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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I PIANO DECENNALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE ORGANI E FUNZIONI

Art. 1. (Contenuti del piano)

A partire dall’anno 1978 e’ attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all’edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell’edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.

Il piano decennale definisce il programma operative per il primo quadriennio ed e’ soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, e’ allegata una relazione sull’andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

Art. 2. (Competenze del C.I.P.E.)

Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l’edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d’intervento nel settore dell’edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all’esigenza d’industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all’edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell’edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche’ da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d’intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all’edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non puo’, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) determina le quote, per un importo non superiore al 3 per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all’anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell’edilizia residenziale.

Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l’edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

1) delibera, su proposta del Comitato per l’edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell’articolo 3 della presente legge;

2) determina, su proposta del Comitato per l’edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.

Art. 3. (Competenze del Comitato per l’edilizia residenziale)

Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all’edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l’assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell’anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalita’ per il finanziamento, l’affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);

m) determina le modalita’ per l’espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l’abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita’ e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 e del secondo comma dell’articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell’I.S.T.A.T., nonche’ la misura dell’aggiornamento previsto dal secondo comma dell’articolo 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale alle esigenze piu’ urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita’.

Il Comitato per l’edilizia residenziale determina i criteri e le modalita’ di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilita’ generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all’esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

Art. 4. (Attribuzioni delle regioni)

Le regioni, per le finalita’ di cui all’articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che puo’ essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, nonche’ il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell’ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l’acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all’attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 25;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l’anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l’edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l’edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l’edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita’ stabilite dal Comitato per l’edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonche’ sulla attivita’ svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da pare dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l’edilizia residenziale.

Art. 5. (Composizione del Comitato per l’edilizia residenziale)

Il Comitato per l’edilizia residenziale, istituito dall’articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e’ presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed e’ composto da:

1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

6) un rappresentante del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) un rappresentante del Ministro dell’agricoltura e delle foreste;

9) un rappresentante del Ministro dell’interno;

10) un rappresentante del Ministro della difesa;

11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;

14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato e’ costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l’edilizia residenziale e’ ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri gia’ designati.

Il Comitato per l’edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attivita’, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonche’ le modalita’ di consultazione di enti e organismi interessati all’attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e’ determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l’edilizia residenziale.

Art. 6. (Istituzione del comitato esecutivo)

Nell’ambito del Comitato per l’edilizia residenziale e’ costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non piu’ di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l’edilizia residenziale.

I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l’edilizia residenziale.

Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f), l), q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l’edilizia residenziale e puo’ adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l’edilizia residenziale.

Art. 7. (Segretariato generale del Comitato per l’edilizia residenziale)

Il Comitato per l’edilizia residenziale, per l’espletamento dei suoi compiti, si avvale di un segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui e’ preposto, in qualita’ di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato per l’edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e sovrintende alla attivita’ dei servizi del segretariato generale.

L’organico del segretariato generale e’ determinato dalla tabella allegata alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e’ variata in aumento per le unita’ previste nell’organico predetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore.

Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di personale gia’ in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978 rendendo disponibili per le corrispondenti unita’ i posti previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974, in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Il segretario generale del Comitato per l’edilizia residenziale e’ membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8. (Esperti e personale comandato presso il segretariato generale – Centro di documentazione)

L’aliquota massima annuale di esperti di cui all’articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e’ determinata in venti unita’ da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti all’albo previsto dall’articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine e’ istituita, nell’ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia residenziale.

Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del Comitato per l’edilizia residenziale, a norma dell’articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non puo’ superare le trenta unita’ annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e puo’ essere rinnovato.

Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennita’ accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Fanno carico, altresi’, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un centro permanente di documentazione per l’edilizia residenziale; istituito presso il Comitato per l’edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonche’ la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 9. (Termini per la formazione e l’attuazione del piano decennale)

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) il Comitato per l’edilizia residenziale e’ costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l’edilizia residenziale;

3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l’edilizia residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.;

4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l’edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l’edilizia residenziale e alle regioni;

5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte dalle regioni entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;

6) l’individuazione e l’assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5.

