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Legge Regione Toscana  n. 1/2005
approvata il 3 gennaio 2005

Norme per il governo del territorio.
Pubblicata sul BURT n. 2 del 12 gennaio 2005, parte prima;

[Legge abrogata con l’entrata in vigore della L.R. 65/2014 )]

INDICE GENERALE 

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I  – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità della legge
Art. 2 – Il governo del territorio e lo sviluppo sostenibile
Art. 3 – Le risorse essenziali del territorio
Art. 4 – Le invarianti strutturali
Art. 5 – Statuto del territorio
Art. 6 – Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto

Capo II – I SOGGETTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 7 – I soggetti istituzionali competenti
Art. 8 – Partecipazione agli atti di competenza statale

Capo III – GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 9 – Gli strumenti della pianificazione territoriale
Art. 10 – Gli atti del governo del territorio

Titolo II – NORME PROCEDURALI COMUNI

Capo I – VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI
Art. 11 – Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorioArt. 12 – I raccordi tra gli atti del governo del territorio
Art. 13 – Monitoraggio
Art. 14 – Criteri per l’applicabilità della valutazione integrata

Capo II  – DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 15 – Avvio del procedimento
Art. 16 – Responsabile del procedimento
Art. 17 – Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
Art. 17 bis – Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione dei piani strutturali
Art. 17 ter – Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
Art. 18 – Procedimento per gli atti di governo del territorio

Capo III  – GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 19 – Il garante della comunicazione
Art. 20 – Funzioni del garante

Titolo III – GLI ACCORDI, LE INTESE INTERISTITUZIONALI E LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Capo I – GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE E GLI ALTRI ISTITUTI PER LA COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art. 21 – Accordi di pianificazione
Art. 22 – Procedura per l’accordo
Art. 23 – Conclusione e approvazione dell’accordo

Capo II – CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE
Art. 24 – Istituzione della conferenza
Art. 25 – Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza
Art. 26 – Pronuncia della conferenza

Capo III – LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Art. 27 – Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 28 – Il sistema informativo geografico regionale
Art. 29 – Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale
Art. 29 bis – Assegnazione di contributi

Titolo IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO 

Capo I – PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
Art. 30 – Norme comuni
Art. 31 – Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali
Art. 32 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Art. 33 – Disciplina regionale di tutela paesaggistica
Art. 34 – Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale
Art. 35 – Valorizzazione dei paesaggi
Art. 35 bis – Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali
Art. 36 – Parchi e aree protette

Capo II – IL PATRIMONIO INSEDIATIVO
Art. 37 – Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti
Art. 38 – Realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse

Capo III – IL TERRITORIO RURALE
Art. 39 – Tutela e valorizzazione del territorio rurale
Art. 40 – Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
Art. 41 – Costruzione di nuovi edifici rurali
Art. 42 – Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
Art. 43 – Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola
Art. 44 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola
Art. 45 – Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d’uso agricole
Art. 46 – Trasferimenti di fondi agricoli
Art. 47 – Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Capo III bis – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI E APPRODI TURISTICI 
Art. 47 bis – Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti
Art. 47 ter – Piano regolatore portuale
Art. 47 quater – Attuazione del piano regolatore

Titolo V – ATTI, SOGGETTI E FUNZIONI

Capo I – FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 48 – Piano di indirizzo territoriale
Art. 49 – Misure cautelari
Art. 50 – Poteri sostitutivi

Capo II – FUNZIONI DELLE PROVINCE
Art. 51 – Piano territoriale di coordinamento

Capo III – FUNZIONI DEI COMUNI
Art. 52 – Strumenti e atti del comune
Art. 53 – Piano strutturale
Art. 54 – Poteri di deroga
Art. 55 – Regolamento urbanistico
Art. 56 – Piani complessi d’intervento
Art. 57 – Efficacia del piano complesso d’intervento
Art. 58 – Distribuzione e localizzazione delle funzioni
Art. 59 – Mutamenti della destinazione d’uso
Art. 60 – Perequazione
Art. 61 – Misure di salvaguardia
Art. 62 – Indagini geologiche
Art. 63 – Aree non pianificate
Art. 64 – Regolamenti edilizi

Capo IV – FINALITA’, CONTENUTI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI
Sezione I – Norme comuni per i piani attuativi 

Art. 65 – Piani attuativi
Art. 66 – Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi
Art. 67 – Contenuto dei piani attuativi
Art. 68 – Validità dei piani attuativi
Art. 69 – Approvazione dei piani attuativi
Sezione II – Piani attuativi particolari 
Art. 70 – Lottizzazioni
Art. 71 – Piani per l’edilizia economica e popolare
Art. 72 – Piani per gli insediamenti produttivi
Art. 73 – Piani di recupero del patrimonio edilizio
Art. 74 – Programmi complessi di riqualificazione insediativa

Capo IV bis – Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate
Sezione I – Finalità, definizioni, interventi e disposizione procedurale 

Art. 74 bis – Finalità e ambito di applicazione del capo IV bis
Art. 74 ter – Definizioni
Art. 74 quater – Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale
Art. 74 quinquies – Interventi di rigenerazione urbana
Art. 74 sexies – Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana
Sezione II – Regolamento di attuazione
Art. 75 – Regolamento di attuazione

Titolo VI – DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Capo I – CONTENUTI E FINALITA’ 
Art. 76 – Contenuti e finalità

Capo II – DISCIPLINA DEGLI ATTI 
Art. 77 – Tipologia degli atti
Art. 78 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
Art. 79 – Opere ed interventi sottoposti a SCIA
Art. 80 – Attività edilizia libera
Art. 81 – Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore
Art. 81 bis – Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale

Capo III – DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI 
Art. 82 – Disposizioni generali
Art. 83 – Procedure per il rilascio del permesso di costruire
Art. 83 bis – Varianti in corso d’opera
Art. 83 ter – Poteri sostitutivi
Art. 84 – Disciplina della SCIA
Art. 84 bis – Poteri di vigilanza in caso di SCIA
Art. 85 – Commissione edilizia
Art. 86 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

Capo IV – CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA 
Art. 87 – Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica
Art. 88 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Art. 89 – Commissione per il paesaggio
Art. 90 – Interventi non soggetti ad autorizzazione
Art. 91 – Funzioni attribuite ai comuni
Art. 92 – Vigilanza
Art. 93 – Sanzioni
Art. 94 – Regolamento

Capo V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE OPERE E SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO
Art. 95 – Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
Art. 95 bis – Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale
Art. 96 – Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità
Art. 97 – Contenuto delle norme tecniche
Art. 98 – Azioni sismiche
Art. 99 – Verifica delle strutture
Art. 100 – Accertamenti sui terreni di fondazione
Art. 101 – Verifica delle fondazioni
Art. 102 – Sopraelevazioni
Art. 103 – Riparazioni
Art. 104 – Edifici di speciale importanza artistica
Art. 105 – Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche
Art. 105 bis – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale
Art. 105 ter – Verifiche nelle zone a bassa sismicità
Art. 105 quater – Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale
Art. 105 quinquies – Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
Art. 106 – Responsabilità
Art. 107 – Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Art. 108 – Realizzazione dei lavori
Art. 109 – Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
Art. 110 – Controlli
Art. 111 – Sanzioni
Art. 112 – Accertamento delle violazioni
Art. 113 – Sospensione dei lavori
Art. 114 – Competenza della Regione
Art. 115 – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
Art. 116 – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 117 – Regolamento
Art. 118 – Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
Art. 118 bis – Procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità

Titolo VII – CONTRIBUTI 

Capo I – TIPOLOGIA E CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 119 – Contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio dell’attività
Art. 120 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Art. 121 – Determinazione del costo di costruzione
Art. 122 – Edilizia convenzionata
Art. 123 – Convenzione tipo
Art. 124 – Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito
Art. 125 – Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
Art. 126 – Versamento del contributo
Art. 127 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune

Titolo VIII – SANZIONI. DEFINIZIONI COMUNI 

Capo I – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Art. 128 – Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
Art. 129 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 130 – Opere di amministrazioni statali
Art. 131 – Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Art. 132 – Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 133 – Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 134 – Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 135 – Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa
Art. 135 bis – Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
Art. 136 – Mutamenti della destinazione d’uso realizzati in assenza di SCIA
Art. 137 – Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali
Art. 138 – Annullamento del permesso di costruire
Art. 139 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 140 – Accertamento di conformità
Art. 141 – Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 142 – Varianti in corso d’opera
Art. 143 – Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V

Capo II – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
Art. 144 – Unificazione dei parametri e delle definizioni

Capo III – NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 
Art. 145 – Edilizia sostenibile
Art. 146 – Incentivi economici ed urbanistici
Art. 147 – Modalità di accesso agli incentivi

Titolo IX – MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI VIGENTI

Capo I – MODIFICHE all’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO) 
Art. 148 – Modifiche al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 20/1984

Capo II – MODIFICHE ALLA legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (PRIMA DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE L. 47/1985 RECANTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA OPERE ABUSIVE) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 
Art. 149 – Abrogazione del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 51/1985

Capo III – MODIFICHE ALLA legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)
Art. 150 – Abrogazione del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 57/1985

Capo IV – MODIFICHE ALLA legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (NORME SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 16 novembre 2004, n. 65
Art. 151 – Modifiche al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 47/1991
Art. 152 – Inserimento del comma 4 bis all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Art. 153 – Inserimento del comma 4 ter all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Art. 154 – Modifiche al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 47/1991

Capo V – MODIFICHE ALLA legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI. SOPPRESSIONE DEI RELATIVI CONSORZI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 
Art. 155 – Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994
Art. 156 – Modifica dell’ articolo 14 della l.r. 24/1994
Art. 157 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 24/1994
Art. 158 – Modifica dell’ articolo 16 della l.r. 24/1994

Capo VI – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE) 
Art. 159 – Sostituzione dell’ articolo 8 della l.r. 49/1995
Art. 160 – Modifiche all’articolo 10, comma 1, della l.r. 49/1995
Art. 161 – Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/1995
Art. 162 – Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/1995

Capo VII – MODIFICHE ALLA legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (ORDINAMENTO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 10 novembre 2003, n. 54 
Art. 163 – Modifiche all’articolo 2 della l.r. 59/1996

Capo VIII – MODIFICHE ALLA legge regionale 3 settembre1996, n. 76 (DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI)
Art. 164 – Abrogazione dell’ articolo 11 della l.r. 76/1996

Capo IX – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (ISTITUZIONE DELL’ENTE PER LA GESTIONE DEL “PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE”. SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 
Art. 165 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/1997

Capo X – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (NORME SUI PORTI E GLI APPRODI TURISTICI DELLA TOSCANA). 
Art. 166 – Modifiche all’articolo 1, comma 2, della l.r. 68/1997
Art. 167 – Modifica all’articolo 3, comma 1, della l.r. 68/1997
Art. 168 – Abrogazione dell’ articolo 5 della l.r. 68/1997
Art. 169 – Modifiche all’articolo 8 della l.r. 68/1997
Art. 170 – Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/1997

Capo XI – MODIFICHE ALLA legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 26 luglio 2002, n. 29 
Art. 171 – Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998
Art. 172 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
Art. 173 – Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998
Art. 174 – Modifiche  all’articolo 13 della l.r. 25/1998
Art. 175 – Modifiche all’articolo 14 della l.r. 25/1998

Capo XII – MODIFICHE ALLA legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (GOVERNO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO URBANO E PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI DELLA CITTA’)
Art. 176 – Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/1998
Art. 177 – Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/1998
Art. 178 – Inserimento del comma 1 bis all’articolo 3 della l.r. 38/1998
Art. 179 – Modifica all’articolo 4 della l.r. 38/1998
Art. 180 – Modifica al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/1998

Capo XIII – MODIFICHE ALLA legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 22 ottobre 2004, n. 55 
Art. 181 – Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/1998

Capo XIV – MODIFICHE ALLA legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI). DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 27 gennaio 2004, n. 4 
Art. 182 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 78/1998
Art. 183 – Modifiche all’articolo 7 della l.r. 78/1998

Capo XV – MODIFICHE ALLA legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (INTERVENTI PER I POPOLI ROM E SINTI) 
Art. 184 – Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2000
Art. 185 – Modifiche all’articolo 12 della l.r. 2/2000

Capo XVI – MODIFICHE ALLA legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67
Art. 186 – Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2000
Art. 187 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2000
Art. 188 – Modifica all’articolo 6 della l.r. 30/2000

Capo XVII – MODIFICHE ALLA legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (NORME PER LO SVILUPPO DELL’ACQUACOLTURA E DELLA PRODUZIONE ITTICA) 
Art. 189 – Modifiche all’articolo 6 della l.r. 33/2000
Art. 190 – Abrogazioni

Capo XVIII – MODIFICHE ALLA legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 2 agosto 2004, n. 40
Art. 191 – Modifiche all’articolo 37 della l.r. 39/2000
Art. 192 – Modifiche all’articolo 41 della l.r. 39/2000
Art. 193 – Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000

Capo XIX – MODIFICHE ALLA legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE – MODIFICHE ALLA legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ) 
Art. 194 – Modifiche all’articolo 1 della l.r. 56/2000
Art. 195 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/2000
Art. 196 – Inserimento del comma 2 bis all’articolo 15 della l.r. 56/2000

Capo XX – MODIFICHE ALLA legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ AGRITURISTICHE IN TOSCANA) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 28 maggio 2004, n. 27 
Art. 197 – Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2003
Art. 198 – Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Art. 199 – Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003

Capo XXI – ABROGAZIONI 
Art. 200 – Abrogazioni
Art. 201 – Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale)
Art. 202 – Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
Art. 203 – Abrogazione legge regionale della 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente)
Art. 204 – Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola)

Titolo X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

Capo I – NORME TRANSITORIE RELATIVE AL TITOLO V
Art. 205 – Poteri di deroga
Art. 205 bis – Disposizioni transitorie in materia di paesaggio
Art. 205 ter – Disposizioni transitorie in materia di valutazione dell’idoneità tecnica di piani e progetti concernenti porti di interesse regionale
Art. 205 quater – Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Art. 205 quinquies – Disposizioni transitorie relative ai permessi di costruire e alle denunce di inizio dell’attività
Art. 206 – Disposizioni transitorie relative alle indagini geologiche
Art. 206 bis – Disposizioni transitorie relative al titolo VI, capo V
Art. 207 – Disposizioni transitorie relative alla validità dei piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti

Capo II – NORME FINALI
Art. 208 – Disposizioni sull’applicazione della legge
Art. 209 – Disposizioni finanziarie
Art. 210 – Entrata in vigore differita


