Cassazione chiarisce disciplina mutamento destinazione per appartamenti uso ricettivo turistico
Confermata la modifica della definizione di intervento contenuta nel Testo Unico
Pochi giorni fa tuonavo sul fatto che il legislatore ha iniziato a modificare il Testo Unico prima della sua entrata in funzione dopo lo ‘Scia 2’
Adesso è ufficiale.
Entrerà in vigore il prossimo 23 giugno 2017 la cosiddetta “Manovrina” con la quale sono state emanate norme su Professionisti, Sisma Bonus, e interventi edilizi di riqualificazione.
Pochi giorni fa ho pubblicato in sintesi le proposte di modifiche al Disegno di legge (leggi qui), relativamente alla categoria di intervento del Restauro descritta nel Testo Unico Dpr 380/01.
Appunto, è stata cambiata la formulazione di “Restauro e risanamento conservativo“.
La sua previgente formulazione contenuta all’articolo 3 comma 1 lettera C del TUE, tra l’altro indicata anche nel Decreto ‘Scia 2’, passa da quella storicamente conosciuta così:
- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
a quella modificata dalla Manovrina:
- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
Quindi con gli interventi di restauro e risanamento conservativo saranno consentiti i mutamento di destinazione d’uso, a condizione che siano:
- conformi a quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale (comunale) e relativi piani attuativi;
- compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;
Il primo punto sulla conformità agli strumenti comunali si prospetta come un ambito a prevalente carattere formale e burocratico.
Più critico e oggetto di discrezionalità è il secondo punto punto sulla compatibilità del cambio d’uso nei confronti delle caratteristiche peculiari di immobili di pregio, sicuramente soggetti a tutela di natura storica, architettonica e quant’altro.
Sarà il libero professionista di parte privata ad autocertificare questa compatibilità?
Se analizziamo tutto alla luce dell’imminente entrata in funzione del Decreto ‘Scia 2’, la cosa assume rilevanza sopratutto in funzione alle nuove procedure di verifica e controllo da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti delle future CILA, SCIA, Permessi di Costruire e Agibilità.
Penso quindi che, norme regionali a parte, la palla di delimitare l’ambito applicativo dei cambi d’uso sugli immobili oggetto di restauro dovrà passare per forza attraverso la revisione degli strumenti urbanistici comunali.
Per migliore comprensione, si rinvia al seguente approfondimento (clicca qui).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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