Titolo II GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE

Art. 10. (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)

E’ istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell’acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.

La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

In particolare, la sezione autonoma provvede a:

a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l’edilizia residenziale e con le modalita’ dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4;

b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l’attuazione delle determinazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione della lettera e) del precedente articolo 2;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell’edilizia residenziale gia’ affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;

d) concedere anticipazioni ai sensi dell’articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all’acquisizione delle aree.

Sono trasferiti alla predetta sezione:

a) il fondo speciale costituito a norma dell’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia’ affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma e’ istituito un apposito conto corrente.

Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, e’ fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l’edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l’attivita’ della sezione stessa.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma e’ esercitato in via successiva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.

Art. 11. (Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma e’ formato dai seguenti membri:

1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;

2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

3) direttore generale del Tesoro;

4) ragioniere generale dello Stato;

5) segretario generale del Comitato per l’edilizia residenziale;

6) dirigente superiore preposto all’apposito servizio della Cassa depositi e prestiti;

7) quattro componenti del Comitato per l’edilizia residenziale dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali.

Art. 12. (Devoluzione degli utili di gestione)

L’utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e’ devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilita’ della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva.

Il fondo di riserva e’ investito in obbligazioni fondiarie di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Art. 13. (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:

a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l’edilizia di cui alla presente legge;

b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;

c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalita’ di cui all’articolo 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513;

d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16;

e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall’articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo III NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

Art. 14. (Mutui edilizi)

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d’ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui agevolati, assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorita’ rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dall’entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l’edilizia residenziale l’entita’ dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l’edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l’istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

Art. 15. (Mutui indicizzati)

Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all’erogazione di mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l’osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito dell’istituto mutuante e’ garantito dall’ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.

Per ottenere l’automaticita’ dell’adeguamento dell’ipoteca prevista dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovra’ contenere, anche senza altre successive formalita’, l’indicazione che l’ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell’importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma.

Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo puo’ essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all’istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero puo’ essere restituito con modalita’ diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo.

Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione anticipata.

L’istituto mutuante provvedera’ alla variazione del piano di ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 16. (Mutui agevolati)

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l’acquisizione dell’area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.

L’ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente e’ soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non puo’ superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

Art. 17. (Garanzie)

I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull’area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia dello Stato si intende prestata con l’emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta valida finche’ sussista comunque un credito dell’istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.

La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull’edilizia agevolata, nei termini e con le modalita’ in esse previste, ed in particolare ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L’istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potra’ procedere all’esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l’edilizia residenziale.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera 1) del precedente articolo 4.

Art. 18. (Beneficiari dei mutui agevolati)

I mutui previsti dall’articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta’, a cooperative edilizie a proprieta’ individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L’onere a carico del mutuatario e’ stabilito, ai sensi dei successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell’assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta’ individuale, dell’acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell’atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L’assegnazione e l’acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l’atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi’ a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche’ a cooperative edilizie a proprieta’ indivisa. In tali casi l’onere a carico dei mutuatari e’ del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Sino al 31 dicembre 1980, non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo e’ destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell’area non potra’ essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1 gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 19. (Contributo dello Stato)

Al fine di contenere l’onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 20, e’ corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, cosi’ come convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l’onere a carico dei mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all’inizio di ogni biennio, in relazione dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell’I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all’inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, e’ variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l’ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo e’ stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Per le cooperative a proprieta’ indivisa la variazione dei tassi secondo le modalita’ di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.

Art. 20. (Limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)

I limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento o al riattamento di un’abitazione e quelli per l’assegnazione di un’abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprieta’; per i soci di cooperative edilizie a proprieta’ individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprieta’ indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell’articolo 3.

Ai fini della determinazione dell’onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell’assegnazione o dell’acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell’atto di liquidazione finale del mutuo.