TESTO ESTESO DELLA L.R. 1/2005
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I  – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio promuovendo, nell’ambito della Regione, lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l’utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione perseguono, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:
a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, promuovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo;
b) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima integrazione tra i diversi territori della Regione;
c) lo sviluppo delle potenzialità della montagna, della fascia costiera e delle aree agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;
d) l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti;
e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio;
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
1) la riduzione dei consumi energetici;
2) la salvaguardia dell’ambiente naturale;
3) la sanità ed il benessere dei fruitori;
4) l’eliminazione delle barriere architettoniche;
5) l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all’autodeterminazione delle scelte.
3. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente).
Art. 2 – Il governo del territorio e lo sviluppo sostenibile
1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l’insieme delle attività relative all’uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali, riguardanti la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali.
2. Il conseguimento delle finalità, previste dal presente articolo e dall’articolo 1, è perseguito mediante gli strumenti della pianificazione territoriale disciplinati dall’articolo 9 e gli altri atti di governo del territorio di cui all’articolo 10.
Art. 3 – Le risorse essenziali del territorio
1. La Regione, con la presente legge, promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività.
2. L’insieme delle risorse essenziali di cui al comma 1 è costituito da:
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b) città e sistemi degli insediamenti;
c) paesaggio e documenti della cultura;
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2 può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale.
5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni; in particolare devono essere assicurati i servizi inerenti:
a) all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
b) alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana;
c) alla gestione dei rifiuti solidi;
d) alla disponibilità dell’energia;
e) ai sistemi di mobilità;
f) al sistema del verde urbano.
Art. 4 – Le invarianti strutturali
1. Le risorse, i beni e le regole relative all’uso, individuati dallo statuto di cui all’articolo 5 , nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, costituiscono invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.
2. Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.
Art. 5 – Statuto del territorio
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 contengono lo statuto del territorio.
2. Lo statuto di cui al comma 1 assume e ricomprende, all’interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le invarianti strutturali di cui all’articolo 4 , quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo in tal modo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile ai sensi degli articoli 1 e 2
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 contengono la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni progettuali strategiche, ai diversi livelli di competenza e di specificazione, tenendo conto dello statuto del territorio. A tal fine, ogni strumento della pianificazione territoriale definisce altresì, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, i criteri per la verifica di compatibilità di ogni altro atto di governo del territorio, eventualmente previsto per l’attuazione dello strumento medesimo, con il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni derivanti dallo statuto del territorio.
Art. 6 – Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto
1. L’individuazione, nell’ambito dello statuto, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo.
Capo II – I SOGGETTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 7 – I soggetti istituzionali competenti
1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono attribuite, nell’ambito delle rispettive competenze, ai comuni, alle province e alla Regione, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. La Regione approva il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 9 , comma 2, lettera a), e gli atti di governo del territorio di propria competenza, di cui all’articolo 10 Essa detta le disposizioni di indirizzo finalizzate a garantire complessivamente la realizzazione delle strategie di governo atte a promuovere, ai sensi di cui agli articoli 1 e 2 , lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.
3. Le province approvano il piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 9 , comma 2, lettera b), e gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 10 di propria competenza, e determinano i livelli prestazionali minimi delle risorse essenziali di interesse sovracomunale, promuovendo lo sviluppo sostenibile del territorio di propria competenza, anche attraverso l’esercizio integrato delle funzioni ad esse attribuite in materia di gestione territoriale e ambientale. Le province provvedono inoltre al coordinamento delle politiche territoriali della Regione con gli strumenti della pianificazione comunale.
4. I comuni approvano il piano strutturale previsto dall’articolo 9 , comma 2, lettera c), e gli atti di propria competenza ai sensi dell’ articolo 10 , esercitando le funzioni primarie ed essenziali del governo del territorio e provvedendo alla disciplina puntuale e alla definizione delle regole che presiedono all’utilizzazione e alla trasformazione del territorio, nel rispetto dei principi di cui al capo I.
5. I comuni, le province e la Regione, gli enti parco e gli altri soggetti, pubblici e privati, nonché i cittadini, singoli o associati, partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 e degli atti di governo del territorio, di cui all’articolo 10 , nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 8 – Partecipazione agli atti di competenza statale
1. La Regione partecipa alla definizione e all’attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali. Essa garantisce, nelle sedi relative, il rispetto dei principi di cui al capo I, nonché la coerenza degli atti statali con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli altri atti di governo del territorio adottati e approvati dai soggetti competenti in attuazione della presente legge.
2. Ai fini del comma 1, la Regione partecipa alle intese specificamente previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443 , per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) per l’individuazione delle infrastrutture, opere e insediamenti ivi previsti, secondo quanto espressamente disposto dalle medesime norme statali. Contribuisce inoltre alla localizzazione, nel territorio regionale, delle stesse opere, infrastrutture ed insediamenti, in attuazione dei criteri strategici concordati con lo Stato e con gli ulteriori soggetti eventualmente partecipanti all’intesa, relativamente alle caratteristiche tipologiche, economico-finanziarie e qualitative delle opere di cui si tratti.
3. Nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo, la Regione assicura altresì la partecipazione degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione delle decisioni di propria competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere e conformandosi ad esso nei casi di esclusiva rilevanza locale.
Capo III – GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 9 – Gli strumenti della pianificazione territoriale
1. I comuni, le province e la Regione provvedono all’approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 e degli altri atti di governo del territorio di cui all’articolo 10 , nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del presente titolo.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:
a) il piano regionale di indirizzo territoriale, disciplinato dall’articolo 48 ;
b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall’articolo 51 ;
c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall’articolo 53
Art. 10 – Gli atti del governo del territorio
1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall’articolo 55 , i piani complessi di intervento disciplinati dall’articolo 56 , nonché i piani attuativi di cui all’articolo 65.
2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi:
a) i piani e i programmi di settore;
b) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.
3. Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9.
Titolo II – NORME PROCEDURALI COMUNI
Capo I – VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI
Art. 11 – Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).
2. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono:
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.
Art. 12 – I raccordi tra gli atti del governo del territorio (Abrogato.)
Art. 13 – Monitoraggio
1. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell’articolo 29 dalla l.r. 10/2010, la Regione svolge il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 , le province ed i comuni svolgono il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana e forniscono i relativi risultati al sistema informativo geografico regionale.
3. La Regione svolge altresì il monitoraggio degli effetti sul territorio degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio di comuni e province, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al titolo I, capo I.
4. Il monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, si svolge a partire dal secondo anno dall’approvazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio. Delle attività di monitoraggio la Giunta regionale informa il Consiglio regionale con cadenza annuale.
Art. 14 – Criteri per l’applicabilità della valutazione integrata (Abrogato.)
Capo II  – DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 15 – Avvio del procedimento
1. I comuni, le province e la Regione provvedono all’approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all’articolo 9 e delle varianti ai medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti procedono, preliminarmente, alla trasmissione a tutti i soggetti interessati dell’apposita comunicazione di avvio del procedimento.
3. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della stessa l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23 comma 2, sempre della stessa l.r. 10/2010.
4. L’atto di avvio del procedimento deve contenere:
a) la definizione degli obiettivi di piano;
b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell’accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b);
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell’approvazione del piano;
e) l’indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d), devono pervenire all’amministrazione competente all’approvazione.
Art. 16 – Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica che lo strumento della pianificazione territoriale si formi in piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 9 , tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore , approvati dai soggetti istituzionalmente competenti di cui all’articolo 7 e, qualora riscontri tale coerenza, la certifica.
3. Prima dell’adozione dell’atto, il responsabile del procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In particolare, provvede ad allegare agli atti da adottare un’apposita relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma unitamente al rapporto del garante della comunicazione di cui all’articolo 19.
4. Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9, ovvero ad ulteriori atti di governo del territorio di cui all’articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione agli organi dell’amministrazione competenti all’approvazione, anche ai fini dell’eventuale attivazione della procedura prevista dagli articoli 21 , 22 e 23 per la conclusione dell’accordo di pianificazione.
5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, l’accesso e la disponibilità degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 , nonché degli atti di cui all’articolo 10 e della relazione redatta ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Art. 17 – Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17 bis, il soggetto istituzionalmente competente provvede all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale e comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
3. Per gli atti sottoposti a VAS si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti sottoposti a VAS, l’amministrazione competente provvede all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 21, 22 e 23, essa procede all’approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.
7. Gli avvisi relativi all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul BURT decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.
Art. 17 bis – Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione dei piani strutturali
1. Il comune può procedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dell’avviso di adozione del piano strutturale, solo dopo aver trasmesso lo stesso alla Regione e alla provincia territorialmente interessata.
2. Qualora la Regione o la provincia interessata presentino osservazioni ai sensi dell’articolo 17 comma 1, provvedono a pubblicarle sui propri siti internet.
3. Le determinazioni assunte dal comune in sede di approvazione del piano strutturale ai sensi dell’articolo 17, comma 5, relativamente alle osservazioni di Regione e provincia, sono pubblicate sul sito internet del comune.
4. La pubblicazione dell’avviso di approvazione di cui all’articolo 17, comma 7, può essere effettuata solo a seguito della trasmissione alla Regione ed alla provincia interessata dello strumento di pianificazione approvato.
Art. 17 ter – Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
1. Le previsioni di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 28/2005, ivi comprese le opere pubbliche non lineari connesse, sono consentite esclusivamente se sostenibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova edificazione, a condizione che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
2. Gli ambiti sovracomunali di cui al comma 1, sono individuati nell’allegato A esclusivamente ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita. Tale allegato è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il comune che intende prevedere nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico o loro varianti aree destinate all’insediamento di grandi strutture di vendita invia ai comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, ai comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso, alla Regione e alla provincia gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza e convoca una conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche dei suddetti enti.
4. Qualora le previsioni di grandi strutture di vendita si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il comune invia gli elaborati solo alla Regione e alla provincia e convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano tali enti.
5. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, verifica che le previsioni siano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), e che sussista la condizione di cui al comma 1 e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. Nel caso di cui al comma 4, la conferenza verifica se sussistono le condizioni per applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005). Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3.
6. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.
7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto secondo le procedure di cui al titolo II.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare lo strumento della pianificazione di altro ente si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 22.
Art. 18 – Procedimento per gli atti di governo del territorio
1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 , 16 , 17 e 17 bis si applicano, in conformità con quanto disposto dall’articolo 10:
a) ai piani e programmi di settore dai quali derivino varianti all’assetto territoriale costituito da alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti;
b) agli accordi di programma e agli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati, che comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 .
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 si applicano al regolamento urbanistico, ai piani complessi d’intervento di cui all’articolo 52 , comma 2, ed alle relative varianti, nonché alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni adottata in attuazione dell’ articolo 58 , qualora modifichino il piano strutturale di cui all’articolo 53.
2 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 16 , 17 e 17 bis si applicano agli atti di cui al comma 2 e loro varianti, anche se non modificano gli strumenti della pianificazione territoriale.
3. Per l’approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo IV, si procede esclusivamente in applicazione dell’articolo 69.
Capo III  – GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 19 – Il garante della comunicazione
1. I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente o all’esterno, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l’esercizio delle relative funzioni.
2 bis. Non può essere nominato garante della comunicazione il responsabile del procedimento di cui al capo II del presente titolo. Non può essere nominato garante regionale della comunicazione il soggetto che si trovi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o di conflitto di interessi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2 ter. Qualora il garante regionale della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la cui entità, calcolata su base annua, è determinata con deliberazione dalla Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.
Art. 20 – Funzioni del garante
1. Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
2. In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l’adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante provvede alla stesura di un rapporto sull’attività svolta.
3. comuni, le province e la Regione assicurano al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell’esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.
Titolo III – GLI ACCORDI, LE INTESE INTERISTITUZIONALI E LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I – GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE E GLI ALTRI ISTITUTI PER LA COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art. 21 – Accordi di pianificazione
1. Qualora sia opportuno, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9, la definizione o variazione contestuale dei medesimi ai sensi delle disposizioni della presente legge, il comune, la provincia o la Regione, in base all’interesse prevalente, promuovono la conclusione di apposito accordo di pianificazione secondo quanto previsto dal presente capo I.
2. Con l’accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1 definiscono consensualmente gli strumenti di pianificazione di cui si tratti, con le forme e le modalità procedurali previste dall’articolo 22.
3. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza convocata ai sensi dell’ articolo 22 , comma 1, sia verificato che il progetto di piano proposto non comporta la variazione degli altri strumenti ed atti di governo del territorio ad esso correlati, la conferenza prende atto dell’esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali disciplinate dal titolo II, capo II, della presente legge.
4. Per la definizione del piano del porto, di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si procede mediante accordi di pianificazione di cui al presente capo, a cui partecipano comunque i comuni e la provincia interessati.
Art. 22 – Procedura per l’accordo
1. Il soggetto promotore dell’accordo di cui all’articolo 21 , convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della l.r. 10/2010. A tal fine trasmette agli enti convocati, almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, il relativo progetto. In detta conferenza è verificata la necessità di procedere all’accordo.
1 bis. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data di convocazione della conferenza di servizi, i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti dall’articolo 4 della l.r. 10/2010, sugli elaborati di cui al comma 1, ai fini della conclusione della conferenza. (224)
2. Qualora, nell’ambito della conferenza convocata ai sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere alla modifica di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale o altro atto di governo del territorio emanato da ente diverso da quello promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipulazione di apposita intesa preliminare, trasmettendo gli atti relativi agli organi competenti delle rispettive amministrazioni, ai fini della ratifica dell’intesa.
3. A seguito dell’intesa di cui al comma 2, l’amministrazione competente provvede all’adozione del relativo strumento della pianificazione territoriale tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l’intesa medesima. Il piano in tal modo adottato è depositato, unitamente all’intesa siglata, presso la sede dell’amministrazione promotrice, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Entro il termine perentorio di cui al comma 3, tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. L’amministrazione competente ha facoltà in relazione alla complessità del provvedimento adottato, di raddoppiare il termine sancito dal comma 3.
Art. 23 – Conclusione e approvazione dell’accordo
1. Decorso il termine di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, l’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa, ai fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo. L’accordo di pianificazione conferma l’intesa di cui all’articolo 22, comma 2, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute. L’accordo, siglato dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, entro sessanta giorni a pena di decadenza, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter.
2. Successivamente alla conclusione dell’accordo ai sensi del comma 1, l’amministrazione approva lo strumento della pianificazione territoriale, in conformità con le modifiche concordate nell’accordo medesimo. Il relativo provvedimento dà atto delle osservazioni pervenute, motivando espressamente le determinazioni conseguenti. Con l’atto di approvazione, l’amministrazione promotrice dell’accordo può apportare, allo strumento territoriale adottato, esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto statuito dall’accordo di pianificazione, o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. Qualora ritenga, a seguito di osservazioni, di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni per le determinazioni di cui al presente articolo e all’articolo 22.
2 bis. Se l’accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l’intesa, ma è stato ratificato almeno da due di esse, l’amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l’opportunità di confermare tale accordo.
2 ter. Se nell’ambito della conferenza di cui al comma 2 bis si confermano i contenuti dell’accordo, esso produce effetti limitatamente agli strumenti di pianificazione o agli atti di governo del territorio delle amministrazioni che abbiano ratificato.
3. L’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione provvede a dare apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana relativamente agli atti disciplinati dal presente articolo, e dall’articolo 22. Le determinazioni assunte con essi hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono resi accessibili ai cittadini, anche in via telematica, dalla stessa amministrazione.
Capo II – CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE
Art. 24 – Istituzione della conferenza
1. E’ istituita, in via permanente, la conferenza paritetica interistituzionale al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti, ai sensi di cui alle disposizioni del presente capo, tra i soggetti istituzionalmente competenti, individuati dall’articolo 7 , comma 1.
2. La conferenza di cui al presente articolo ha sede presso la Giunta regionale, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da
a) tre membri designati dalla Giunta regionale;
b) tre membri in rappresentanza delle province designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) tre membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La conferenza disciplinata dal presente articolo è presieduta da uno dei membri nominati ai sensi del comma 2, eletto al proprio interno dai membri che la compongono. La conferenza provvede altresì a dotarsi di un regolamento di organizzazione e funzionamento che disciplini anche le modalità di acquisizione dei pareri di altri soggetti.
