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Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Pubblicata in G.U. n. 276 del 30-10-1971, in vigore dal 31-10-1971 – versione testo originario


Art. 1.

Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall’emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.

Art. 2.

E’ istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l’edilizia residenziale (CER).

Esso e’ presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario all’uopo delegato ed e’ composto:

1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;

2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;

4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee all’Amministrazione.

Il Comitato e’ costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell’amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell’ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall’articolo 67 lettera a) della presente legge, con l’indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell’11 marzo 1971, ed escludendo per l’esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l’esecuzione di programmi dei quali si prevede l’appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, e’ sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall’articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge prima dell’11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l’utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

Il CER, entro i limiti dell’attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto dall’ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all’attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.

A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.

Per l’impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l’eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l’esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Art. 5.

A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 61;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all’articolo 1 della presente legge destinati all’attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell’attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all’ultimo comma dell’articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per i lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l’edilizia residenziale, l’ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell’articolazione regionale dei programmi.

Art. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP e’ composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti e’ composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Il collegio dei sindaci e’ composto:

a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell’Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.

Sono, altresi’, trasferiti alle Regioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall’articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta.

Nell’esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori pubblici, degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell’ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all’attuazione del servizio sociale di cui all’articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);

e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorche’ non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell’ente cui e’ affidata l’attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell’11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;

i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all’impiego delle quote per la manutenzione degli immobili.

Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni.

TITOLO II
NORME SULL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 9. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all’espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l’acquisizione delle aeree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l’acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell’articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l’acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Art. 10. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano – individuate le aree da espropriare, dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell’avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell’albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell’avviso nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell’espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.

Art. 11. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l’urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell’indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto e’ emesso dal Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto e’ pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

L’ammontare dell’indennità provvisoria e’ comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 12. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al quarto comma dell’articolo 11, possono convenire con l’espropriante la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore del 10 per cento all’indennità provvisoria.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all’espropriante se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all’espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l’accertamento della libertà e proprietà dell’immobile espropriato.

Art. 13. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Il prefetto – su richiesta dell’espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell’articolo 12 – pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l’espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all’articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l’esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d’urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell’individuazione degli immobili ovvero nell’individuazione delle persone dei proprietari.

Art. 14. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Pronunciata l’espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, anche nel caso previsto nell’ultimo comma dell’articolo 13.

Art. 15. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Qualora l’indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell’articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell’indennità al competente ufficio tecnico erariale.

L’ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l’indennità da esso determinata anche all’espropriante.

L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell’ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’articolo 10.

Art. 16. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

L’ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.

L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, e’ commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l’indennità e’ commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore e’ moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l’area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;

b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l’area ricade nel territorio degli altri comuni.

Per l’urbanizzazione delle aree edificate o urbanizzate ai sensi dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l’indennità e’ determinata in base alla somma del valore dell’area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione e’ stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non e’ stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge e l’indennità e’ determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell’indennità non deve tenersi alcun conto dell’utilizzabilità dell’area ai fini dell’edificazione nonché dell’incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L’indennità determinata a norma dei commi precedenti e’ aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell’espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile precedente l’espropriazione.

Art. 17. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 e’ raddoppiata.

Nel caso invece che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all’articolo 10.

L’indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi e’ determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell’articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorche’ si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

Art. 18. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell’applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell’adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l’area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato e’ delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

Art. 19. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Entro trenta giorni dall’inserzione dell’avviso del deposito della relazione dell’ufficio tecnico erariale nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità possono proporre opposizione alla stima dell’ufficio tecnico erariale davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’espropriante.

L’opposizione può essere proposta anche dall’espropriante.

Art. 20. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

L’occupazione di urgenza delle aree da espropriare e’ pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L’occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

L’ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell’indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, calcolata a norma dell’articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua.

Contro la determinazione dell’indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 21. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo e’ determinato dall’ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti, per l’esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

Art. 22. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Per l’acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 23. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22.

Le anticipazioni non possono superare l’importo complessivo di lire 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione.

Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all’atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

Art. 24. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dalle anticipazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il saggio di interesse per le anticipazioni e’ fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, cosi’ adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

Art. 25. (abrogato DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.

TITOLO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, n. 847

Art. 26. (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1977, N.10)

I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell’aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall’articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati autorizzati dal comune dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ai fini di un’organica utilizzazione delle zone di espansione il comune entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma per gli scopi di cui al presente comma e nei limiti previsti dal comma seguente; tale programma può essere aggiornato ogni cinque anni.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo e’ formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione – ai sensi delle disposizioni vigenti – e’ subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo 11.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dello articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l’articolo 19 della stessa legge.

L’utilizzazione delle aree espropriate e’ disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell’undicesimo comma dell’articolo 35 vanno riferite all’estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell’undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dell’articolo 35;

2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione e’ stipulata con l’aggiudicatario della gara.

La base d’asta e’ pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d’asta e’ destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e’ approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d’esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti e’ data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell’ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e’ a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario o l’acquirente dall’altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

Art. 28.

L’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e’ sostituito dai seguenti:

“Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili”.

Art. 29.

Il primo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e’ sostituito dal seguente:

“L’estensione delle zone da includere nei piani e’ determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato”.

Art. 30.

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.

Art. 31.

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all’articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all’aggiornamento dei piani di zona già approvati.

Art. 32.

Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e’ sostituito dal seguente:

“Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano”.

Art. 33.

L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e’ sostituito dai seguenti:

“Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e’ compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed e’ approvato a norma dell’articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, e’ vincolante in sede di approvazione del piano regolatore”.

Art. 34.

All’articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e’ aggiunto il seguente comma:

“Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530”.

Art. 35.

Le disposizioni dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L’istanza per ottenere la concessione e’ diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti e’ data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione e’ deliberata dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell’atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l’oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree e’ determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all’atto della cessione della proprietà dell’area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell’atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell’ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, ne’ su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall’ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell’area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istituto centrale di statistica. Detta differenza e’ valutata dall’ufficio tecnico erariale ed e’ riscossa all’atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma e’ destinata all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell’alloggio.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell’area e dell’alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell’articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l’assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo.

Art. 37.

Nel caso di procedimento esecutivo sull’immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l’immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari (LA L. 29 LUGLIO 1980, N.385 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA).

In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all’ottavo comma, lettera f) dell’articolo 35, ovvero la risoluzione dell’atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell’articolo medesimo, l’ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l’obbligo di soddisfare sino all’estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

Art. 38.

Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani hanno validità decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l’estensione delle aree di cui si prevede l’utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la quota delle aree da cedere in proprietà entro i limiti stabiliti dall’articolo 35 della presente legge;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 39.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 40.

All’articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: “… utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell’articolo 10” sono sostituite con le parole: “… utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie”.

Art. 41.

L’articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e’ sostituito dal seguente:

“I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

  1. a) per l’acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
  2. b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
  3. c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
  4. d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano”.

Art. 42.

L’articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e’ sostituito dal seguente:

“I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all’articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In pendenza dell’istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all’importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e’ dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall’ente mutuatario con cespiti delegabili.

L’ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati”.

Art. 43.

L’articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e’ sostituito dal seguente:

“L’importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano”.

Art. 44.

All’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e’ aggiunto il seguente comma:

“Le opere di cui all’articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell’obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere”.

Art. 45.

E’ costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l’acquisizione e l’urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato e’ autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l’ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.

Art. 46.

All’onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all’articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All’onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l’anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

Art. 47.

In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Regione indica l’ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l’ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.

TITOLO IV
PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48.

Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori; lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all’estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l’esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l’integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.

I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Una quota non inferiore al 5 per cento dell’importo complessivo dei programmi suddetti e’ destinata all’esecuzione di opere di edilizia sociale.

Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi e’ riservata ai territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all’estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.

Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all’estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:

  1. a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato articolo 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all’estero;
  2. b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all’estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si e’ trasferita all’estero con lui. I periodi di lavoro prestati all’estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;
  3. c) in relazione all’anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all’estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro e’ stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all’estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.

Art. 49.

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell’intero ammontare della spesa iniziale.

Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell’imposta complementare alla data dell’evento della calamità naturale.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le somme occorrenti per l’attuazione del presente articolo.

Art. 50.

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell’ambito di detti piani.

Art. 51.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale e’ adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l’approvazione dell’organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall’articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell’area e’ effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l’applicazione delle norme in vigore per l’attuazione dei piani di zona.

Art. 52.

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Art. 53.

I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell’ammortamento dei mutui.

Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.

Art. 54.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l’istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

Il decreto e’ notificato al proprietario del suolo, a cura dell’istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’esecuzione dei lavori.

La nota delle spese relative e’ resa esecutoria dal prefetto ed e’ rimessa all’esattore, che ne fa la riscossione per conto dell’Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L’Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.

Art. 55.

I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono destinati per:

a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;

b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all’articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;

c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l’apporto dell’area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;

d) prestiti individuali per la costruzione e l’acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;

e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

Art. 56.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55 e’ affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all’uopo stipulate.

La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, e’ autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.

Le imprese assumono a proprio carico, salve il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l’altro:

i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;

i criteri per l’assegnazione degli alloggi;

i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell’ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

Art. 57.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 e’ affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all’uopo stipulate dalle Regioni.

Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell’intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.

Sono attribuiti:

agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;

ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;

all’ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.

Art. 58.

Gli enti ed organismi incaricati dell’attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l’assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all’appalto dei lavori ed assumono l’attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

Art. 59.

Per l’assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e’ formata un’unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.

Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.

Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici.

Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.

Art. 60.

Gli enti ed istituti, incaricati dell’attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all’uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all’acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d’intesa con questi ultimi.

Art. 61.

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi, finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d).

Gli alloggi realizzati nell’ambito dei programmi di cui al precedente comma – tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto – sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l’ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.

Art. 62.

I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.

I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all’articolo 63:

a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;

b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.

E’ soppresso l’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 63.

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita una commissione tecnica cosi’ composta:

dal presidente dell’istituto, che la presiede;

dall’ingegnere capo del genio civile;

dall’assessore all’edilizia o all’urbanistica del comune interessato;

da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;

dal capo dell’ufficio tecnico dell’istituto;

da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;

da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

Art. 64.

Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell’attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell’articolo 57 della presente legge, dopo l’approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all’articolo 68 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.

Le spese occorrenti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all’articolo 55, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dello articolo 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

Per la realizzazione delle opere eccedenti l’ambito dei programmi costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all’uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.

Art. 65.

Fino all’entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, norme per l’assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all’emanazione del decreto sopra indicato e’ sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni e’ consentito.

Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l’assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.

Art. 66.

Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall’articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.

Art. 67.

Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:

a) attraverso l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l’anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l’anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l’anno finanziario 1973;

b) attraverso l’utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell’articolo 5;

c) attraverso l’utilizzazione dei fondi residui di cui all’articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le modalità di cui all’articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali e’ autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell’anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell’anno 1979;

e) attraverso l’utilizzazione di ogni altro fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art. 68.

I limiti d’impegno indicati nella lettera a) dell’articolo 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:

a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all’articolo 54, nonché per l’esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48;

b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48.

Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo e’ riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L’Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).

Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 69.

All’onere derivante dall’applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente articolo 67, per l’anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 70.

Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro – le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l’edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

Art. 71.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell’imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.

Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

TITOLO V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 72.

Il Ministero dei lavori pubblici e’ autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare.

Tale contributo e’ concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l’eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie, in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all’1,50 semestrale, oltre il rimborso del capitale.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all’importo massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta per l’acquisizione dell’area e la realizzazione della costruzione.

I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell’esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l’istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l’istituto stesso abbia iniziato l’esecuzione entro un anno dal verificarsi dell’insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 1971 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dello Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la concessione dei contributi statali e’ autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l’anno 1972 e di 2 mila milioni per l’anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell’articolo 67 della presente legge.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l’applicazione del presente articolo.

Art. 73.

L’esenzione dall’imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell’articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo.

Art. 74.

Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Art. 75.

Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 76.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO – LAURICELLA -RESTIVO – GIOLITTI – PRETI – FERRARI – AGGRADI – DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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