Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La Denuncia di Inizio Attività è una pratica edilizia di tipo comunicativo e non permette di farla franca col decorso del tempo.
Il fatto che la P.A. non si sia avveduta di abusi e non l’abbia sanzionati non legittima l’opera o immobile, essendo ben nota la natura permanente dell’illecito edilizio.
Con la Denuncia di Inizio attività si comunica(va) al Comune l’intenzione di avviare interventi edilizi in conformità alle norme e regolamenti vigenti, nonchè agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati, per le quali era necessario avvalersi di un professionista tecnico abilitato il quale asseverava tutto ciò sotto la propria responsabilità penale verso la P.A. (e civile nei confronti del committente, direi).
Questo tipo di pratiche edilizie era accompagnato da opportuni elaborati progettuali, nei quali compariva rappresentato il tipico “stato attuale“, ovvero il punto di partenza anteriore all’intervento edilizio; nel progetto occorreva evidenziare lo stato finale dopo l’intervento e infine, evidenziare la sola trasformazione con una tavola di sovrapposizione.
Lo stato attuale doveva rappresentare e collimare con lo stato finale della precedente pratica edilizia compiuta, pena interruzione della continuità con gli atti urbanistici legittimanti pregressi, proprio come una lunga catena composta da diversi anelli.
Una rappresentazione dello stato attuale non congruente nella stragrande maggioranza implica una difformità, che in base a caratteristiche oggettive e di contesto, può assumere un certo livello di gravità sia sul piano urbanistico che settoriale (paesaggistico, sismico, ecc).
Il decorso del tempo è neutrale ai fini della qualificazione in termini di abusività o meno di un’opera edilizia.
La decorrenza del tempo non permette quindi di “farla franca” nei confronti della Pubblica Amministrazione competente a vigilare e reprimere ogni forma di abuso edilizio.
L’intervento edilizio illegittimo disegnato nella DIA e sfuggito al controllo preventivo del Comune non preclude (e mai prescrive) il diritto futuro di sanzionale l’opera realizzata senza titolo, ed il soggetto privato non ha maturato alcun legittimo affidamento riguardo alla legittimità dell’intervento ovvero al suo diritto a mantenere l’opera nella sua consistenza dichiarata, senza neppure corrispondere la sanzione pecuniaria riparatoria (Cons. Stato VI n. 2848/2016).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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