4. La Regione assicura il funzionamento della conferenza di cui al presente articolo, mediante lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie necessarie.
4 bis. La Giunta regionale informa trimestralmente il Consiglio regionale sullo stato dei procedimenti di cui agli articoli 25 e 26 riguardanti il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 e su eventuali misure di salvaguardia apposte ai sensi dell’articolo 26, comma 5.
Art. 25 Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza 
1. Il comune, la provincia o la Regione, qualora ritengano che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentino possibili profili di incompatibilità o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale già vigente, adiscono la conferenza interistituzionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dall’avviso sul burt dell’avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero incompatibile, al fine di chiedere una pronuncia in ordine all’incompatibilità o al contrasto.
2. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 individua puntualmente le parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in contrasto ovvero incompatibile con lo strumento di pianificazione dell’amministrazione che adisce la conferenza.
3. Entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul burt. dell’avvenuta approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al comma 1, cittadini organizzati in forme associative possono presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione, dirette a rilevare l’incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione già vigenti dell’ente a cui è rivolta l’istanza. Sulla base di tali istanze, il comune, la provincia e la Regione possono adire la conferenza ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le istanze di cui al comma 3 aventi ad oggetto violazioni del piano di indirizzo territoriale pervengono al garante della comunicazione istituito dalla Regione.
5. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 è pubblicata sul burt., a cura del soggetto che ha presentato l’istanza ed è immediatamente comunicata al soggetto istituzionale che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio oggetto di contestazione.
6. Dalla data di pubblicazione di cui al comma 5 è sospesa l’efficacia delle parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio oggetto di contestazione.
Art. 26 – Pronuncia della conferenza 
1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla richiesta di pronuncia di cui all’articolo 25, la conferenza interistituzionale di cui all’articolo 24 esprime il parere di competenza ed entro il medesimo termine lo comunica al soggetto richiedente.
2. Qualora la conferenza paritetica non esprima il parere ovvero rilevi l’inesistenza di un contrasto tra gli strumenti o gli atti, l’amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio oggetto di contestazione procede a dare avviso sul burt della mancata pronuncia ovvero della pronuncia della conferenza che non ritiene necessaria la modifica dello strumento o dell’atto oggetto di contestazione. Dalla data di tale pubblicazione, lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio riprendono la loro efficacia.
3. Qualora la conferenza paritetica esprima il parere ai sensi del comma 1 rilevando il contrasto, l’amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio di cui si tratti provvede all’adeguamento dello strumento o atto medesimo, in conformità con la pronuncia della conferenza, dandone avviso sul burt.
4. Qualora il soggetto istituzionalmente competente non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede alla conferma dello strumento o atto contestato, dandone espressa ed adeguata motivazione. Provvede altresì a comunicare alla Regione e all’amministrazione che ha adito la conferenza gli atti di conferma e a darne avviso sul burt.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 gli strumenti e gli atti riacquistano efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione. Possono comunque essere approvate specifiche misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48, comma 5 ed all’articolo 51, comma 4, che sospendono l’efficacia degli atti.
Capo III – LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 27 – Le strutture tecniche del governo del territorio
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, comuni, province e Regione collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale ed atti per il governo del territorio e l’omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. Le province e la Regione assicurano in ogni caso la necessaria assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane, che ne facciano richiesta, prioritariamente per le attività da esercitarsi in forma associata.
3. Le province e la Regione promuovono ed agevolano la creazione di strumenti idonei a garantire l’assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo l’integrazione fra le attività delle medesime strutture tecniche dei comuni e la formazione specifica del personale addetto alle stesse.
Art. 28 – Il sistema informativo geografico regionale
1. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato sistema informativo, che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l’elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui al presente titolo ed ai titoli I e II della presente legge, in coerenza altresì con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.
2. Ai fini della presente legge, per informazione geografica si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l’insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio e delle sue risorse.
3. Nell’ambito del sistema informativo si provvede, secondo quanto previsto dall’articolo 29, all’organizzazione dell’informazione geografica, all’aggiornamento di essa ed alla diffusione dell’informazione medesima, che deve essere resa accessibile a tutti i soggetti interessati.
Art. 29 – Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale
1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti pubblici interessati realizzano, nell’ambito del sistema informativo, la base informativa geografica regionale, le cui componenti fondamentali sono:
a) le basi informative topografiche, geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche;
b) le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio;
c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.
2. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo, e provvede alla realizzazione delle componenti di cui al comma 1, lettera a). Essa provvede altresì, unitamente ai soggetti di cui al comma 1, alla realizzazione delle altre componenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
3. I comuni, le province e gli altri enti locali sono tenuti a conferire gratuitamente al sistema informativo, secondo regole tecniche concordate, i dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso; ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici che ne dispongano, sulla base di specifici accordi con la Regione.
4. Nel sistema informativo sono raccolti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e con le modalità ivi previste, i dati, le informazioni e le conoscenze provenienti dagli enti pubblici competenti e dalla comunità scientifica.
5. La Giunta regionale provvede ad emanare apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:
a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;
b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell’informazione geografica.
6. Tutti i cittadini interessati possono accedere gratuitamente al sistema informativo.
6 bis. La Regione assegna contributi agli enti locali per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la base informativa geografica regionale e per i quali si siano definite le specifiche tecniche dalla Regione stessa; il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico degli enti ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.
Art. 29 bis – Assegnazione di contributi 1. La Regione assegna contributi:
a) ai comuni singoli o associati, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del piano strutturale;
b) ai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del regolamento urbanistico;
c) ai comuni, anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, per la redazione dell’atto di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies;
c bis) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 74 quinquies;
d) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per la valorizzazione dei paesaggi;
e) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per l’attuazione dei progetti di territorio previsti dal piano di indirizzo territoriale.
2. I contributi regionali non possono superare il 60 per cento del costo complessivo a carico dei comuni, degli enti locali e delle associazioni. L’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità di bilancio. I contributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), destinati agli enti locali, possono essere utilizzati esclusivamente per il cofinanziamento di spese di investimento.
Titolo IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO(146)
Capo I – PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
Art. 30 – Norme comuni
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio si conformano alle disposizioni del presente capo, aventi la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale del patrimonio naturale, storico e culturale presente nel territorio della Regione. (75)
2. La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), di seguito indicato come “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, qualora non attribuite ad altro ente dalla presente legge.
Art. 31 – Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali.
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale concorrono tutti, ciascuno per quanto di propria competenza, a definire, con particolare riferimento ai beni tutelati ai sensi degli articoli 32 e 33 , le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché partecipano agli interventi di valorizzazione del paesaggio di cui all’articolo 35 , in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Art. 32 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d), del medesimo Codice.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, qualora dall’applicazione dell’articolo 33, commi 3, 4 e 5, derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 140, 141 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate nell’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del medesimo Codice.
Art. 33 – Disciplina regionale di tutela paesaggistica
1. In attuazione dell’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche dell’intero territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti.
2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, che perseguono le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.
4. Ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto contiene:
a) la ricognizione generale dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo;
c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
d) l’individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
e) l’individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
f) la ricognizione delle aree di cui agli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché la determinazione delle relative prescrizioni d’uso;
g) l’individuazione generale, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
5. Ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico contiene altresì:
a) l’individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 139, 140 e 157 del Codice medesimo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi stessi alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale, nonché degli strumenti della pianificazione ed atti del governo del territorio dei comuni adeguati a tale disciplina;
b) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3.
7. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta altresì prescrizioni per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale.
8. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l’osservatorio del paesaggio con il compito, fra l’altro, di esercitare il monitoraggio dell’efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne aggiornato il quadro conoscitivo.
Art. 34 – Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale
Art. 35 – Valorizzazione dei paesaggi
1. La valorizzazione dei paesaggi consiste in ogni attività diretta a consentirne la piena fruizione pubblica quale testimonianza significativa dei valori storici, culturali e naturali, attraverso:
a) la conservazione delle invarianti strutturali;
b) il ripristino e il recupero delle risorse riconosciute;
c) la trasformazione delle risorse territoriali in conformità con quanto prescritto dagli statuti del territorio;
d) l’intervento di ripristino, ispirato alla ricostituzione dei caratteri di identità, anche attraverso l’introduzione di destinazioni d’uso con essi compatibili.
2. Gli interventi di trasformazione assicurano la compatibilità e la coerenza paesaggistica ai connotati del paesaggio .
Art. 35 bis – Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali 
1. La Regione concorre alla valorizzazione dei beni immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, nell’ambito delle procedure di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).
Art. 36 – Parchi e aree protette
1. I territori dei parchi, delle riserve e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano.
Capo II – IL PATRIMONIO INSEDIATIVO
Art. 37 – Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio garantiscono che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.
2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di cui al comma 1 è definita in riferimento:
a) alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
b) alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività terziarie e direzionali;
c) alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
d) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
e) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
f) all’utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;
g) all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) da ultimo modificata dalla presente legge regionale;
h) alla qualità dell’architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e con particolare riferimento alle lettere a), c), d), f) e g), la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana appositi regolamenti e istruzioni tecniche, contenenti parametri di riferimento per i comuni.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli altri atti di governo del territorio privilegiano un’organizzazione degli spazi che salvaguarda il diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. Tale organizzazione di spazi garantisce una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione con l’organizzazione dei tempi della vita quotidiana, in modo da favorire una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale. In tale prospettiva gli strumenti della pianificazione territoriale e gli altri atti di governo del territorio si coordinano con il piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città) così come modificata dalla presente legge.
5. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
6. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) uffici comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
i) aree verdi di quartiere;
j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società dell’informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.
7. E’ definito come verde urbano l’insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico dei territori urbani.
8. Il governo del territorio promuove l’incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all’interno dell’area urbana.
9. A tal fine la Regione Toscana redige un specifico elenco con indici e parametri di conversione atti a determinare il fabbisogno di verde necessario a compensare le emissioni di gas derivanti dalle principali attività umane, secondo gli indirizzi tecnici ed attuativi contenuti nel regolamento e nelle apposite istruzioni tecniche da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 38 – Realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse
1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 8 , la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell’acqua è consentita solo nel rispetto delle previsioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio dei comuni.
Capo III – IL TERRITORIO RURALE 
Art. 39 – Tutela e valorizzazione del territorio rurale
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono la valorizzazione dell’economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonchéattraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell’ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. (79)
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani.
3. I comuni attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, disciplinano le aree dei territori rurali attraverso specifiche discipline che garantiscano la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio rurale, nonché la tutela delle risorse produttive dell’agricoltura. Nell’ambito delle comunità montane, i comuni provvedono in relazione con il piano di sviluppo delle comunità stesse.
Art. 40 – Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
1. Nell’ambito del territorio rurale, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio individuano le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui al comma 1, si intendono quelle individuate in considerazione del sistema aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.
3. Le zone di cui al comma 1 sono articolate in sottozone, in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati.
4. Le zone ad esclusiva funzione agricola, che sono assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile corrispondono alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.
5. Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività connesse.
6. Il territorio rurale è soggetto ai vincoli di salvaguardia della normativa vigente in relazione all’approvvigionamento idropotabile.
Art. 41 – Costruzione di nuovi edifici rurali
1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita secondo quanto previsto nel presente articolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.
2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti urbanistici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 , è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, presentato dall’imprenditore agricolo, dove si dimostri che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai piani territoriali di coordinamento delle province o, in mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente capo. L’impegno è assunto al momento dell’approvazione del programma.
3. Il regolamento d’attuazione del presente capo disciplina ulteriori condizioni cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali, anche agrituristiche.
4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall’imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alla capacità produttiva dell’azienda agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai piani territoriali di coordinamento delle province o, in mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente capo. L’impegno è assunto al momento dell’approvazione del programma.
5. Gli annessi agricoli destinati all’agricoltura, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, possono essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell’ articolo 39 .
6. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132. 
7. Il regolamento di attuazione del presente capo specifica i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purché ammessa dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio del comune, non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2, lettera b), ovvero può eccedere le capacità produttive dell’azienda. In tali casi la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.
8. L’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero appoggiati a terra è soggetta alle condizioni previste nel regolamento d’attuazione del presente capo e dalle eventuali ulteriori condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio del comune. Per l’installazione di tali manufatti non deve essere presentato il programma aziendale.
9. Abrogato.
Art. 42 – Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della presente legge, nei casi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ed è corredato dagli elaborati necessari.
2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi.
3. Il programma aziendale ha una durata decennale, salvo un maggior termine stabilito dal comune.
4. Il programma aziendale può essere modificato, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze annuali.
5. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, ovvero per cause di forza maggiore regionali.
6. I contenuti del programma aziendale sono indicati nel regolamento di attuazione del presente capo.
7. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un’apposita convenzione, o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.
8. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all’articolo 43 , comma 2, lettere a) e b);
b) a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
c) a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione; (82)
d) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
e) a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d’obbligo;
f) abrogata;
g) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.
9. L’impegno di cui al comma 8, lettera c) non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al comma 4.
Art. 43 – Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola
1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino mutamento della destinazione d’uso agricola e salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio del comune, i seguenti interventi:
a) il restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 79 , comma 2, lettera c);
b) la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79 , comma 2, lettera d), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito;
c) la sostituzione edilizia nei limiti di cui alla lettera b) di cui all’articolo 78 , comma 1, lettera h);
d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.
2. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere b) ,c) e d) per lo svolgimento delle attività agrituristiche l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per venti anni dalla loro realizzazione.
3. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli, comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio del comune; tali interventi non devono comportare un aumento delle unità abitative.
4. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime previste nel piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, nel regolamento d’attuazione del presente capo i seguenti interventi:
a) ristrutturazioni urbanistiche;
b) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3;
c) mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, nel regolamento d’attuazione del presente capo.
Art. 44 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola
1. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni in coerenza con il piano strutturale approvato e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
2. Agli interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applica la disciplina prevista dall’articolo 45 , commi 1, 2, 3 e 4. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo tale disciplina si applica una tantum.
Art. 45 – Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d’uso agricole
1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’ articolo 41 , gli interventi che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole), ai sensi dell’ articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995 , n .64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola) e ai sensi dell’ articolo 43 , sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.
2. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ettaro, nella convenzione o nell’atto d’obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al comune la relativa differenza.
3. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della presente legge.
5. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio.
Art. 46 – Trasferimenti di fondi agricoli
1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali di miglioramento, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.
2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l’attività agricola così come stabiliti dalla provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all’articolo 51 , comma 2, lettera, e) non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma aziendale di miglioramento, che l’indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva in riferimento all’estensione dell’azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell’estensione aziendale.
