Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Permesso di costruire è autonomamente efficace dal rilascio e prescinde dal suo mancato ritiro o pagamento degli oneri
Esistono casistiche nelle quali il cittadino richieda e ottenga dal Comune il rilascio del titolo abilitativo per realizzare un intervento rilevante, ad esempio il vigente permesso di costruire (DPR 380/01) o la previgente concessione edilizia (L. 10/77), senza tuttavia provvedere al pagamento del relativo contributo di costruzione (cioè Oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione). Esistono anche altre casistiche in cui il permesso sia stato rilasciato, ma il soggetto richiedente non abbia provveduto neppure a ritirarlo, rimanendo silente a qualsiasi comunicazione inviata dal Comune; è normale prassi che lo stesso ente pubblico solleciti anche il pagamento di quanto dovuto, e ho riscontrato episodi in cui il Comune abbia condizionato al loro pagamento il ritiro e perfino il rilascio. Ciò può avvenire perchè il soggetto richiedente ha cambiato idea, oppure ha sopravvenute difficoltà finanziarie, senza tuttavia comunicare tali circostanze al Comune: ecco perchè potremmo trovare istanze di permesso “orfane”, anche di una certa datazione, e per le quali potrebbero sussistere dubbi sull’efficacia e validità di questi titoli abilitativi edilizi.
Ci aiuta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito a più riprese che il rilascio del titolo è indipendente dalla debenza degli oneri concessori e di costruzione, ribadendo «che l’edificazione sia avvenuta in assenza di un efficace titolo edilizio, il quale, invece, come si è appena visto, esisteva, non rilevando in senso contrario il fatto che lo stesso non fosse stato ritirato, con il conseguente mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dall’interessato, posto che la disciplina normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis -invero non dissimile sul punto da quella attuale – non condizionava affatto l’efficacia di un titolo edilizio rilasciato al suo materiale ritiro e al pagamento dei relativi oneri¸ statuendo l’art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a proposito delle sanzioni applicabili in questi casi, che “Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente art. 11 (cioè degli oneri di urbanizzazione: n.d.e.) comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b)”, senza ricollegare al mancato pagamento degli oneri, neppure in termini impliciti, alcuna inefficacia del titolo stesso.» (TAR Sardegna, Cagliari, n. 941/2024).
Ancora oggi il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 stabilisce che il permesso di costruire sia decaduto in ragione del suo mancato ritiro, in quanto l’articolo 15, comma 2, sanziona con la decadenza solo il mancato inizio e la mancata fine dei lavori nei termini ivi previsti, e non anche il mancato ritiro del titolo. Il prevalente orientamento giurisprudenziale stabilisce che il titolo abilitativo edilizio è automaticamente efficace sin dal suo rilascio, senza che i suoi effetti trovino ostacolo nel mancato ritiro e/o nel mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione (cfr. TAR Lombardia, Sez. II, 14 novembre 2017, n. 2173; T.A.R., Latina, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 788), profili materiali che possono assumere rilievo ai soli fini della decorrenza del termine annuale di decadenza, essendo quest’ultima un effetto negativo per il destinatario che ne presuppone la conoscenza del titolo stesso (cfr. Consiglio di Stato 17 aprile 2023, n. 3823).
Il vero problema non è tanto il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione: il vero problema è che l’abbandono del titolo abilitativo rilasciato da parte del Comune, e correttamente notificato al richiedente, comporta una sua probabile decadenza per mancato avvio lavori entro i termini; inutile dire che l’Amministrazione dovrà fare un atto dichiarativo di questa mancato inizio lavori.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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