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Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (GU n. 303 del 28-12-1996 – Suppl. Ordinario n. 233)

(Disclaimer: la presente versione non sostituisce quella ufficiale pubblicata in G.U.)

testo VIGENTE – aggior. con modifiche L. 213/2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo 1
(omissis)

Articolo 2
commi 1-36 (omissis)

37. All’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “volumetria iniziale” sono aggiunte le seguenti: “o assentita”;
b) al comma 1 l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi”;
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: “Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.”;
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: “31 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini”;
f) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1996”;
g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
“10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge”;
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 1997”;
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d’uso ed alla loro localizzazione in riferimento all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data”;
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: “che l’opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all’estero”; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “La riduzione dell’oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell’abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457”;
m) al comma 16, è aggiunto, in fine il seguente periodo: “Se l’opera è da completare, il certificato di cui all’articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15”;
n) al comma 18, le parole: “modificativi di quelli” sono sostituite dalle seguenti: “modificative di quelle”;
o) alla tabella B le parole: “10.000 a m”, riferite all’ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: “10.000 a mq oltre all’importo previsto fino a 750 m3”;
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: “e degli oneri concessori” e la parola: “dovuti” è sostituita dalla seguente:
“dovuta”; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: “e degli oneri concessori”.
38. I termini di uno o due anni di cui all’articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell’articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell’articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.
41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria e subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
43. All’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole”.
44. All’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
“Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione”.
45. Per le modalità di riscossione e versamento dell’oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell’importo fisso e della restante parte dell’oblazione previsti dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell’oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell’acconto dell’oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell’oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell’acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell’articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell’oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All’eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l’importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all’entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell’amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell’entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall’abusivismo. I comuni che, ai sensi dell’articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l’autorecupero, con l’obiettivo di sostenere l’azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all’uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, ovvero nell’ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.
50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell’articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull’utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all’articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d’ufficio, nomina un commissario ad acta per l’adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d’ufficio, nominano un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell’articolo 17 e del secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall’imposta di registro calcolata sull’atto volto a determinare l’effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l’importo eventualmente già versato per la registrazione dell’atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.
60. L’articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
“Art. 4. – (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).
– 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l’interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L’esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;”.
20. L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: “Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione”.
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all’entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall’articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest’ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.
64. Con i fondi di cui all’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all’interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l’individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all’annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l’elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER l’elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all’operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma. (1)
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall’articolo 4 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
67. I finanziamenti per l’edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l’assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l’attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all’utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell’edilizia residenziale di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 1 aprile 1997.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l’accordo di programma di cui al comma 75.
70. L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall’articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.
71. All’articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all’entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo”.
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell’articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell’ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L’erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all’accordo di programma di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.
73. Al fine di agevolare l’adozione dell’accordo di programma previsto all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”.
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: “centoventi” è sostituita dalla seguente:
“centottanta”.
74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell’ammissione al finanziamento.
75. Il comma 8-bis dell’articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall’articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
“8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all’inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All’accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell’accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni”.
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall’articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(omissis)

Articolo 3
(omissis)

Tabelle 1-2-3 (omissis)

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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