3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si applicano, per la durata dell’affitto e fino ad un massimo di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, consentano il conseguimento di un titolo abilitativo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall’applicazione di normative comunitarie o nazionali;
c) ai trasferimenti che hanno origine da:
1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
3) procedure espropriative;
4) successioni ereditarie;
5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;
6) cessazione dell’attività per raggiunti limiti d’età degli imprenditori agricoli professionali (IAP).
5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti due ettari di superficie agricola utilizzata.
6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge rimane fermo il divieto di edificazione previsto dall’articolo 3, comma 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).
Art. 47 – Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico
1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal regolamento relativo.
2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione negli atti di governo del territorio e sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.
Capo III bis – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI E APPRODI TURISTICI
Art. 47 bis Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti 
1. Sono di interesse regionale i porti e gli approdi turistici. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4 , lettera c ter).
2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater).
3. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante accordo di pianificazione tra le amministrazioni territorialmente interessate, ai sensi dell’articolo 21.
Art. 47 ter – Piano regolatore portuale 
1. Il piano regolatore portuale costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti di interesse regionale.
1 bis) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nei comuni per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), il piano regolatore portuale è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della l.r. 23/2012 stessa. 
2. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.
3. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.
3 bis. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 3, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. La realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell’articolo 47 quater e della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.
Art. 47 quater – Attuazione del piano regolatore portuale
1. Tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
1 bis. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del d.lgs. 163/2006. 
2. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di bene del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono realizzati in attuazione del piano regolatore portuale, in coerenza e conformità con il piano strutturale e in conformità con il regolamento urbanistico. Per i porti e approdi di esclusiva competenza regionale, ivi compresi quelli comunali, tali progetti possono essere realizzati altresì in diretta attuazione del regolamento urbanistico, ove questo abbia i contenuti dell’articolo 47 ter, comma 2, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente sull’idoneità tecnica delle previsioni portuali. 
3. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale nonché le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998.
Titolo V – ATTI, SOGGETTI E FUNZIONI
Capo I – FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 48 – Piano di indirizzo territoriale
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5 , contenuto nel piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione, in relazione all’ambito regionale individua e definisce:
a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4 ;
c) i principi per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di qualità;
d) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’ articolo 32 , comma 2.
2. Lo statuto di cui al comma 1 ha anche valore di piano paesaggistico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 ed altresì ai sensi di quanto previsto dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto individua i beni paesaggistici e la relativa disciplina.
3. Il piano di indirizzo territoriale delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l’indicazione e la definizione:
a) degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti;
b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale;
c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.
3 bis. Il piano di indirizzo territoriale contiene:
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello territoriale, economico, sociale e per la salute umana.
4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di indirizzo territoriale stabilisce:
a) le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni;
b) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione in funzione dello sviluppo territoriale;
c) le prescrizioni relative alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale;
c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;
c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, l’ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione;
c quater) l’individuazione dei porti di interesse regionale, la previsione di interventi ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti;
c quinquies) abrogata;
d) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con esse contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di comuni e province allo statuto del territorio di cui al comma 1 e alle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);
e) le prescrizioni e gli indirizzi per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo conto degli effetti d’ambito sovracomunale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali e tenendo conto della tutela della salute e dei lavoratori;
f) i comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lettera d bis) della l.r. 38/1998 .
5. Nei casi di cui all’articolo 26 , comma 3, la Giunta regionale emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo.
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del territorio degli altri soggetti pubblici, si conformano al piano di indirizzo territoriale.
Art. 49 – Misure cautelari
1. Il Presidente della Regione può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari con l’effetto di sospendere l’efficacia totale o parziale delle parti degli atti con esse contrastanti, nei casi di cui agli articoli 24 e 25della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) nonché negli altri casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.
2. Le misure di cui al comma 1 cessano di avere efficacia non appena hanno raggiunto gli obiettivi per i quali la legge li prevede e comunque non oltre dodici mesi dalla loro adozione.
Art. 50 – Poteri sostitutivi
1. In caso di mancato adeguamento del piano territoriale di coordinamento ovvero degli strumenti e degli atti di cui all’articolo 52 con il piano di indirizzo territoriale nei termini da questo stabiliti, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’ articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ) nelle seguenti ipotesi:
a) urgenza nell’esercizio delle competenze regionali di cui al d.lgs. 190/2002 ;
b) individuazione degli ambiti di cui all’articolo 48 , comma 4, lettera c);
c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Restano fermi, inoltre, i poteri sostitutivi e le relative procedure previste:
a) dall’articolo 22 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
b) dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);
c) dall’articolo 10 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) da ultimo modificata dalla legge regionale 29 novembre 2004, n. 67 ;
d) dall’articolo 6, commi 3 e 4 della l.r. 28/1999 ;
e) dall’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazioni).
Capo II – FUNZIONI DELLE PROVINCE
Art. 51 – Piano territoriale di coordinamento
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5 , contenuto nel piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia, in relazione al territorio provinciale individua e definisce:
a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4 ;
c) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali;
d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a);
e) in attuazione dell’articolo 145 del d.lgs. 42/2004, le disposizioni per l’adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al piano di indirizzo territoriale, ai sensi degli articoli 33 e 48, comma 2;
f) abrogata.
2. Il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l’individuazione:
a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;
b) abrogata;
c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale di cui all’articolo 32
d) degli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale;
e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’ articolo 41 della l.r. 39/2000 .
3. Ai fini di cui al comma 2 il piano territoriale di coordinamento stabilisce:
a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;
b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento di attuazione del presente titolo;
c) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto comunale con esse contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla lettera b).
3 bis. Il piano territoriale di coordinamento contiene:
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.
4. Nei casi di cui all’articolo 26 , comma 3, la provincia emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.
5. Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento.
Capo III – FUNZIONI DEI COMUNI
Art. 52 – Strumenti e atti del comune
1. Il comune approva il piano strutturale quale strumento della pianificazione del territorio.
2. Il comune approva, quali atti di governo del territorio, il regolamento urbanistico, i piani complessi di intervento nonché i piani attuativi.
Art. 53 – Piano strutturale
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5 , contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio comunale, individua e definisce:
a) le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4 ;
c) i principi del governo del territorio;
d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a);
e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34 ;
f) le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’ articolo 32 , comma 1.
2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la definizione:
a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio;
b) delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;
c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e sulla base e nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come da ultimo modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 ;
d) delle aree di cui all’articolo 48 , comma 4, lettera c) e all’articolo 51 , comma 3, lettera b) con efficacia immediata;
e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo 52 , comma 2 e degli atti comunali di cui all’articolo 10, comma 2;
f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado;
g) abrogata;
h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione o all’adeguamento del regolamento urbanistico.
3. Il piano strutturale contiene inoltre:
a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento;
b) la ricognizione delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale;
c) i criteri per l’adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale di cui all’articolo 48 , comma 4, lettera e).
c bis) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
c ter) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.
4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e) definiscono e individuano:
a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare con il regolamento urbanistico, nonché i relativi livelli prestazionali da garantire nella progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale;
b) gli interventi da realizzare mediante i piani complessi di cui all’articolo 56 ;
c) i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti territoriali.
Art. 54 – Poteri di deroga
1. I poteri di deroga al regolamento urbanistico sono esercitabili esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
Art. 55 – Regolamento urbanistico
1. Il regolamento urbanistico disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale; esso si compone di due parti:
a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
1 bis. Con riferimento alle discipline di cui al comma 1, lettere a) e b), il regolamento urbanistico dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento; motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l’uso del territorio e per la salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, lettere c bis) e c ter).
2. La disciplina di cui al comma 1, lettera a), individua e definisce:
a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
c) la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
d) le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui all’articolo 53,comma 2, lettera c);
f) la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III;
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 39/2000 in base all’approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.
3. La disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio di cui alla lettera g) del comma 2 detta criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58.
4. Mediante la disciplina di cui al comma 1 lettera b), il regolamento urbanistico individua e definisce:
a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del perimetro dei centri abitati;
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani di cui al presente titolo, capo IV, sezione I;
d) le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del comune;
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
f) il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
h) la disciplina della perequazione di cui all’articolo 60.
5. Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.
6. Nei casi in cui il regolamento urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune.
7. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del regolamento urbanistico, il comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all’articolo 13.
Art. 56 – Piani complessi d’intervento
1. Il comune, in conformità col piano strutturale, può adottare il piano complesso per le trasformazioni del territorio che richiedano l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati; per l’attuazione delle previsioni del piano strutturale di cui all’articolo 53 , comma 4, lettera b), il ricorso a tale piano è obbligatorio.
2. Il piano complesso d’intervento individua e definisce:
a) le risorse del territorio utilizzate;
b) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b bis) La valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana;
c) la fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni in esso previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune;
d) le aree e gli ambiti sui quali operare la riqualificazione insediativa;
e) la disciplina della perequazione di cui all’articolo 60 ;
f) i beni eventualmente da espropriare;
g) gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla realizzazione del piano.
3. Abrogato.
Art. 57 – Efficacia del piano complesso d’intervento
1. L’efficacia del piano complesso d’intervento:
a) è limitata alla permanenza in carica della giunta comunale che l’ha promosso e si intende prorogata non oltre i diciotto mesi dall’entrata in carica della nuova giunta comunale, salvo diversa determinazione del comune;
b) cessa se, entro il termine di cui alla lettera a), non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i conseguenti progetti esecutivi delle opere pubbliche o i relativi piani attuativi in esso previsti;
c) nel caso in cui siano consentiti piani d’iniziativa privata, la perdita di efficacia si produce se non sia stata stipulata, entro il termine di cui alla lettera a), la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune.
2. Al piano complesso d’intervento contenente gli elaborati necessari previsti si applicano le norme concernenti i piani attuativi di cui al presente titolo, capo IV, sezione I. Qualora non contenga gli elaborati necessari suddetti, si applicano gli articoli 16 e 17.
3. Il piano complesso d’intervento integra il regolamento urbanistico con efficacia limitata al periodo della propria validità.
Art. 58 – Distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati nonché la suddivisione del territorio secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse, costituenti unità minime d’intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti.
2. Per consentire il controllo della distribuzione delle funzioni d’interesse collettivo e di servizio ai residenti, nell’ambito del perimetro dei centri abitati come definito dall’articolo 55 comma 2 lettera b), le unità minime d’intervento di cui al comma 1 non sono superiori ai cinquanta ettari.
3. Con riferimento a ciascun ambito la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni individua e definisce:
a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità;
c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;
d) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti;
e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a SCIA.
4. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità quinquennale.
5. Per la approvazione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si applicano le procedure previste dall’articolo 69 anche contestualmente alle procedure di approvazione del regolamento urbanistico.
Art. 59 – Mutamenti della destinazione d’uso
1. Ai sensi dell’ articolo 58 , comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d’uso i passaggi dall’una all’altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all’ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell’unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
3. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 58 , ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.
Art. 60 – Perequazione
1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica.
2. La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata in base alle limitazioni all’edificabilità derivanti dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.
3. La distribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 2 tiene conto anche delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi in vigore.
Art. 61 – Misure di salvaguardia
1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio adottati ovvero con le misure cautelari di cui all’articolo 49.
2. Abrogato.
3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino alla efficacia dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.
Art. 62 – Indagini geologiche
1. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti sono effettuate indagini atte a verificare la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici e di rischio sismico del territorio a cui afferiscono.
2. In sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento, dei piani attuativi, nonché delle relative varianti sono effettuate indagini geologiche dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui al comma 1.
3. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali a dette indagini.
4. Le indagini di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 7 e sono depositate presso le strutture regionali competenti, che effettuano il relativo controllo.
5. Nell’esercizio del controllo di cui al comma 4, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7.
6. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di cui al comma 2, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.
7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è approvato un regolamento  che stabilisce in particolare:
a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico;
b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.
Art. 63 – Aree non pianificate
1. Le aree non pianificate sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria.
2. Se esterne al perimetro aggiornato dei centri abitati, come definito ai sensi dell’ articolo 55 comma 2, lettera b), nelle aree non pianificate sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla presente legge per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola.
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso.
4. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 64 – Regolamenti edilizi
1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti della pianificazione territoriale.
Capo IV – FINALITA’, CONTENUTI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI
Sezione I – Norme comuni per i piani attuativi
Art. 65 – Piani attuativi
1. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.
2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al titolo V, capo IV, sezione II.
3. L’atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al D.p.r. 327/2001 e alla legge regionale sugli espropri.
4. Nei casi in cui contrastino con gli strumenti comunali ad essi sovraordinati, i piani attuativi sono adottati ed approvati contestualmente alle varianti a tali strumenti.
5. Il comune può subordinare la realizzazione degli interventi, previsti dal regolamento urbanistico o dai piani complessi d’intervento, alla approvazione dei piani attuativi.
6. Nella formazione dei piani attuativi il comune attua la concertazione fra i soggetti pubblici e privati che partecipano all’attuazione di ciascun piano.
Art. 66 – Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi
1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all’articolo 65 per i quali è ammessa l’iniziativa privata , i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del conseguente schema di convenzione.
2. Il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1 ad attuare le indicazioni del piano mediante l’adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. La procedura descritta deve essere completata entro il termine massimo di centottanta giorni.
3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione di cui all’articolo 65 , comma 3, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio.
Art. 67 – Contenuto dei piani attuativi
1. I piani attuativi contengono:
a) i progetti delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria;
b) l’indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze;
c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
d) l’identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
e) l’individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell’ articolo 66 ;
g) la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;
h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.
2. Il piano attuativo è inoltre corredato:
a) dal quadro conoscitivo di riferimento;
b) dalla normativa tecnica di attuazione;
c) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza interna ed esterna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l’uso del territorio e per la salute umana, in attuazione di quanto previsto dal regolamento urbanistico;
d) da una relazione di fattibilità.
Art. 68 – Validità dei piani attuativi
1. Contestualmente all’atto di approvazione il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell’ articolo 66.
2. L’approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.
4. Nel caso di cui al comma 3 permane l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo.
5. I piani attuativi, previsti dal piano complesso d’intervento e approvati durante il suo periodo di validità, non perdono efficacia oltre il periodo di validità del piano complesso.
Art. 69 – Approvazione dei piani attuativi
1. Sono approvati con le procedure di cui al presente articolo i piani attuativi conformi alle previsioni dei regolamenti urbanistici ovvero dei piani complessi di cui all’articolo 56.
2. Dopo l’adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia ed è depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.
3. Del deposito di cui al comma 2 è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Mediante la trasmissione dei relativi atti, alla provincia è data notizia dell’adozione del piano attuativo e del relativo deposito così come dell’atto di approvazione di cui al comma 5.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate.
6. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Ai piani attuativi non conformi al piano strutturale si applicano le procedure di cui al titolo II, capo II.
Sezione II – Piani attuativi particolari
Art. 70 – Lottizzazioni
1. I comuni dotati di piano strutturale e regolamento urbanistico possono autorizzare la lottizzazione di terreno a scopo edilizio.
2. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione fra comune e proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi, che contenga:
a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera b);
b) l’assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
c) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere;
d) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
3. L’efficacia dei titoli abilitativi all’edificazione nell’ambito dei singoli lotti è subordinata alla presenza o all’impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, relativo all’intero piano.
Art. 71 – Piani per l’edilizia economica e popolare
