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Integra abuso edilizio grave la mancata rimozione di manufatti precari installati a tempo determinato

Esiste la possibilità di installare manufatti diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ex art. 3 comma 1 lettera E.5 del Testo Unico per l’Edilizia.

Si tratta di una categoria di manufatti leggeri, anche prefabbricati, che si rendono necessarie specialmente per certe attività produttive, agricole, ricettive o commerciali.

La questione è divenuta ancora più evidente col Glossario per l’Edilizia Libera (video Guida gratuita), che ha interessato maggiormente le opere precarie, amovibili e di facile rimozione.

L’esempio classico potrebbe essere una tettoia da installare nel periodo estivo per esposizioni all’aperto temporanee e protezione prodotti/merci.

Il Testo Unico DPR 380/01 dedica soltanto poche righe all’argomento, sopratutto dopo la riforma del Decreto ‘Scia 2’, disponendo l’obbligo del permesso di costruire anche per manufatti leggeri (art. 3), anche prefabbricati, per poi prevedere nel nuovo articolo 6 comma 1 una categoria di intervento per opere temporanee:

Opere soggette a PdC Art. 3 c.1 lettera e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

Edilizia Libera: Art. 6 c.1 lettera E-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale; 

Quest’ultima categoria di intervento è stata poi maggiormente definita nel Glossario per l’Edilizia Libera, tuttavia da questa formulazione sembrano emergere due elementi:

  • precarietà dell’opera;
  • termine di rimozione pari a novanta giorni;

Non sembra neppure che questa categoria sia pienamente raccordata con quelle per cui è previsto l’obbligo del Permesso di Costruire.

Come al solito, molte regioni hanno provveduto a mettere una toppa anche su questa zona grigia, come ad esempio la Toscana con L.R. 65/2014.

Per le strutture ricettive turistiche il discorso è diverso.

Il Testo Unico, all’art. 6 dispensa dall’obbligo di Permesso di Costruire per manufatti precari se installati nell’ambito di strutture ricettive all’aperto per sosta e soggiorno turisti (alberghi non vi rientrano), a condizione che siano già state autorizzate sotto i diversi profili urbanistici, edilizi, paesaggistici e con le diverse norme di settore.

Ergo, le strutture ricettive vedono riconosciute una sorta di semplificazione in questo senso.

La questione diventa più spinosa in caso di mancata demolizione o rimozione dell’opera/manufatto oltre il periodo stagionale, sopratutto decorso il termine indicato nelle diverse tipologie di comunicazioni depositate presso il Comune, in riferimento sopratutto alle diverse norme regionali.

La mancata rimozione di queste opere entro la scadenza comporta reato edilizio penalmente punibile.

Si tratta dello stesso reato previsto dall’art. 44 comma 1 lettere B o C del Testo Unico per l’edilizia, al pari di avere costruito una casa di sana pianta senza il prescritto permesso di costruire (Cass. Pen. III n. 39677/2018).

Praticamente è parificato al più alto livello di illecito edilizio, appunto reato e penalmente perseguibile.

E’ quindi sconsigliato far installare manufatti precari o stagionali nell’illusione che le caratteristiche di precarietà costituiscano un trattamento sanzionatorio più moderato.

Il legislatore intende prevenire sopratutto il comportamento di coloro che “una volta concesso un dito, si prendano il braccio”, proprio per evitare che con la scusa della precarietà e stagionalità vengano lasciati sul suolo in maniera perenne manufatti di vario tipo.

Piuttosto, è caldamente consigliato far rimuovere e smontare questi manufatti decorsi i relativi termini, onde evitare sanzioni e perfino ordinanze di demolizioni.

Mi permetto di spezzare una lancia a favore di coloro che tutti gli anni, per motivi aziendali e produttivi, dovranno smontare e rimontare gli stessi manufatti per questo regime normativo.

VIDEO: Manufatti e opere stagionali escluse dal Permesso

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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