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Un lettore, collega professionista, con un suo commento ha posto un interessante quesito:

La Legge 164/2014 (‘Sblocca Italia’ convertito in legge, ndr) ha integrato e modificato il DPR 380/2001 ove si definivano le opere di manutenzione straordinaria con l’inserimento tra queste ultime anche il frazionamento di unita’ immobiliari senza cambio di destinazione d’uso.
La Legge regionale 21/2012 all’art. 2 comma 4 lettera a) vieta, negli edifici esistenti, in aree a pericolosità idraulica P.I.4 , la creazione di nuove unita’ residenziali, mentre il comma 9 stabilisce che la stessa legge non si applica ad interventi di manutenzione straordinaria.
E’ quindi possibile frazionare un esistente edificio residenziale in aree P.I.4 senza cambio di destinazione invocando il comma 9?

Risposta al quesito postomi.

Ill.re collega,
l’analisi di quesiti simili è divenuta una primaria specializzazione del ns studio; ben volentieri, aggiungo io.
Prima alcune premesse di inquadramento:
1) La Legge regionale toscana 21/2012 è tuttora vigente, seppure col testo non aggiornato in quanto riportante ancora i riferimenti all’abrogata Legge regionale toscana 1/2005, come si può riscontrare dal portale Normattiva o similari.
2)  La Legge regionale toscana 1/2005 è stata abrogata con l’entrata in vigore della nuova L.R 65/2014.
3) il provvedimento “Sblocca Italia” ha reso possibile il frazionamento di unità immobiliari con la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), aspetto recepito anche dalla L.R. 65/2014 con l’Art. 136 Comma 2 lett a), in particolare vi consente « il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio»;

Premesso tutto ciò,
da una parte sua lei sostiene un’interpretazione residuale e positiva, ritenendo ammissibile l’intervento perchè non espressamente vietato.
Da parte mia invece sollevo un’eccezione: si dimentica spesso che le norme oltre ad una forma, hanno anche una ‘ratio‘, non sempre scritta nel migliore dei modi dal Legislatore di turno.
La ratio della L.R. 21/2012 è finalizzata a ridurre il pericolo per i “city users” che abitano o lavorano nelle zone a rischio idraulico molto elevato, e intende impedire l’aggravamento del pericolo ormai costituito dalla presenza degli insediamenti in tali zone.
Come dire…. sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
A mio avviso il Legislatore esprime l’intento di non impedire l’aggravamento del rischio proprio con l‘Art. 2 comma 5 lettere a) e b), che per gli interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione prescrive testualmente:

5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), e d) sono realizzati a condizione che non determinino:

a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso

b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento.

Se posso sbilanciarmi, a mio avviso il frazionamento in zona di Pericolosità idraulica molto elevata P.I.4 non è ammissibile, neanche alla luce del quadro normativo sopra esposto; infatti è vero che il Legislatore non poteva, in stesura iniziale della LR 21/2012, differenziare l’applicazione ai frazionamenti immobiliari in “Edilizia libera” da quelli in Ristrutturazione tradizionale in quanto non ancora non esisteva tale ipotesi legiferati. Il Legislatore infatti vieta il frazionamento di unità immobiliari facendo riferimento all’unica ipotesi normativa allora vigenti.

Questa, naturalmente, è una mia opinione tecnica.

Vorrei salutarla segnalandole la visione di una GoogleMap della città tedesca di Speyer, in italiano Spira, situata nella regione Renania-Palatinato: noterà con stupore come i tedeschi abbiano pianificato (e soprattutto rispettato) il rischio idraulico molto meglio di questa nazione una volta chiamata Italia. I migliori saluti

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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