1. I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare).
2. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio, in misura massima del settanta per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.
3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra le aree destinate ad edilizia residenziale nei regolamenti urbanistici.
4. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
Art. 72 – Piani per gli insediamenti produttivi
1. I comuni possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150 ; L. 18 aprile 1962, n. 167 ; L. 29 settembre 1964, n. 847 ); in tal caso, con riferimento agli insediamenti commerciali, il piano costituisce attuazione delle prescrizioni di cui all’articolo 48 , comma 4, lettera e).
2. Le aree da comprendere nel piano di cui al comma 1 sono individuate nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai regolamenti urbanistici.
3. Il comune espropria le aree di cui al comma 1 con le modalità e procedure di cui all’articolo 66.
4. La concessione del diritto di superficie ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni salvo nel caso in cui sia effettuata a favore di enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici occorrenti nella zona delimitata dal piano, per i quali è a tempo indeterminato.
5. Contestualmente all’atto della costituzione del diritto di superficie ovvero all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune e il superificiario ovvero il proprietario, è stipulata una convenzione con la quale sono stabiliti gli oneri a carico del superficiario o dell’acquirente e le sanzioni in caso di inosservanza.
6. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
Art. 73 – Piani di recupero del patrimonio edilizio
1. I piani di recupero del patrimonio edilizio attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree all’interno degli ambiti connotati da condizioni di degrado individuate dal regolamento urbanistico, anche attraverso interventi di completamento, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
2. Le unità minime di intervento di cui al comma 1 sono costituite dall’insieme di edifici e di aree libere sulle quali il piano interviene in modo unitario e contestuale.
3. Il piano di recupero comprende la disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 74 – Programmi complessi di riqualificazione insediativa
1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi, e sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d’intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private.
2. I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono localizzati all’interno degli ambiti di cui all’articolo 55 , comma 2, lettera i).
3. I programmi di riqualificazione insediativa ricomprendono in particolare:
a) programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);
b) programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398(Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 ;
c) ogni altro programma di riqualificazione insediativi comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale.
4. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:
a) uno studio di fattibilità degli interventi, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto proponente, diverso dall’amministrazione comunale, si dichiari disposto a realizzare;
c) la valutazione degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano;
d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori nonché l’individuazione dei beni soggetti ad espropriazione ai sensi dell’ articolo 66 .
Capo IV bis – Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate
Sezione I – Finalità, definizioni, interventi e disposizione procedurale
Art. 74 bis – Finalità e ambito di applicazione del capo IV bis
1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità:
a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 74 quinquies.
2. Il presente capo si applica:
a) agli edifici a destinazione d’uso produttiva inseriti nel perimetro dei centri abitati, come definiti dall’articolo 74 ter;
b) alle aree urbane, connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico, inserite nel perimetro dei centri abitati.
3. Sono in ogni caso esclusi:
a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;
b) gli edifici collocati all’interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate “A” ai sensi del d. m. 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico nonché gli edifici e i tessuti edilizi realizzati dopo il 1945 riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;
e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. Per gli interventi di cui al presente capo resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 74 ter – Definizioni 
1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; nonché le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;
b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
c) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano, il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico;
d) per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b), qualora i comuni abbiano approvato, o anche solo adottato, detto atto di governo del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato, o anche solo adottato, il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55;
3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi.
Art. 74 quater – Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale 
1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità. Tali incrementi, ammessi previo monitoraggio degli effetti ai sensi dell’articolo 13, assicurano il rispetto dell’articolo 41 sexies della l. 1150/1942. In ogni caso l’edificazione complessiva garantisce un adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi nel lotto di pertinenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell’edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernente il trasferimento di funzioni agli enti locali, nei casi in cui:
a) l’area produttiva sia contestualmente adeguata in modo da rispondere ai requisiti di cui sopra,
oppure
b) qualora gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 18, della l.r. 87/1998 sono determinati gli incrementi delle premialità di cui al comma 3.
5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), il progetto di rilocalizzazione dell’edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l’eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni ecologiche.
Art. 74 quinquies – Interventi di rigenerazione urbana 
1. Al fine di promuovere interventi volti alla rigenerazione delle aree urbane e delle loro relazioni, nelle aree definite dall’articolo 74 bis, comma 2, lettera b), ed individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono consentiti interventi volti a riqualificare le aree urbane attraverso un insieme sistematico di opere che possono prevedere interventi di:
a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;
b) riqualificazione delle aree degradate;
c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;
d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;
e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.
2. I comuni dotati di un piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1 tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto. Prima della sua approvazione l’atto è trasmesso alla Regione e alla provincia le quali possono fornire un contributo tecnico nei trenta giorni successivi al suo ricevimento. Il comune, in sede di approvazione, motiva espressamente le determinazioni assunte rispetto al suddetto contributo.
3. L’atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, è costituito da:
a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2.000;
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:
1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all’articolo 74 ter, comma 1, lettere a) e b);
2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 74 bis;
3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento tra l’altro alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell’area;
4) gli incrementi, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all’interno dell’area alla data di entrata in vigore del presente capo, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue;
5) il procedimento per l’acquisizione del piano di intervento comprensivo del progetto preliminare di rigenerazione urbana tramite:
5.1) concorso con avviso al pubblico;
5.2) invito diretto ad almeno tre progettisti, nei casi di minore complessità e nei casi in cui siano interessate esclusivamente aree di proprietà privata.
4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l’altro:
a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con l’insediamento storico;
b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;
c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;
d) il raggiungimento di un’equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale, per una quota non inferiore al 20 per cento della superficie utile lorda complessiva;
e) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l’inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;
f) interventi diretti a modificare la sagoma degli edifici, finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l’assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell’identità dei luoghi;
g) riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all’area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.
Art. 74 sexies – Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana
1. Entro due anni (250) dalla data di pubblicazione dell’atto di cui all’articolo 74 quinquies, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo, dando avvio al procedimento di cui all’articolo 74 quinquies, comma 3, lettera b), numero 5).
2. Per la valutazione dei piani di intervento, il comune costituisce presso di sé una apposita commissione giudicatrice i cui componenti siano adeguatamente qualificati sia dal punto di vista tecnico-scientifico che dal punto di vista della rappresentanza dei soggetti o degli enti interessati in relazione alla natura degli interventi. I componenti tecnico-scientifici sono selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.
3. I piani di intervento presentati ai fini del procedimento di cui all’articolo 74 quinquies, comma 3, lettera b, numero 5), sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l’Albo pretorio e il proprio sito internet per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno due terzi della superficie utile lorda complessiva esistente nell’area definita dall’articolo 74 bis, comma 2, lettera b).
4. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un’assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea di cui al periodo precedente, i cittadini possono presentare osservazioni. Di tali contributi e osservazioni la commissione tiene conto ai fini dell’individuazione del progetto da selezionare.
5. Nel verbale conclusivo dei lavori della commissione, contestualmente all’individuazione del piano di intervento selezionato, sono motivate le ragioni di accoglimento o mancato accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4. Nello stesso verbale la commissione dà atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra l’atto comunale di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies ed i contenuti del piano di intervento.
6. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono da realizzarsi a spese e cura del soggetto privato promotore dell’intervento.
7. Il soggetto promotore sviluppa il piano di intervento selezionato e presenta al comune gli elaborati volti a conseguire il permesso di costruire, insieme alla bozza di convenzione contenente:
a) il piano di intervento;
b) il cronoprogramma degli interventi;
c) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;
d) le idonee garanzie fideiussorie in ordine all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima.
8. Ferme restando le procedure di valutazione ove previste, il comune approva il piano di intervento e la convenzione con conseguente adeguamento dell’atto comunale di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies, che costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio, sostituendo le procedure di cui al titolo II della presente legge. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.
9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione delle aree agricole, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana.
10. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d’uso produttive, tali destinazioni d’uso vanno mantenute e innovate garantendone la permanenza o favorendo l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.
Sezione II – Regolamento di attuazione
Art. 75 – Regolamento di attuazione
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
a) le apposite analisi attraverso cui gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio evidenziano la coerenza interna ed esterna;
b) la valutazione degli effetti che derivano dalle previsioni a livello paesaggistico, territoriali, economico, sociale e per la salute umana;
c) il monitoraggio degli effetti di cui alla lettera b), e il monitoraggio dell’articolo 13.
Titolo VI – DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA
Capo I – CONTENUTI E FINALITA’
Art. 76 – Contenuti e finalità
1. Il presente titolo:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, e definisce i procedimenti per ottenere il permesso stesso;
b) individua le opere e gli interventi sottoposti a SCIA e disciplina i relativi procedimenti;
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico.
2. La disciplina dell’attività edilizia contenuta nella presente legge non incide sull’applicazione delle vigenti disposizioni relative alla competenza legislativa dello Stato in particolare nelle materie penali e tributarie.
3. Il presente titolo è finalizzato all’applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
Capo II – DISCIPLINA DEGLI ATTI
Art. 77 – Tipologia degli atti
1. Sono soggette a permesso di costruire del comune, con le procedure di cui all’articolo 83 , le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 78
2. Il permesso è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il rilascio del permesso è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della permesso.
3. Nel permesso sono indicati i termini d’inizio e d’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori;  il termine di ultimazione di cui all’articolo 86 , comma 1, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.
4. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d’inizio.
5. Il permesso è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione delle sanzioni previste nel titolo VIII, capo I.
6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di cui all’articolo 79, in conformità con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e con gli adempimenti di cui all’articolo 84 .
7. Abrogato.
Art. 78 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’articolo 79 ;
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione di infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’ interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
h) gli interventi di sostituzione edilizia intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.
2. Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denomina ti ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
Art. 79 – Opere ed interventi sottoposti a SCIA 
1. Sono soggetti a SCIA:
a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4;
b) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano cave e torbiere;
c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58;
d) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
e) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
f) ogni altra trasformazione che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire.
2. Sono inoltre soggetti a SCIA:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 80, comma 2, lettera a); detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso;
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:
1) demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
2) interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
3) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente. Non sono computate, ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definito dall’articolo 55, comma 2, lettera b);
e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definito dall’articolo 55, comma 2, lettera b).
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 1, sono altresì realizzabili mediante SCIA le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
4. La sussistenza della specifica disciplina degli atti, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da un’esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o atti ovvero in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della commissione edilizia, se istituita, ovvero dell’ufficio competente in materia.
5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:
a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla parte III, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
d) il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli strumenti della pianificazione territoriale oppure dagli atti comunali di governo del territorio, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone territoriali omogenee classificate “A” di cui al d.m. 1444/1968, o ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), o c), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.
Art. 80 – Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al d.l.gs. 42/2004 e di cui all’articolo 79, comma 4, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;
e) l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, diverse dalle serre e dai manufatti di cui al comma 2, lettera d bis). 
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
d bis) i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti e disciplinati dal regolamento di attuazione dell’articolo 41, comma 8. 
3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
4. L’interessato agli interventi di cui al comma 2, allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
5. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, se soggetto privato, e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono la formazione di un titolo abilitativo. 
6. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
7. La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è ridotto a trenta giorni.
8 bis. Agli interventi di cui al comma 2, lettere a), c) e d), eseguiti in corso d’opera, in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 bis e di cui all’articolo 142.
Art. 81 – Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore 
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di cui all’articolo 52 o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o della l. 394/1991, o siti nelle zone territoriali omogenee classificate “A” ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti o atti comunali, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di cui all’articolo 52, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
Art. 81 bis – Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale 
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al comune da parte dell’imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e della compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
Capo III – DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Art. 82 – Disposizioni generali 
1. Il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA.
2. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune stesso.
3. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A detta acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 83.
4. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme sono attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo apposita dichiarazione, nei casi di:
1) verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie che non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di:
1) deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
2) nel caso di interventi o opere su edifici a destinazione d’uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali.
5. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
6. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
7. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
8. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori. 
9. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla regolarità contributiva e il relativo sanzionamento, il comune trasmette ogni tre mesi in via telematica ad INPS, INAIL e Cassa edile l’elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate al comune, che ordina la sospensione dei lavori. 
10. Abrogato. 
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’efficacia del permesso di costruire o della SCIA è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la SCIA riacquistano efficacia dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).
12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.
13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA di cui all’articolo 84.
15. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. 
Art. 83 – Procedure per il rilascio del permesso di costruire 
1. La domanda di permesso di costruire è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati oppure adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’articolo 82, comma 4, alle norme relative all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 79 non può essere presentata domanda per il permesso di costruire.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui ai commi 8 e 10, possono essere interrotti una sola volta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi trenta giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti e di conseguenza formula una motivata proposta all’autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.
9. Qualora nel termine di cui al comma 8 non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, oppure indice a tal fine una conferenza dei servizi, ai sensi della normativa vigente, per acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate.
11. Il provvedimento finale, da comunicare all’interessato, è adottato dal comune entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dal ricevimento degli atti di assenso in base a quanto disposto dal comma 10 o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al medesimo comma 10. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il comune abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
12. I termini di cui ai commi 8 e 10, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15.
14. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad uno o più vincoli la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 11 decorre dal rilascio dei relativi atti di assenso. Ove tali atti non siano favorevoli, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
15. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad uno o più vincoli la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il responsabile del procedimento acquisisce i relativi atti di assenso oppure indice a tal fine la conferenza di servizi di cui al comma 10. Il termine di cui al comma 11 decorre dall’esito della conferenza. Ove tali atti non siano favorevoli, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Art. 83 bis – Varianti in corso d’opera (176)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all’articolo 52, comma 2, o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
2. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 1, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.
Art. 83 ter – Poteri sostitutivi 
1. Nel caso in cui l’atto di assenso di cui all’articolo 83, comma 14, sia favorevole oppure nel caso in cui la conferenza di servizi abbia avuto esito favorevole e sia decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 83, comma 15, l’interessato può richiedere al comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.
3. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.
Art. 84 – Disciplina della SCIA
1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti e atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’articolo 82, comma 4, alle norme relative all’efficienza energetica;
b) la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori e gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 82, comma 7 e seguenti;
d) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) abrogata; 
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettera d).
4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.
5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario. 
6. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere.
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
8. Qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed f), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente alla certificazione di cui all’articolo 86, comma 1, deposita ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Art. 84 bis – Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all’articolo 84, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129.
