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Sono tipiche le installazioni dirette a soddisfare esigente temporanee che vengono smontate e ricollocate periodicamente in certe stagioni.

Pensiamo al classico chiosco sul mare utilizzato dallo stabilimento balneare per la stagione estiva.

E per rispondere al quesito del titolo, occorre farsi un’altra domanda: qual è la distinzione di costruzione normale e quella leggera?

La nozione giuridica di “costruzione” era già stata elaborata prima dell’emanazione del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01. In essa la giurisprudenza vi ha ricompreso tutti i manufatti comportanti una trasformazione urbanistico edilizia del territorio. Essi hanno la capacità di modificare lo stato luoghi e pertanto, non avendo caratteristiche di assoluta precarietà, sono destinati a permanere nel tempo (Cass. Pen. n. 14539/2020).

Questo tipo di nozione è svincolato comunque dalle caratteristiche oggettive, costruttive o materiche dirsi voglia: non assume rilievo la differenza tra opere murario o altro genere, nè l’ancoraggio al suolo, la funzione attribuita. Risulta sufficiente la finalità dell’opera destinata a soddisfare un bisogno non temporaneo (Cass. Pen. n. 41067/2015).

In base a questa impostazione, ragionando in senso opposto, si dovrebbero ritenere consentite le installazioni di manufatti leggeri che non abbiano destinazione ad abitazione, ad ambienti di lavoro, a depositi o a magazzini e che presentino, in positivo, utilizzo di carattere temporaneo o che siano ricomprese in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno e la sosta dei turisti, strutture queste ultime riferite, come si ricava dalla locuzione impiegata, a quelle individuate dall’art. 13 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) e, segnatamente, i villaggi turistici, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche ed i parchi di vacanza, come deve desumersi dall’utilizzo della disgiuntiva “o” di cui all’art. 3 comma 1, lett.e.5) D.P.R. 380/01. (Cass. Pen. n. 14539/2020).

MANUFATTI PRECARI E STAGIONALI: I MIEI APPROFONDIMENTI

Tra diverse categorie di manufatti leggeri, smontati e ricollocati ogni anno nelle rispettive stagioni turistiche, ci sono quelli ad uso ristoro.
Mi viene a mente quei manufatti precari costituiti da tettoie pilastrate e telonate, oppure chiuse da vetrate scorrevoli.
Si tratta di manufatti che potrebbero avere notevole impatti esteriore, dimensionale e perfino strutturale, visto la finalità di capienza al pubblico.

L’individuazione di questa risicata sottocategoria di manufatti leggeri diventa assai difficile.

Trovo veramente utile il principio specificato in questo senso dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 14539/2020.

Non possono essere qualificabili certamente come temporanee le esigenze di ristoro cui è preordinata l’attività esercitata dal titolare della concessione (balneare, ndr) in favore degli utenti dello stabilimento balneare per l’intera stagione estiva che, a dispetto della limitazione del periodo temporale di novanta giorni, si ripete ogni anno; e ciò a prescindere dalla possibilità di rimozione agevole dell’opera dal luogo di ubicazione.

Tanto meno un chiostro adibito a bar sulla spiaggia può rientrare nell’ambito della disciplina limitatrice, prevista per “le strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti…in conformità alle leggi regionali di settore”, locuzione inserita dall’art. 52 L. 221/2015, essendo tale norma riferita ai soli manufatti che si trovino all’interno di strutture ricettive all’aperto, destinate cioè ad alloggio degli avventori.
E per alloggio, si deve intendere una permanenza abitativo-turistica (es. bungalow o casottini vari).

Motivo per cui, le attività di ristorazione che intendono realizzare manufatti con finalità di uso temporanei o stagionale, sono avvertiti.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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