Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Dichiarata incostituzionale la norma che equiparava alcune strutture temporanee a nuove costruzioni.
La Corte Costituzionale con propria sentenza 189/2015 [1], accogliendo il ricorso della Regione Veneto, ha dichiarato illegittimo l’articolo 41 c.4 del “Decreto del Fare” [2] che assoggettava al rilascio del Permesso di Costruire [3] i manufatti e strutture precarie anche nei casi di temporaneo ancoraggio al suolo equiparati a trasformazioni permanenti del suolo in relazione alle attività ricettive (ambito di competenza regionale).
Tale formulazione infatti è stata ritenuta contrastante con l’art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, in quanto sottrarrebbe illegittimamente i richiamati interventi alla competenza delle Regioni in materia di governo del territorio e turismo.
Su tale aspetto la Corte si era già pronunciata con sentenza n. 278/2010 formulando il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario.
In merito a quest’ultimo principio la Corte ebbe a precisare che « il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo è dato dalla doppia condizione:
- precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati;
- precarietà funzionale in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso;
L’incostituzionalità di questa norma è stata risolta col Piano Casa Renzi (DL 47/2014) sostituendo la condizione “ancorché” con “salvo che” relativa al temporaneo ancoraggio al suolo di questi manufatti.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le modifiche delle norme impugnate determinano la cessazione del ricorso alla duplice condizione della sopravvenuta abrogazione o modificazione della disciplina censurata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, nonché della mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate[4].
Pertanto la lettura corretta, e costituzionalmente corretta relativa ai manufatti e trasformazioni del suolo temporanee è la stessa vigente e che riportiamo in versione coordinata per un agevole comprensione:
DPR 380/2001 art. 3 c.1 lettera ” e.5″:
«l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e ancorchè salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; »
Note e Riferimenti:
[1] pubblicata in G.U. il 24/07/2015;
[2] D.L. 69/2013;
[3] DPR 380/2001 art. 3 c.1 lettera ” e.5″
[4] Sentenze Corte Costituzionale n. 269 e n. 68 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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