2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 2, è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.
Art. 85 – Commissione edilizia
1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 , il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 398/1993 contenente disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) da ultimo modificata con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 , i casi in cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
Art. 86 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.
2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d’uso.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l’abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 82, comma 16. Al momento dell’attestazione, il professionista abilitato consegna al comune copia del fascicolo di cui all’articolo 91 comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui l’attestazione perviene al comune.
4. Entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, il comune, tramite l’azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell’applicazione della r. 47/1991 , le opere relative agli edifici e locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991 .
5. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva resta fermo quanto previsto dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro) da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 242 , e dall’articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) da ultimo modificato dalla legge 283/1962 , nel rispetto delle procedure disciplinate dal d.p.r. 447/1998 .
6. L’interessato, direttamente, o attraverso il comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) da ultimo modificato dalla legge 16 marzo 2001, n. 88 , può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all’avvio dei procedimenti di cui al presente capo.
Capo IV – CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA
Art. 87 – Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica 
1. L’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza.
2. Ove necessario per garantire un’efficace ed omogenea gestione amministrativa, la Regione promuove l’esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria, con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1.
Art. 88 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
1. I soggetti di cui all’articolo 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 89, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.
Art. 89 – Commissione per il paesaggio 
1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 88, i soggetti di cui all’articolo 87 istituiscono una commissione denominata commissione per il paesaggio.
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6.
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 87, e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.
6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica; (124)
b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
Art. 90 – Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Non è richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 87 per gli interventi individuati dall’articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 91 – Funzioni attribuite ai comuni 
Abrogato.
Art. 92 – Vigilanza
1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Regione vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei comuni e degli enti parco per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.
Art. 93 – Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte del comune o dell’ente parco competente per territorio, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 94 – Regolamento
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente capo. Dal momento dell’entrata in vigore di tale regolamento cessa di avere applicazione il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n.1497 , sulla protezione delle bellezze naturali).
2. Abrogato.
Capo V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE OPERE E SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO
Art. 95 – Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi dell’ articolo 96.
2. Dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono escluse le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, alla cui puntuale individuazione si provvede con il regolamento di cui all’articolo 117.
Art. 95 bis – Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale 
1. In base a quanto disposto dall’articolo 93 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h) del d.lgs.112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.
2. In base a quanto disposto dall’articolo 98 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 98, comma 1, lettera a) e dell’articolo 98, comma 3, lettere c), d) e e) del d.lgs.112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.
3. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.
4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:
a) ai trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;
b) alla rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) ai porti di rilievo nazionale ed internazionale.
Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.
Art. 96 – Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3, sono assoggettate, anche con riguardo ai loro aggiornamenti, alle specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro delle infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. I criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche sono definiti con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente capo, la Giunta regionale provvede, sentite le province e i comuni interessati, alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, nonché alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
3 bis. Abrogato.
Art. 97 – Contenuto delle norme tecniche
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 96 , comma 1, elaborate sulla base dei criteri generali indicati dallo stesso articolo 96 , comma 2, e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
Art. 98 – Azioni sismiche
1. L’edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle lettere a), b), c) e d), e definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 96 , comma 1
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 96, comma 1;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall’effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 96 , comma 1.
Art. 99 – Verifica delle strutture
1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 98 è effettuata dal progettista dell’opera tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell’intera struttura.
2. Gli accertamenti sugli elementi resistenti dell’intera struttura di cui al comma 1 sono compiuti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione dell’azione del vento.
Art. 100 – Accertamenti sui terreni di fondazione
1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento da parte del progettista dell’opera che deve essere realizzata in zone sismiche, definite ai sensi dell’ articolo 96 , le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione.
2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli accertamenti di cui al comma 1 i terreni che costituiscono il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti di cui al comma 1 sono estesi al di fuori dell’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
Art. 101 – Verifica delle fondazioni
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno – opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 96 , comma 1.
Art. 102 – Sopraelevazioni
1. E’ consentita, nel rispetto dei regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge e alle disposizioni speciali concernenti tale tipologia di edifici.
1 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 105 ter , le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
1 ter. La certificazione di cui all’articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001 non è necessaria ai fini dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori.
1 quater. La certificazione di cui al comma 1 bis, è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della SCIA. 
Art. 103 – Riparazioni
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche di cui agli articoli 98 , 99 , 100 e 101.
2. I criteri per le riparazioni sono dettati con le norme tecniche di cui all’articolo 96.
Art. 104 – Edifici di speciale importanza artistica
1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale, o che abbiano, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 105 – Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche
1. Non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura regionale competente in tutte le zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate negli atti di cui all’articolo 96 , commi 2 e 3.
2. Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo, resta fermo l’obbligo di conseguire i necessari titoli abilitativi che possono essere richiesti e rilasciati anche prima dell’autorizzazione di cui al comma 1.
3. I lavori sono diretti, nei limiti delle rispettive competenze, da professionisti iscritti ai relativi albi.
4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:
a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 107;
c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;
d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies, comma 1.
5. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 , se effettuata dal costruttore.
Art. 105 bis – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale
1. Nelle zone di cui all’articolo 105 , l’interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 , accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.
3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, è svolta considerando:
a) l’idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
b) il rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica;
c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è comunicata al richiedente ed al comune subito dopo il rilascio.
5. Avverso il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 4, è ammesso il ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
6. Il ricorso gerarchico può essere presentato entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dell’autorizzazione, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Salvo quanto previsto al comma 10, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.
8. Salvo quanto previsto al comma 10, le varianti che non comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario presentato, sono assoggettate al mero preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.
9. Per varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti si intendono quelle, individuate con il regolamento di cui all’articolo 117 , che producono una significativa modifica al comportamento strutturale del progetto originario.
10. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 117 , è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione per tutte le varianti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.
Art. 105 ter – Verifiche nelle zone a bassa sismicità 
1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi all’intervento edilizio, nelle zone, classificate ai sensi degli atti di cui all’articolo 96 , commi 2 e 3, a bassa sismicità non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso scritto, con contestuale deposito del progetto, alla struttura regionale competente.
2. L’obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto di cui al comma 1 sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.
3. Nelle zone di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti che dei lavori in corso o ultimati mediante il metodo a campione, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di carattere strategico o rilevante, i progetti sono assogettati obbligatoriamente a verifica.
5. Abrogato. 
Art. 105 quater – Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale
1. Nelle zone a bassa sismicità gli uffici rilasciano un attestato per l’avvenuto deposito dei progetti verificando la completezza degli elaborati.
2. L’attestato per l’avvenuto deposito è rilasciato se al preavviso di cui all’articolo 105 ter è allegato:
a) il progetto, in duplice (97) copia e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 107 ;
c) la relazione di calcolo asseverata dal progettista;
d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies , comma 2.
3. Il progetto allegato al preavviso deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 , se effettuata dal costruttore.
5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche di cui all’articolo 105 ter, comma 3, è determinata mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione è arrotondata, per eccesso, al numero pari più prossimo. Il campione da assoggettare a controllo è costituito dai progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109.
5 bis. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma 5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a controllo a campione, sono comunque assoggettati a controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei progetti già sorteggiati.(207)
6. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità. 
7. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto l’esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura.
8. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all’articoloall’articoloall’articolo 117 , tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.
8 bis. L’esito della verifica obbligatoria delle opere di carattere strategico o rilevante di cui all’articolo 105 ter, comma 4, è reso noto entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio delle verifica stessa.
Art. 105 quinquies – Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
1. Dal 1° ottobre 2006, per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti (127), nella misura indicata nella tabella allegato A della presente legge.
2. Dal 1° ottobre 2006, per l’istruttoria dei progetti assoggetti a deposito di cui all’articolo 105 ter è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti , nella misura indicata nella tabella allegato A della presente legge.
3. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
3 bis. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico). 
3 ter. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale. 
Art. 106 – Responsabilità
1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui agli articoli 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 105 ter e 105 quater , nonché a tutte le prescrizioni di cui ai decreti ministeriali previsti dall’articolo 96.
2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica della adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell’opera realizzata al progetto depositato ai sensi dell’ articolo 108 , e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità complessivamente relativa all’osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, e quella inerente alla qualità dei materiali impiegati, e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
Art. 107 – Elaborati progettuali e deposito dei progetti
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo il progetto esecutivo deve essere corredato da una dichiarazione nella quale il progettista asseveri:
a) che il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente capo e nel rispetto delle norme tecniche contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 96 ;
b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all’articolo 96, comma 1;
c) che gli elaborati progettuali possiedano i requisiti di completezza specificati dal regolamento di cui all’articolo 117 ;
d) che siano state rispettate le prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti del governo del territorio con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico-tecniche;
d bis) la zona sismica dove deve essere realizzato l’intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del sito ove essi devono essere realizzati.
2. Con la dichiarazione resa ai sensi del comma 1, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.
3. Abrogato.
Art. 108 – Realizzazione dei lavori
1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati nei cantieri gli atti restituiti con vidimazione delle strutture regionali competenti, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori o una copia vistata dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che devono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l’impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
3. A struttura ultimata la relazione prevista dall’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 è redatta dal direttore ei lavori, in duplice copia, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.
4. La relazione di cui al comma 3 è depositata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori relativi alla struttura, presso la struttura regionale competente.
Art. 109 – Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, a redigere la relazione sulle strutture ultimate, ed a rilasciare il relativo certificato di rispondenza, nonché quello di collaudo. Tali atti attestano la conformità del progetto e dell’opera alle prescrizioni antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla parte II, capo II, del d.p.r. 380/2001 .
Art. 110 – Controlli 
Abrogato.
Art. 111 – Sanzioni 
Abrogato.
Art. 112 – Accertamento delle violazioni
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 115 , appena accertato un fatto costituente violazione delle norme contenute nel presente capo, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente alla struttura regionale competente.
2. Il dirigente della struttura regionale competente, previi, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 113 – Sospensione dei lavori
1. Il dirigente della struttura regionale competente, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 112 , comma 2, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto di cui al comma 1 è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione.
3. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
4. Qualora non si sia provveduto al ripristino dei luoghi o alla demolizione, in seguito a sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il dirigente della struttura regionale competente provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del responsabile della violazione.
Art. 114 – Competenza della Regione
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente della struttura regionale competente ordina, con provvedimento definitivo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui all’articolo 96 e di quelle previste dall’articolo 52 del d.p.r.380/2001 , ovvero l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l’ articolo 113, comma 4.
Art. 115 – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche 
1. I tecnici delle strutture regionali, provinciali e comunali, tutti gli agenti giurati a servizio delle province e dei comuni nonché ogni altro soggetto tenuto a compiti di vigilanza sulle costruzioni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone sismiche individuate ai sensi dell’ articolo 96 , abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 105 ovvero 105 ter.
2. I tecnici della struttura regionale competente devono accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni del presente capo.
Art. 116 – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, alla struttura regionale competente.
Art. 117 – Regolamento
1. Sono approvati uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti dal presente capo.
2. Il regolamento ovvero i regolamenti di cui al comma 1 individuano in particolare: 
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati al progetto;
b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 105 ter ;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla SCIA; 
d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell’ articolo 105 bis , comma 9;
e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;
f) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4; 
g) la dimensione del campione e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato; 
h) abrogata. 
Art. 118 – Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria ed il progetto delle opere da sanare;
b) la certificazione di rispondenza delle opere alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione. 
2. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento dell’inizio dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria;
b) il progetto delle opere da sanare.
3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito ed in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria;
b) il progetto di adeguamento conforme alla normativa tecnica vigente al momento di presentazione della stessa. 
4. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato; relativamente a dette opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.
Art. 118 bis – Procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
1. Per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all’articolo 118, commi 1 e 2 , la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza.
2. Per le opere realizzate nelle zone a bassa sismicità, nei casi di cui all’articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura regionale competente rilascia l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa istanza. Il progetto delle opere da sanare è assoggettato alle procedure di cui all’articolo 105 quater, comma 5.
3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all’articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente accerta la conformità del progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e rilascia l’autorizzazione in sanatoria a condizione che siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste.
4. Il progetto delle opere di adeguamento di cui all’articolo 118, comma 3, lettera b) è trasmesso anche al comune, per le relative verifiche di conformità urbanistica ed edilizia. Le opere di adeguamento sono eseguite a seguito del rilascio da parte del comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all’articolo 140, che ne autorizza l’esecuzione. Il titolo edilizio in sanatoria acquista efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al comma 5.
5. Al termine dei lavori relativi alle opere di adeguamento, l’interessato inoltra gli atti, di cui all’articolo 109, alla struttura regionale competente, che provvede alla vidimazione e all’inoltro al comune interessato. A tale inoltro al comune, può provvedere direttamente anche l’interessato.
Titolo VII – CONTRIBUTI
Capo I – TIPOLOGIA E CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 119 – Contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio dell’attività
1. Il permesso di costruire comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. La SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d), ed e), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.
Art. 120 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a SCIA, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
2. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale.
3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall’articolo 37 della presente legge, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.
4. Il Consiglio regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori. Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l’erogazione del contributo.
5. Ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.
6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle, previa comunicazione alla commissione consiliare competente.
7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo, determinate dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione dei tabacchi, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell’anno precedente.
8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio dell’anno seguente.
Art. 121 – Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 119, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti in base alle vigenti norme statali in materia.
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto, indicato nell’apposita tabella allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune.
Art. 122 – Edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del d.p.r. 380/2001 , il contributo di cui all’articolo 119 è ridotto alla sola quota di cui all’articolo 120, applicata nella misura minima stabilita dal comune, qualora l’interessato si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall’articolo 123
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere medesime.
3. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
4. La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese dell’interessato.
Art. 123 – Convenzione tipo
1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 122 , con atto della Giunta regionale è approvata una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:
a) all’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
e) alla determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 119 della presente legge.
2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 124 – Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito
1. Il contributo di cui all’articolo 119 non è dovuto nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della vigente normativa;
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari; è facoltà del comune disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d’uso, quando l’interessato si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.
3. Il contributo di cui all’articolo 119 non è dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili.
Art. 125 – Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con atto del comune in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza, delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’ articolo 120 , nonché una quota non superiore al dieci per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi da parte del comune, in relazione ai diversi tipi di attività.
3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 124 , comma 1, lettera a), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.
Art. 126 – Versamento del contributo 
1. Il contributo di cui all’articolo 119 è corrisposto al comune all’atto del ritiro del permesso di costruire o, nel caso di SCIA al momento della presentazione della stessa.
2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire; nel caso di SCIA è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa.
3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.
Art. 127 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
1. Sulla base delle tabelle di cui all’articolo 120 , il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d’uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell’incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al settanta per cento dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica e popolare di cui all’articolo 71 della presente legge, il contributo di cui all’articolo 119 è commisurato alla sola quota di cui all’articolo 120 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 35, comma 8, lettera a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150 ; L. 18 aprile 1962, n. 167 ; L. 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), da ultimo modificata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 .
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all’articolo 72 della presente legge sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica l’ articolo 125, comma 2. Gli oneri per l’urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l’intero nel costo relativo alla cessione dell’area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l’incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all’arti colo 120 .
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.
6. Le SCIA per il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 e solamente in caso di incremento dei carichi urbanistici.
7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni, con la disciplina di cui all’articolo 58 , possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d’uso avviene a titolo gratuito.
8. I comuni, contestualmente alla disciplina di cui all’articolo 58 ovvero mediante ordinanza provvisoria in attesa dell’adozione di tale disciplina, definiscono mediante apposite tabelle l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti della pianificazione territoriale ovvero dal regolamento urbanistico;
b) alle destinazioni d’uso regolamentate;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute negli atti di governo del territorio.
9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all’articolo 124 , il Comune determina l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all’articolo 119 , quando l’intervento sia relativo a:
a) immobili soggetti alla disciplina del titolo IV, capo III;
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio ovvero dei regolamenti edilizi comunali.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della presentazione della SCIA, è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.
Titolo VIII – SANZIONI. DEFINIZIONI COMUNI
Capo I – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Art. 128 – Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 120 e 121 comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.
5. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo.
Art. 129 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 
1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune vigila sull’attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli atti di cui all’articolo 52 e del regolamento edilizio ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella SCIA.
2. Quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi, il comune provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo o in assenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 1.
4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
5. Ove nei luoghi in cui siano realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del d.p.r. 445/2000, oppure non sia stato apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, le autorità competenti ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall’ente parco; i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d’intesa con i comuni interessati.
Art. 130 – Opere di amministrazioni statali
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 129 , il comune informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo 129.
Art. 131 – Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
1. Il titolare del permesso di costruire o della SCIA, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, al permesso di costruire o alla SCIA ed alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1, la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 142 , fornendo al comune contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore dei lavori è tenuto inoltre a rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa dal comune. In caso contrario quest’ultima segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell’ eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 132 – Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il comune, accertata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’ articolo 133 , ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento l’area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, l’elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all’autorità giudiziaria, alla provincia e al Ministro dei lavori pubblici.
8. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), eseguite in assenza di SCIA in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.
8 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in violazione dell’articolo 74 quater, commi 6 e 7.
9. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni ed opere pertinenziali diverse da quelle di cui all’articolo 79 ed eseguite in assenza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tali ipotesi il comune provvede ai sensi dell’ articolo 134 .
10. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia in dipendenza del trasferimento soggetti privati di aree già demaniali.
Art. 133 – Determinazione delle variazioni essenziali
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132 e 134 , costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale ovvero dagli atti di governo del territorio vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 58 ;
b) un aumento della superficie con destinazione residenziale in misura superiore:
1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati;
2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati;
c) un aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati;
2) al 2 per cento dai successivi 401 metri quadrati;
d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura superiore a trenta centimetri qualora l’altezza dell’edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, ovvero in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi a in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire, ai fini della applicazione delle sanzioni penali. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 134 – Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità o con variazioni essenziali 
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e degli atti di governo del territorio entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di preventivo e motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale. La sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni caso in misura non inferiore a euro 516,00.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e incidano sui beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.
4. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 129 , comma 6.
5. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al titolo VII, se dovuto.
Art. 135 – Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa 
1. L’esecuzione di interventi ed opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere a), b), c) ed e), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00, qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio adottati o approvati o dei regolamenti edilizi. In caso di SCIA in corso di esecuzione delle medesime opere, presentata prima delle contestazioni di cui all’articolo 129, commi 3 e 4, la sanzione è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti.
2. Le opere di cui all’articolo 79 comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere a), b), c) ed e), ove eseguite in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio, o dei regolamenti edilizi, sono demolite oppure rimosse e gli edifici o aree sono resi conformi a dette prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
3. Nei casi di cui al comma 2, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata al previo accertamento da parte del comune, dell’impossibilità di conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio adottati o approvati o dei regolamenti edilizi l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. Quando le opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità da essa consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano sui beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
5. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
6. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo VII, se dovuto.
Art. 135 bis – Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni 
1. Le opere e interventi di cui all’articolo 80, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio, o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516, 00.
Art. 136 – Mutamenti della destinazione d’uso realizzati in assenza di SCIA 
1. I mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza di SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell’articolo 58, sono puniti con le seguenti sanzioni:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d’uso risulti compatibile con la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all’articolo 127 ;
b) nel caso che il mutamento di destinazione d’uso non sia compatibile con la disciplina di cui all’articolo 58:
1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e euro 12,00 a metro quadrato per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all’articolo 120 per i mutamenti di destinazione d’uso a finalità residenziale;
2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico – ricettiva;
3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;
4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. Contestualmente all’applicazione della sanzione, il comune, nei casi di cui alla lettera b), numeri 2), 3), 4) del comma 1, ordina sempre la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.
3. Qualora i mutamenti di destinazione d’uso siano realizzati abusivamente con opere edilizie nelle aree e per le fattispecie disciplinate dall’articolo 58 , le sanzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle previste per la realizzazione delle opere abusive.
Art. 137 – Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali
1. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 84, comma 8, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00.
2. Il mancato deposito della ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale oppure della dichiarazione di cui all’articolo 84, comma 10, comporta l’applicazione della sanzione di euro 516,00.
Art. 138 – Annullamento del permesso di costruire
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, il comune applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo che con provvedimento motivato dichiari che l’opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire.
3. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.
Art. 139 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire 
1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità dalla SCIA.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
Art. 140 – Accertamento di conformità
1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 132, comma 3, per i casi di opere e interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del comune di cui all’articolo 132, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all’articolo 139, comma 1, oppure nei casi di opere e interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l’attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.
2. Alle domande di sanatoria di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.
3. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia secondo le disposizioni di cui all’articolo 83. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di sanatoria si intende formato il silenzio-rifiuto.
4. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire oppure dell’attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo VII e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Per i casi di parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118 e 118 bis  la domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 84.
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, completa di tutta la documentazione necessaria. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 4, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.
7. Il rilascio del permesso di costruire e dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo VII, se dovuti.
8. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentito esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo.
Art. 141 – Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici 
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di interventi in assenza di permesso di costruire o di SCIA oppure in totale o parziale difformità dagli stessi, il comune, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell’abuso.
Art. 142 – Varianti in corso d’opera 
1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1.
2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, così come definita dall’articolo 79, comma 2, lettera c).
Art. 143 – Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V 
1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni delle norme contenute nel titolo VI, capo V sono passibili di sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 5000,00.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente.
Capo II – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Art. 144 – Unificazione dei parametri e delle definizioni
1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all’articolo 52.
2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.
3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all’articolo 52, ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all’articolo 52.
Capo III – NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 145 – Edilizia sostenibile
1. La Regione, con le istruzioni tecniche di cui all’articolo 37 , comma 3, fissa le linee guida tecnico-costruttive, tipologiche ed impiantistiche al fine di garantire una qualità edilizia sostenibile ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’ articolo 37
2. Per poter accedere agli incentivi di cui all’articolo 146 , la progettazione degli edifici deve adeguarsi alle linee guida di cui al comma 1. L’adeguamento della progettazione dei nuovi edifici pubblici ai principi dell’edilizia sostenibile è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti dalle medesime linee guida.
Art. 146 – Incentivi economici ed urbanistici
1. Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile, quale è definita secondo i requisiti fissati con le istruzioni tecniche di cui all’articolo 37 , comma 3, i comuni possono applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, fino ad un massimo del 70 per cento.
2. Lo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, quali risultano dalle istruzioni tecniche di cui all’articolo 37 , non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici.
3. I comuni possono inoltre applicare, agli interventi di edilizia sostenibile, incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la previsione negli strumenti urbanistici di un incremento fino al 10 per cento della superficie utile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.
Art. 147 – Modalità di accesso agli incentivi
1. Per accedere agli incentivi di cui all’articolo 145 , la conformità del progetto a quanto disposto dalle istruzioni tecniche di cui all’articolo 37 , comma 3, è certificata dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA e in sede di elaborazione del progetto esecutivo e dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori con la certificazione di cui all’articolo 86, comma 1.(199)
2. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui alle presenti norme, è prestata garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi previsti e una quota di essi, pari al 30 per cento, sarà vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di verificare l’effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Titolo IX – MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI VIGENTI
Capo I – MODIFICHE all’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO)
Art. 148 – Modifiche al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 20/1984
1. Il comma 3 dell’ articolo 6 della l.r. 20/1984 è abrogato.
Capo II – MODIFICHE ALLA legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (PRIMA DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE L. 47/1985 RECANTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA OPERE ABUSIVE) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
Art. 149 – Abrogazione del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 51/1985
1. Il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47 del 1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive) è abrogato.
Capo III – MODIFICHE ALLA legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)
Art. 150 – Abrogazione del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 57/1985
1. Il comma 2 dell’ articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione del piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) è abrogato.
Capo IV – MODIFICHE ALLA legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (NORME SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 16 novembre 2004, n. 65
Art. 151 – Modifiche al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 47/1991
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente comma:
4. Il comune, in sede di rilascio delle concessioni edilizie, prescrive l’esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all’articolo 3.
Art. 152 – Inserimento del comma 4 bis all’articolo 5 della l.r. 47/1991
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 47/1991 è inserito il seguente comma:
4 bis. Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate qualora i singoli progetti non si conformino alle prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 153 – Inserimento del comma 4 ter all’articolo 5 della l.r. 47/1991
1. Dopo il comma 4 bis inserito dall’articolo 150 della presente legge, all’articolo 5 della l.r. 47/1991 è inserito il seguente comma:
4 ter. Le denunce di inizio attività devono asseverare la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere o interventi alla normativa tecnica di cui all’articolo 3.
Art. 154 – Modifiche al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 47/1991
1. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente comma:
6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie e dalle denunce di inizio attività, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge 47/1985 recante norme in materia di controllo dell’attività urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.”.
Capo V – MODIFICHE ALLA legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI. SOPPRESSIONE DEI RELATIVI CONSORZI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
Art. 155 – Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994
1. Il comma 5 dell’ articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) è abrogato.
Art. 156 – Modifica dell’ articolo 14 della l.r. 24/1994
1. L’articolo 14 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
Art.14 – Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi
1. Il piano per il parco di cui all’articolo 13 può essere modificato o nuovamente adottato e approvato dal consiglio direttivo dell’ente parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio regionale.”. 
Art. 157 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 24/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r.24/1994 è sostituito dal seguente:
2. Il regolamento è adottato e approvato dal consiglio direttivo del parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 58/2004 A.C., previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale.”
2. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r.24/1994 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’ articolo 15 della l.r.24/1994 è abrogato.
Art. 158 – Modifica dell’ articolo 16 della l.r. 24/1994
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 24/1994 sono inseriti i seguenti commi:
4 bis. Qualora i piani di gestione riguardino aree contigue ed abbiano ad oggetto disposizioni del piano del parco concernenti la disciplina paesaggistica, urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, sono approvati attraverso accordi della pianificazione di cui al titolo III capo I della l.r. 58/2004 A.C. promossi dall’ente parco con la partecipazione dei comuni e delle province interessate.
4 ter. Qualora l’accordo di cui al comma 5 non venga definito entro il termine stabilito dal soggetto promotore all’avvio del procedimento, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
4 quater. Resta ferma la competenza dei comuni in ordine all’adozione ed approvazione dei piani attuativi delle previsioni dei piani di gestione di cui al comma 5.”. 
Capo VI – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE)
Art. 159 – Sostituzione dell’ articolo 8 della l.r. 49/1995
1. L’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali protette di interesse locale) è sostituito dal seguente:
Art. 8 1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e le modalità di approvazione dello statuto dell’ente parco e, nel rispetto dell’autonomia statutaria dei singoli enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore del comitato scientifico, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico–sociale, quali strumenti di attuazione delle finalità istitutive del parco.
2. La legge regionale di cui al comma 1 detta altresì norme sul personale che opera nel parco, sul patrimonio dell’ente che lo gestisce e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.”.
Art. 160 – Modifiche all’articolo 10, comma 1, della l.r. 49/1995
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente comma:
1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell’atto istitutivo, costituente parte integrante del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 51 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio), fa riferimento ai contenuti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ha valore di piano paesaggistico e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani paesaggistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello per le finalità ad esso attribuite dalla legge. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti ”. 
Art. 161 – Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/1995
1. L’articolo 11 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente:
Art.11 – Procedimento per l’approvazione del piano per il parco provinciale
1. Al procedimento per l’approvazione del piano del parco e del regolamento del parco provinciale si applicano le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 58/2004 A.C..” 
Art. 162 – Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/1995
1. I commi 2, 3 e 4 dell’ articolo 12 della l.r. 49/1995 sono abrogati.
Capo VII – MODIFICHE ALLA legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (ORDINAMENTO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 10 novembre 2003, n. 54
Art. 163 – Modifiche all’articolo 2 della l.r. 59/1996
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica) è sostituito dal seguente comma:
1. Sono compiti dell’Istituto, in particolare:
a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c).
Capo VIII – MODIFICHE ALLA legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI)
