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cordolo cemento

L’assenza della asseverazione impedisce l’accesso ai bonus antisismici e il deposito tardivo non è ammesso

Avendo già analizzato diverse casistiche in questo senso, ho pensato di scrivere un articolo utile per coloro che scoprono che l’asseverazione su modulo Allegato B del Sismabonus non sia stata presentata congiuntamente alla pratica edilizia (CILAS, SCIA o Permesso di Costruire).

Si parla dell’asseverazione da presentarsi ai sensi del D.M. MIT 58/2017, successivamente modificato dal DM MIT 24 del 9 gennaio 2020 e integrato dal D.M. MIT n. 329/2020 (per la versione Superbonus al 110%).

Escludiamo da subito quei pochi casi di presentazione tardiva dell’Allegato B ammessi dal Fisco in alcuni interpelli, cioè successivamente al deposito della pratica edilizia o rilascio del Permesso di costruire, e magari coi lavori già avviati. L’esempio classico potrebbe essere la riclassificazione sismica di un Comune dalla classe 4 (esclusa per legge dal sismabonus) alla classe 3, vedasi interpello n. 481/2021.

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Obbligo tassativo e modalità presentazione Allegato B Sismabonus

La versione vigente del DM MIT 58/2017 descrive modalità e obbligo di deposito delle varie asseverazioni del Sismabonus, da redigersi a cura dei rispettivi professionisti strutturali. I moduli su cui devono redigerle sono allegati a:

DM MIT n. 58/2017 (per il sismabonus ordinario):

e DM MIT 329/2020 per il Sismabonus 110%:

La presentazione di questi documenti asseverati deve esclusivamente avvenire allo Sportello Unico Edilizia (comunale), secondo quanto dispone l’art. 3 del DM 58/2017.

Regime anteriore al DM MIT n. 24/2020:

Il citato decreto ministeriale stabiliva in quella versione all’articolo 3, comma 2 che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato“.
Il successivo comma 3 prevedeva che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti“.

In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso alla detrazione (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).

Regime posteriore al DM MIT n. 24/2020:

Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha modificato il predetto articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017. il quale attualmente, cosi come precisato nel parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prevede che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori“.
Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020. (vedi anche Interpello n. 240/2021)

E la CILAS come va considerata?

Se qualcuno avesse dubbi sull’applicabilità dell’obbligo anche per la CILAS, ritengo di rispondere affermativamente, visto lo scopo “pubblicitario” e di garanzia dei risultati prestazionali richiesti dalla legge. Ritengo di motivare l’estendibilità per analogia, considerato che il DM 58/2017 e DM 329/2020 sono stati emanati prima della sua istituzione con DL 77/2021.

Certamente, occorre dire che l’obbligo di depositare l’asseverazione Allegato B deve essere effettuato verso lo Sportello Unico Edilizia del comune, e non verso gli uffici tecnici regionali (ex Genio Civile) con l’autorizzazione sismica o deposito dei lavori.

Allegato B mancante nella pratica edilizia e lavori già avviati

Per semplicità prendiamo ovviamente in esame le procedure e interventi edilizi relativi al Superbonus o ai Sismabonus ordinari posteriori all’entrata in vigore del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Se dovesse risultare la carenza dell’asseverazione su Allegato B nelle anzidette pratiche edilizie, e l’inizio lavori è già stato comunicato ed effettuato davvero, si aprono scenari difficili da risolvere. La tardività del deposito dell’Allegato B è una condizione sufficiente per escludere o far decadere i benefici fiscali.

In diversi casi che ho trattato, questa carenza è stata filtrata e accertata dai soggetti che producono il Visto di Conformità (art. 119 DL 34/2020), soprattutto quelli che hanno predisposto apposite checklist e catene di controllo.

In altre parole, questi soggetti svolgono verifiche incrociando i documenti, pratiche edilizie e l’Allegato B, sopratutto le relative tempistiche di ingresso formale allo Sportello Unico Edilizia comunale.

Purtroppo la mancata presentazione dell’Allegato B nei modi e termini previsti dal DM 58/2017 comporta l’esclusione dai benefici fiscali del Sismabonus, ordinario o super che sia; gli interpelli parlano chiaro.

Anche se la Politica in rari casi ha ipotizzato modifiche normative per consentire il deposito dell’Allegato B successivo al rilascio del Permesso di costruire o al deposito di SCIA/CILAS, al momento non è contemplata.

E il deposito tardivo non è tassativamente ammesso in maniera, neanche ad integrazione della pratica edilizia, oppure con varianti successive.
Se qualcuno avesse in mente di fare varianti significative o sostanziali al progetto avviato, segnalo degno di lettura l‘interpello n. 554/2021, che a mio avviso lascia comunque pochi spiragli.

Infatti in altri interpelli è stato ribadito il criterio di continuità dell’intervento e con l’organismo edilizio precedente, anche nel caso che sia stato demolito con una distinta pratica edilizia, e ricostruito a distanza di tempo con altra pratica edilizia.

Soluzione possibili, ma in rarissimi casi

Per mia esperienza gli unici casi che possono risolvere il problema sono quegli interventi in cui le opere non siano state concretamente avviate: essi possono chiedere l’archiviazione della pratica edilizia (permesso di costruire, SCIA o CILAS) con adeguata motivazione e rinuncia, e ripresentarne un’altra da zero.

Si potrebbe anche ragionare se il solo rilascio del Permesso di Costruire, senza aver presentato l’obbligatoria comunicazione di inizio lavori, possa ancora ammettere il deposito dell’Allegato B, tardivo rispetto alla domanda di Permesso, ma sempre anteriore all’inizio dei lavori; in questo senso depone a favore quel “comunque prima dell’inizio dei lavori” scritto nel comma 2 art. 3 DM MIT 58/2017.

Certamente per le opere di maggior impatto e soggette a Permesso di costruire i tempi si allungheranno molto, ma non è consigliato neppure effettuare l’intervento e scoprire ciò al primo Stato Avanzamento Lavori o al Visto di conformità. In tutti i restanti casi la vedo dura una soluzione che preveda il deposito tardivo dell’Allegato B.

Infatti solitamente risultano già transitati documenti e operazioni irreversibili, facilmente tracciabili sia dall’Agenzia delle Entrate, ma anche dai soggetti che rilasciano il Visto di Conformità:

  • fatture elettroniche
  • documenti di trasporto
  • bonifici già effettuati
  • comunicazioni inizio lavori al Comune e ad altri uffici pubblici
  • comunicazioni formali intercorse tra i vari professionisti e Direttore lavori
  • notifica preliminare D.Lgs. 81/2008
  • mappe e foto accessibili da Google Maps e Street View
  • foto aeree dei portali cartografici regionali
  • eccetera

Premesso che il tracciamento di queste informazioni sia pressochè impossibile da controvertere o annullare, ritengo pure che la strada delle false attestazioni o false asseverazioni sia anche peggio, visto che il Tecnico abilitato passerebbe da una situazione di colpa ad una ben più grave, cioè il dolo. Con buona pace delle assicurazioni che ringrazieranno.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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