Art. 21. (Modalita’ per la determinazione del reddito)

Ai fini dell’acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonche’ ai fini dell’attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all’assegnazione dell’alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare e’ diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall’articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 22. (Limiti di reddito per l’assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.)

Il limite di reddito per l’assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonche’ ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, e’ fissato in L. 4.500.000.

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. (Decadenza dal contributo dello Stato)

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l’acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell’ultimo comma dello articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l’abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull’abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l’ammontare dei contributi gia’ corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

Art. 24. (Abitazioni realizzate con leggi anteriori)

Per l’acquisto o per l’assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.

Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.

Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalita’ ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.

Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 21.

Art. 25. (Principi per la legislazione regionale relativa alla individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:

1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;

2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parita’ di condizione il ricorso al sorteggio;

3) le cooperative, all’atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento, devono presentare l’elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l’ordine di priorita’. Qualora detta riserva venga esaurita, per l’assegnazione delle abitazioni disponibili si procedera’ a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

Art. 26. (Edilizia rurale)

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, e’ concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l’attivita’, per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l’attivita’ agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprieta’ nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorita’ stabilite dalle leggi regionali.

Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell’8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato per l’edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonche’ alla determinazione della quota da destinare all’ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

Titolo IV  NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO
ESISTENTE

Art. 27. (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonche’ edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all’articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalita’ di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione e’ subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali.

Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche’ di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unita’ immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu’ alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali, purche’ siano disciplinati da convenzione o da atto d’obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell’interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 28. (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unita’ minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimita’ di cui all’articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

dai comuni, nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 1, lettera a), anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case popolari, nonche’, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;

b) per l’adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unita’ minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L’esproprio puo’ aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unita’ minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente puo’ effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

Art. 29. (Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)

Per l’attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota e’ messa a disposizione dei comuni e puo’ essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attivita’ economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonche’ per la redazione dei piani di recupero.

Art. 30. (Piani di recupero di iniziativa dei privati)

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

La proposta di piano e’ adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall’articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimita’ di cui all’articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 31. (Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi’ definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32. (Disposizioni particolari)

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dallo articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entita’ non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione puo’ essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l’impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorita’ ai precedenti occupanti.

Art. 33. (Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)

Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purche’ convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, e’ fissato in lire 15 milioni ed e’ soggetto a revisione cosi’ le modalita’ previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l’assegnazione puo’ essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

Art. 34. (Piani esecutivi vigenti)

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare, gia’ approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.

Titolo V FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE

Art. 35. (Finanziamento per l’edilizia sovvenzionata)

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c) dell’articolo 1 della presente legge, e’ autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l’assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche’ ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche’ le altre entrate derivanti dall’impiego dei fondi di cui all’articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, allo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;

c) l’apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sara’ iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell’anno 1979, di lire 500 miliardi nell’anno 1980 e di lire 700 miliardi nell’anno 1981.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.

Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell’importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all’acquisizione delle aree ed all’appalto delle opere da localizzare.

La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni e’ disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all’andamento dei lavori.

Art. 36. (Finanziamento per l’edilizia convenzionata agevolata)

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 e’ autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi’ alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13.

All’onere di lire 70 miliardi derivante dall’applicazione del presente articolo per l’anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37. (Finanziamento per l’edilizia rurale)

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 26 e’ autorizzato, per l’anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sara’ iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario medesimo.

All’onere relativo all’anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

All’onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977; numero 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma dell’articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sara’ provveduto annualmente nell’ambito delle disponibilita’ del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38. (Completamento dei programmi di edilizia convenzionata agevolata per l’anno finanziario 1977)

E’ autorizzato per l’anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.

I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall’articolo 36.

Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l’assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all’ultimo comma dell’articolo 16 ed all’articolo 43.

All’onere di 20, miliardi di lire derivante dall’applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39. (Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano)

Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 40. (Incremento del fondo per mutui ai comuni per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione)

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall’articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e’ ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato e’ autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sara’ iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.

Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, e’ stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sara’ coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalita’ che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.

Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. (Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale)

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disponibilita’ finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l’edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l’edilizia sovvenzionata nonche’ tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all’articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l’edilizia convenzionata e agevolata.

Nell’effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l’edilizia residenziale accantonera’ le riserve di cui alla lettera f) dell’articolo 2 ed alla lettera q) dell’articolo 3 della presente legge.

Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.

I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilita’ di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.

I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilita’ di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.

L’assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma e’ revocata e le disponibilita’ conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

Art. 42. (Norme tecniche)

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Comitato per l’edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l’aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all’emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

Art. 43. (Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)

In sede di prima applicazione e fino all’emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuote per pieno dell’edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l’edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L’applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densita’ abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, ne’ nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L’osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall’ultimo comma dell’articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 44. (Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di contributo statale.

La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell’ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

E’ abrogato il primo comma dell’articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 45. (Trasferibilita’ e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona)

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a societa’ di assicurazione, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all’acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, e’ fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

Art. 46. (Cessione di aree dei piani di zona)

Le aree di cui all’undicesimo comma dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresi’, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.

Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l’alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all’avente causa dall’impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall’applicazione del medesimo comma.

Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente puo’ avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi economici e popolari.

Art. 47. (Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione)

Per la durata di due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalita’ previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non piu’ di quattro rate semestrali.

I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalita’ previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.

Art. 48. (Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e’ sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, l’istanza per l’autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni.

In tal caso il richiedente puo’ dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 49. (Modifica all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

Il quarto comma dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e’ sostituito dal seguente:

“In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo’ essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune”.

Art. 50. (Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977)

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalita’ di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Art. 51. (Proroga dell’efficacia dei piani di zona)

Il termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e’ prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 52. (Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Al secondo comma dell’articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e’ aggiunto il seguente periodo:

“Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l’ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge”.

Il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprieta’ e’ prorogato al 31 ottobre 1978.

All’articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e’ aggiunto il seguente comma:

“La cessione in proprieta’ degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei “Sassi” nell’abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita”.

Il primo comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e’ sostituito dai seguenti:

“Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 e’ dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell’entrata in vigore della presente legge, determinato dall’ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell’immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell’1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell’alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l’ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta’, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall’assegnatario”;

Al secondo comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: “del 25 per cento” sono sostituite con le altre: “del 15 per cento” Al terzo comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: “al 40 per cento” sono sostituite dalle altre: “al 30 per cento”.

All’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e’ aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

“In pendenza della valutazione definitiva dell’ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione”.

Al primo comma dell’articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: “otto decimi” sono sostituite dalle altre: “sette decimi” e le parole: “del 5 per cento” sono sostituite dalle altre: “del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta’”.

Art. 53. (Limiti di applicazione dell’articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall’articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.

La regolarizzazione del rapporto locativo e’ subordinata:

a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) al recupero da parte dell’ente gestore di tutti i canoni arretrati;

c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario gia’ individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.

Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell’articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 54. (Proroga dei termini)

Il termine di cui all’ultimo comma dell’articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e’ prorogato al 31 ottobre 1978.

Il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27

febbraio 1978, n. 44, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine stabilito al secondo comma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e’ prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 55. (Norme transitorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Fino all’emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g), all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.

E’ fatta tuttavia salva la facolta’ delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.

Art. 56. (Fonti energetiche alternative)

Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sara’ data la preferenza agli interventi che prevedono l’installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

Per i predetti interventi il Comitato per l’edilizia residenziale puo’ stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l’edilizia residenziale provvedera’ a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini dell’applicazione del precedente comma, con l’osservanza delle norme contro l’inquinamento.

Art. 57. (Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58. (Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)

Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall’articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di societa’ cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, e’ elevato a L. 35.000.000.

Qualora il valore dell’alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.

Restano ferme le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo comma.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.

Art. 59. (Norme fiscali per gli interventi di recupero)

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall’articolo 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.

Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.

Art. 60. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI – STAMMATI –

MORLINO – PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

(omissis ORGANICO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE) 

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