Onere probatorio impone al privato di dimostrare l'epoca di esecuzione, il Comune può confutarla mediante contro-prova
Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il maggior volume per migliorare le prestazioni antisismiche debba essere sanzionato diversamente dal tipico abuso grave
Il caso riguarda un edificio che presentava un innalzamento di circa 90 cm a causa del pacchetto strutturale composto da travi di copertura, resosi necessario per migliorarne le prestazioni antisismiche.
Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 04824/2016 ha rilevato, per la fattispecie, che l’innalzamento di circa 90 cm dell’edificio non ha comportato alcun aumento né di cubatura utile né di superficie utile, trattandosi, in sostanza di incremento per altezza e superficie degli spessori dei solai, e cioè di corpi chiusi e ciechi, inaccessibili per sua natura.
Il ricorso effettuato in precedenza al Tar per il relativo caso riguarda il conteggio della sanzione ex art. 34 per parziali difformità al permesso rilasciato in quanto, evidentemente, non poteva essere attivata la procedura di accertamento con doppia conformità.
Essendo tale abuso non rimovibile in quanto pregiudizievole per la parte legittimata, il Comune in prima istanza quantifica la sanzione in misura “ordinaria”, cioè applicando le modalità di cui alla nota 1 della Tab. allegata alla L.n. 47/85, trasformando l’incremento volumetrico in superficie virtuale utilizzando la formula superficie=incremento di volume x 3/5, in quanto l’abusivo innalzamento del fabbricato non ha comportato un aumento di superficie.
Il Consiglio di Stato non ha condiviso il criterio di quantificazione del comune basato secondo una logica commerciale e di mercato, in quanto l’aumento dimensionale dell’edificio è stato esclusivamente volumetrico ed “esterno”, visto e considerato che non s’è verificata né una maggiore volumetria utile interna né una maggiore superficie utile interna.
Praticamente si sono “ingrossati” solo i limiti esterni dell’edificio, conseguenti ad voluto miglioramento prestazione antisismico dell’immobile, comportante di converso ispessimenti di alcune strutture.
Infine viene condivisa l’impostazione che il conteggio della sanzione debba considerare il concreto profitto tratto dai proprietari dell’edificio, consistente nel mancato esborso dell’importo relativo soltanto al costo di demolizione e non anche di quelli di ricostruzione.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Abusi edilizi o immobili legittimi, incertezze sulla foto aerea probatoria
- Ristrutturazione ricostruttiva anche per edifici crollati e demoliti anteriormente al DL 69/2013
- Salva Casa, irretroattività delle disposizioni verso abusi edilizi già contestati
- Sanatoria edilizia condizionata esclusa per abusi rientranti in articolo 36 DPR 380/01
- Podcast ULTIMA PRATICA EDILIZIA SANANTE (?)
- Condono L. 724/94, limite massimo 750 metri cubi per nuove costruzioni