Art. 164 – Abrogazione dell’ articolo 11 della l.r. 76/1996
1. L’articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma delle conferenze dei servizi) è abrogato.(253)
Capo IX – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (ISTITUZIONE DELL’ENTE PER LA GESTIONE DEL “PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE”. SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
Art. 165 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/1997
1. L’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) è sostituito dal seguente:
Art. 15 Procedimento per l’approvazione del piano per il parco
1. Il piano per il parco di cui all’articolo 14 può essere modificato o nuovamente adottato e approvato dal consiglio direttivo dell’ente parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio regionale.” 
Capo X – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (NORME SUI PORTI E GLI APPRODI TURISTICI DELLA TOSCANA).
Art. 166 – Modifiche all’articolo 1, comma 2, della l.r. 68/1997
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana) è sostituito dal seguente comma:
2. L’atto di cui al comma 1 indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici.”. (11)
Art. 167 – Modifica all’articolo 3, comma 1, della l.r. 68/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 68/1997 è così sostituito:
1. Il PREPAT contiene:
a) il quadro conoscitivo degli ambiti territoriali per la localizzazione dei porti e degli approdi turistici e la relativa normativa di indirizzo;
b) l’indicazione dei ruoli dei singoli porti e approdi esistenti in relazione alle specifiche capacità ricettive e di sviluppo;
c) le norme tecniche per i piani regolatori portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.”. (12)
Art. 168 – Abrogazione dell’ articolo 5 della l.r. 68/1997
1. L’ articolo 5 della l.r. 68/1997 è abrogato.
Art. 169 – Modifiche all’articolo 8 della l.r. 68/1997
1. Il comma 2 dell’ articolo 8 della l.r. 68/1997 è abrogato.
Art. 170 – Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/1997
1. Il comma 1 dell’ articolo 9 della l.r. 68/1997 è abrogato.
Capo XI – MODIFICHE ALLA legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 26 luglio 2002, n. 29
Art. 171 – Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998
1. All’articolo 4, comma 8, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) da ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 29, le parole da “ai sensi” a “1995” sono sostituite dalle seguenti parole: “ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio)”.
Art. 172 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. All’articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della l.r. 58/2004 A.C..”
Art. 173 – Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998
1. All’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della l.r. 58/2004 A.C..”
Art. 174 – Modifiche  all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
a) i criteri e l’individuazione di cui alle lettere b), d) ed e) dell’articolo 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale regionale secondo quanto specificamente previsto ai sensi della l.r. 58/2004 A.C.;”.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
c) tali elementi concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove quest’ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi della l.r. 58/2004 A.C.;”
3. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole da “ai sensi” a “1995” sono sostituite dalle seguenti parole: “ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 58/2004 A.C..”.
4. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente comma:
4. L’individuazione degli ambiti da bonificare di cui all’art. 9, comma 2, lettera b), costituisce contenuto del piano di indirizzo territoriale quale elemento conoscitivo ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 58/2004 A.C. ed altresì ai fini della definizione delle prescrizioni del piano di coordinamento provinciale di cui all’articolo 51 della medesima legge.”. 
Art. 175 – Modifiche all’articolo 14 della l.r. 25/1998
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
c) le individuazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e), f), l) e o) costituiscono contenuto del PTC ai sensi dell’articolo 51 della l.r. 58/2004 A.C. ai fini e per gli effetti della definizione del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all’articolo 53 della medesima legge;”.
2. La lettera d) del comma 1 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
d) le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1 dell’articolo 11 costituiscono contenuto del PTC a norma dell’articolo 51 della l.r. 58/2004 A.C.. Tali localizzazioni, ove siano conformi al piano regionale di gestione dei rifiuti, e previa effettuazione della valutazione integrata disciplinata dal titolo I, capo I, della medesima legge, producono gli effetti vincolanti di cui allo stesso articolo 51;”.
3. La lettera e) del comma 1 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
e) il vincolo di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), relativo agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano provinciale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, costituisce salvaguardia secondo quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera h) della l.r. 58/2004 A.C.. I comuni vi conformano il proprio piano strutturale applicando le disposizioni dell’articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge;”.
4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
f) fanno inoltre parte del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all’articolo 53 della l.r. 58/2004 A.C. gli elementi dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed i rapporti delle Comunità di ambito sullo stato di attuazione dei programmi e sulla capacità di smaltimento dell’ATO di riferimento.”. 
Capo XII – MODIFICHE ALLA legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (GOVERNO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO URBANO E PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI DELLA CITTA’)
Art. 176 – Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/1998
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città) è sostituita dalla seguente lettera:
d) elabora, criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte della dislocazione delle funzioni con i piani di indirizzo e di regolamento degli orari di cui all’articolo 3;”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/1998, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente lettera:
d bis) nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio), indica i comuni che, per le loro dimensioni ovvero per la loro particolare posizione geografica, o per il peculiare ruolo strategico a livello territoriale, sono obbligatoriamente tenuti ad adottare il piano di cui all’articolo 3;”. 
Art. 177 – Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/1998
1. L’articolo 3, comma 1, della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente comma:
1. I comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis), contestualmente al piano strutturale, di cui agli articoli 52 e 53 della l.r. 58/2004 A.C. adottano un piano di indirizzo e di regolazione degli orari per la predisposizione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città, come definito dall’articolo 5 della presente legge.
Art. 178 – Inserimento del comma 1 bis all’articolo 3 della l.r. 38/1998
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1998 è inserito il seguente comma:
1bis.I comuni che, in base a quanto stabilito dal piano di indirizzo territoriale, non sono ricompresi tra quelli che hanno l’obbligo di adottare il piano di cui al comma 1, hanno in ogni caso la facoltà di adottarlo”. 
Art. 179 – Modifica all’articolo 4 della l.r. 38/1998
1. L’articolo 4 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente:
Art.4 Procedimento per l’approvazione del piano di indirizzo e di regolazione degli orari
1. Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è trasmesso, come allegato al piano strutturale, alla Giunta regionale e alla provincia e depositato nella sede comunale, con le stesse modalità e le stesse procedure previste per il piano strutturale di cui all’articolo 53 della l.r. 58/2004 A.C.. Contestualmente alla deliberazione di approvazione del piano strutturale, il comune approva il piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene efficace contestualmente al piano strutturale.
2. In fase di prima attuazione, i comuni individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 2, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del piano di indirizzo territoriale della Regione, provvedono ad approvare il piano di indirizzo e di regolazione degli orari anche indipendentemente dal piano strutturale.” 
Art. 180 – Modifica al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente comma:
2. Il comune ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e, se vigenti, nel rispetto del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all’articolo 3 e 4, definisce ed attua, con ordinanza, i progetti comunali di cui al comma 1, promuovendo iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini.”
Capo XIII
– MODIFICHE ALLA legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 22 ottobre 2004, n. 55
Art. 181 – Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/1998
1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale ) da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2004, n. 55, le parole “di cui all’articolo 6 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti parole: “di cui all’articolo 48 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio);
Capo XIV
– MODIFICHE ALLA legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI). DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 27 gennaio 2004, n. 4
Art. 182 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 78/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente comma:
1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio è assoggettato alle procedure di approvazione disciplinate dal titolo II della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio).
Art. 183 – Modifiche all’articolo 7 della l.r. 78/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente comma:
1. Il piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia, in seguito denominato PAERP, è l’atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del PRAER.” 
Capo XV
– MODIFICHE ALLA legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (INTERVENTI PER I POPOLI ROM E SINTI)
Art. 184 – Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2000
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:
5. Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal regolamento urbanistico.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:
6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani per l’edilizia economica popolare di cui all’articolo 71 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio). In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale.
Art. 185 – Modifiche all’articolo 12 della l.r. 2/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:
2. L’individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e della l.r. 58/2004 A.C..
Capo XVI – MODIFICHE ALLA legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67
Art. 186 – Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2000
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) da ultimo modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, è sostituita dalla seguente lettera:
g) all’adozione, nell’ambito del regolamento di attuazione del titolo V della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio), delle ulteriori prescrizioni atte a consentire, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto, la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti;
Art. 187 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2000
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 30/2000 è sostituita dalla seguente:
b) alla definizione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell’articolo 51 della l.r. 58/2004 A.C., fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);
Art. 188 – Modifica all’articolo 6 della l.r. 30/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 30/2000 le parole da “Ferme restando” a “1995” sono soppresse.
Capo XVII – MODIFICHE ALLA legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (NORME PER LO SVILUPPO DELL’ACQUACOLTURA E DELLA PRODUZIONE ITTICA)
Art. 189 – Modifiche all’articolo 6 della l.r. 33/2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento d’attuazione del titolo IV, capo III della presente legge, l’ articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell’ acquacoltura e della produzione ittica ) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Disciplina degli impianti di acquacoltura.
2. Gli impianti di acquacoltura sono considerati annessi agricoli.
3 La realizzazione e l’ampliamento degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dal titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e dal regolamento di attuazione dello stesso.
Art. 190 – Abrogazioni
1. Gli articoli 7 , 8 e 9 della l.r. 33/2000 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento d’attuazione del titolo IV, capo III, della presente legge.
Capo XVIII – MODIFICHE ALLA legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 2 agosto 2004, n. 40
Art. 191 – Modifiche all’articolo 37 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40, è sostituito dal seguente comma:
1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) a vincolo paesaggistico.
Art. 192 – Modifiche all’articolo 41 della l.r. 39/2000
1. I commi 3 e 3 bis dell’ articolo 41 della l.r. 39/2000 sono abrogati.
Art. 193 – Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente comma:
1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del d.lgs. 41/2004, all’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente comma:
2. L’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio).”.
3. Il comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente comma:
6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni e le opere che sono soggette a autorizzazione paesaggistica l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d’ufficio dal comune prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.”
Capo XIX – MODIFICHE ALLA legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE – MODIFICHE ALLA legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – MODIFICHE ALLA legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 )
Art. 194 – Modifiche all’articolo 1 della l.r. 56/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49) è sostituito dal seguente:
4. I siti di cui all’allegato D nonché i geotipi di importanza regionale (GIR) di cui all’articolo 11, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio), e fanno parte dello statuto del territorio di cui all’articolo 48, commi 1 e 2 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172, anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.
Art. 195 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:
2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della l.r. 58/2004 A.C., qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D, o su geotipi di importanza regionale di cui all’articolo 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza.”
Art. 196 – Inserimento del comma 2 bis all’articolo 15 della l.r. 56/2000
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è aggiunto il seguente comma:
2 bis.La relazione di cui al comma 2 integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui all’articolo 16, comma 3, della l.r. 58/2004 A.C., ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o sul geotipo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.” 
Capo XX – MODIFICHE ALLA legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ AGRITURISTICHE IN TOSCANA) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA legge regionale 28 maggio 2004, n. 27
Art. 197 – Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27, è sostituito dal seguente:
2. L’ospitalità in spazi aperti può essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale;
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 30/2003 è abrogato.
Art. 198 – Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 79 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 58 A.C. (Norme per il governo del territorio);
Art. 199 – Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all’attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l’ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è abrogato.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente comma:
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l’articolo 124, comma 1, lettera a) della l.r. 58/2004 A.C..”
Capo XXI – ABROGAZIONI
Art. 200 – Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali), con l’eccezione dell’articolo 12 che cessa di avere applicazione dopo la nomina delle commissioni provinciali di cui all’articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) abrogata;
c) la legge regionale 2 marzo 1987, n. 15 (Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 );
d) la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l’attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d’uso degli immobili) da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43 ;
e) la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), con l’eccezione dell’articolo 39;
f) la legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n.69 ), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 .
Art. 201 – Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale)
1. La legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale) è abrogata a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 29 , comma 5.
Art. 202 – Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
1. La legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ) da ultimo modificata dalla l.r. 5/1995 , è abrogata dal momento dell’entrata in vigore delle direttive tecniche di cui all’articolo 62 , comma 5.
Art. 203 – Abrogazione legge regionale della 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente)
1. La legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente) è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 75
Art. 204 – Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola)
1. La legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del titolo IV, capo III.
Titolo X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I – NORME TRANSITORIE RELATIVE AL TITOLO V
Art. 205 – Poteri di deroga
1. I comuni esercitano i poteri di deroga agli atti strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio adottati ai sensi della l.r. 5/1995 da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23 , nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o d’interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché tali interventi siano previsti su zone precedentemente destinate dal piano strutturale a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
b) nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali di intervento (altezze, superfici, volumi e distanze).
Art. 205 bis  Disposizioni transitorie in materia di paesaggio 
1. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dà atto dell’esito di dette verifiche con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale prescrive ai comuni che non abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, gli adeguamenti necessari per lo svolgimento della funzione autorizzatoria.
3. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni per i quali la Regione svolge direttamente la funzione autorizzatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo. 
4. Abrogato. (108)
Art. 205 ter – Disposizioni transitorie in materia di valutazione dell’idoneità tecnica di piani e progetti concernenti porti di interesse regionale
1. Non sono sottoposti a valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 47 ter, comma 3, i piani e i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 205 quater – Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
1. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che determina la quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili spettante alla Regione e della conseguente revisione degli atti di programmazione regionale, il Consiglio regionale effettua la prima individuazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.
3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.
Art. 205 quinquies – Disposizioni transitorie relative ai permessi di costruire e alle denunce di inizio dell’attività
1. Ai permessi di costruire e alle denunce di inizio dell’attività presentati in data anteriore al 14 maggio 2011, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a detta data.
Art. 206 – Disposizioni transitorie relative alle indagini geologiche
1. Fino al momento dell’emanazione delle direttive tecniche di cui all’articolo 62 , comma 5 si applicano la legge 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’ articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ) e la l. 183/1989 .
Art. 206 bis – Disposizioni transitorie relative al titolo VI, capo V 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 si applicano le disposizioni contenute nella decisione della Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 ( Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 1983, n. 75 ( Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Criteri per la scelta del campione da sottoporre a controllo), in quanto compatibili con la presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 , le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili con la presente legge, si applicano anche con riferimento agli interventi da autorizzare ai sensi dell’ articolo 105 In particolare si fa riferimento a tali disposizioni:
a) per le modalità di presentazione dei progetti relativi alle opere da autorizzare ai sensi dell’ articolo 105 ;
b) per l’indicazione degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di autorizzazione.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.
Art. 207 – Disposizioni transitorie relative alla validità dei piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti
1. I piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti mantengono la loro validità per il periodo già determinato in base alle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Capo II – NORME FINALI
Art. 208 – Disposizioni sull’applicazione della legge
1. La presente legge costituisce il complesso delle norme di riferimento sul governo del territorio; eventuali deroghe o modifiche alle disposizioni in essa contenute devono essere introdotte esclusivamente mediante espressa modificazione.
2. Alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adottati si applicano le norme previste dalle leggi regionali precedentemente vigenti.
3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà dell’amministrazione competente di dare luogo all’applicazione immediata delle disposizioni della presente legge.
Art. 209 – Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell’ambito delle seguenti unità previsionali di base (UPB):
a) UPB 341 (Azioni di sistema per il governo del territorio – spese di investimento);
b) UPB 342 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese di investimento);
c) UPB 343 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese correnti).
1 bis. Agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 30, comma 2, e dagli interventi regionali di cui all’articolo 35 bis si fa fronte con le risorse annualmente stanziate nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti. 
1 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 29 bis è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 2.450.000,00 cui si fa fronte per euro 300.000,00 con le risorse della UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” e per euro 2.150.000,00 con le risorse della UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
1 ter 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 bis è autorizzata la spesa massima di euro 300.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
1 ter 2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 29 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 700.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 341 ” Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
1 quater. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 19, comma 2 ter, stimati in euro 23.000,00 per l’anno 2012 ed in euro 54.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 210 – Entrata in vigore differita
1. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 5.
2. Le disposizioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso capo con l’eccezione dell’ articolo 47 .
3. Le disposizioni di cui all’articolo 62 ,  comma 1 si applicano dall’emanazione delle direttive tecniche di cui all’articolo 62 , comma 5.
4. Le disposizioni di cui al titolo V, capo IV , si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 75 , con l’eccezione dell’ articolo 69.
4 bis. Abrogato. ]

Fine legge regionale toscana 1/2005 –
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