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La natura precaria dell’opera deve soddisfare almeno il criterio funzionale, ovvero le esigenze temporanee

La costruzione realizzata sul suolo e destinata a permanere costituisce trasformazione rilevante ai fini urbanistici ed edilizi, pertanto soggetta in via generale a permesso di costruire, in quanto rientra nel regime di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3 c.1 lettera e) del D.P.R. 380/01.

Tuttavia la natura di permanenza al suolo potrebbe di per sé non essere sufficiente per configurare nuova costruzione, e rimanere qualificabile come opera precaria; in altre parole un opera potrebbe essere stabilmente infissa al suolo, senza avere caratteristiche di permanenza a lungo termine.

Al contrario, se l’opera presenza caratteristiche perfino amovibili, ma non soddisfa esigenze non temporanee, potrebbe non rientrare nell’ambito delle opere precarie. Infatti l’opera precaria, può essere essere individuata in astratto due criteri discretivi:

  1. criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo;
  2. il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea

A ricordarci i criterio utili per qualificare col Testo Unico Edilizia la categoria di intervento dei manufatti precari è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 5977/2024, rammentando che «la giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un’opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie». In tal senso il principio è stato confermato anche dalla più recente sentenza di Consiglio di Stato n. 6076/2024, riprendendo quanto già stabilito con quella già emessa con C.d.S. n. 1776/2013.

E’ opportuno anche comparare la nozione di manufatto precario con quello di stagionalità e facile amovibilità:

Amovibilità, criteri utili e presupposti

Trovo utile condividere il principio espresso dal TAR Bari n. 1639/2019, il quale , individua l’opera di facile amovibilità come quella “priva di fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo”, che si concretizza in “ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili integralmente recuperabili, senza l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente le possibilità del riuso”.

Il gazebo da usare nella stagione estiva in giardino è l’esempio calzante: non lascia residui o macerie, è interamente smontabile, senza fondazioni o collegamenti infissi al suolo.

Stagionalità non equivale a precarietà automatica

Da precisare anche il criterio di stagionalità, che non va confuso con quello della precarietà o amovibilità, di cui si riportano alcuni principi generali trattati in precedenti post:

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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