sentenza di Cass. Penale n. 6604/2017 e scaturita dalla sentenza n. 40843/2005:
«L’intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell’attività illecita, integrando un nuovo reato edilizio, in quanto allorché l’opera precedentemente realizzata perisce in tutto o in parte il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla senza alcun titolo abilitativo anche se l’abuso non sia stato originariamente represso») secondo cui l’intervento su una costruzione illegittimamente realizzata, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce sempre ripresa dell’attività criminosa originaria integrante un nuovo reato simile a quello precedente, e non attività irrilevante sotto il profilo penale, si conclude nel senso che non si possono realizzare interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo, che non sia stato oggetto di sanatoria edilizia, e che tale ulteriore attività costruttiva va valutata in modo unitario rispetto alle opere precedentemente realizzata;»
Interventi edilizi su immobili con abusi edilizi, difformità e illeciti
Al netto delle considerazioni che potranno venire dai “difensori della CILA Superbonus 110”, questi principi di costante giurisprudenza penale devono farci riflettere sul criterio della continuità della Legittimazione urbanistica degli immobili.
Provo a fare un esempio: cambiare le gomme a norme di legge ad una autovettura rubata, non cambia la natura di auto rubata. E anche le gomme regolari verranno sequestrate assieme all’autovettura al primo posto di blocco.
E per chi obbietta che <<gli interventi in CILA rientrano nell’ambito dell’Edilizia libera>> (comunicata, diciamolo), non intende riconoscere che gli edifici e le unità immobiliari vanno considerate appunto come organismi edilizi, cioè con una loro unitarietà storica, urbanistica e di legittimità.
A tal proposito consiglio questo video e iscrizione al mio canale YouTube:
La costanza giurisprudenza penale analizzata sopra rende chiaro il concetto per cui l’immobile oggetto di intervento possa qualificarsi in due soli modi:
- Pienamente legittimo e conforme;
- dotato di irregolarità di vario tipo o livello;
A coloro che intenderanno commentare e soprattutto avversare questa mia riflessione, gli devo far presente che questo costante orientamento giurisprudenziale è sorto molti anni prima del D.L. 76/2020. E stiamo parlando della norma che ha introdotto nell’articolo 9-bis D.P.R. 380/01 la definizione di Stato Legittimo.
In altre parole, ritengo che la Cassazione Penale abbia inquadrato da tempo il concetto di “continuità negli atti e titoli abilitativi edilizi”. Il mio augurio è che i vari attori del settore e il legislatore stesso prendano consapevolezza dell’attuale quadro delle regole in cui ci stiamo muovendo.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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