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LEGGE 25 giugno 1949, n. 409 Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l’attuazione dei piani di ricostruzione.

Pubblicato in GU n. 163 del 19-07-1949, vigente dal 3-8-1949 – testo originario


CAPO I
Ricostruzione a cura di privati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei
fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il
Ministero dei lavori pubblici e’ autorizzato a concedere ai
proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta
anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile per la ricostruzione.
Tale contribuito e’ elevato al 5 per cento per i fabbricati da
ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione
superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione
preesistenti agli eventi bellici.
Lo stesso contributo e’ elevato rispettivamente ai 5 per cento o al
4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni
nei quali e’ obbligatoria l’osservanza delle norme tecniche e
igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda
categoria, sempreche’ il fabbricato preesistente non fosse gia’ stato
costruito secondo le predette norme.
Qualora, il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la
ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario
o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo
soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi e
corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a
quella del mutuo, mentre l’eventuale residuo contributo viene
corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

Art. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in
Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, e’
inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una
popolazione superiore a 10.090 abitanti, abbiano avuto un
coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si
trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla
lettera a) del n. 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261, puo’ essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici
un diretto contributo in capitale nella misura dell’80 per cento
della spesa di lire 1.000.000 per ogni uniti immobiliare di
abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l’importo dei
lavori sia superiore a tale somma.
La concessione del beneficio e’ limitata ai fabbricati che prima
dell’evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a
sei unita’ immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei
fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si
applicano le disposizioni dell’art. 1.
Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unita’,
immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua
famiglia puo’ essere concesso il contributo di cui al primo comma
ancorche’ gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, sempreche’ il richiedente si trovi nelle
condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo
comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad
abitazione sito nello stesso Comune.
Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell’art. 16 del
decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 3.

La ricostruzione e’ effettuata sull’area del fabbricato distrutto,
salvo i casi di impedimento derivanti dall’applicazione delle norme
stabilite nel regolamento edilizio del Comune, nell’attuazione dei
piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere
tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in
area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro
urbano, previo, in ogni caso, l’accertamento dell’Ufficio del genio
civile. La nuova area deve ricadere nell’ambito territoriale dello
stesso Comune.

Art. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della
presente legge sono determinati in rapporto aia, spesa ammissibile a
norma del successivo art. 5 per la ricostruzione dei fabbricati e di
unita’ immobiliari che risultino simili per tipo e identici per
volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi
bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun
contributo.
Nei Comuni non capoluogo di provincia e’ ammesso che la
ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma, comunque non
inferiore alla meta’ del fabbricato distrutto.
In tale caso il contributo di cui all’art. 1 sara’ concesso in
proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che
viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la
ricostruzione della restante parte del fabbricato, purche’ questa,
avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Art. 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo
di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso
statale nell’ammortamento del mutuo, viene cosi’ determinata:
a) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione,
secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di
guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati
ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota
riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del
fabbricato distrutto;
b) la somma cosi’ determinata si riduce dell’eventuale
deprezzamento per vetusta’ del fabbricato distrutto in misura non
superiore al quinto della somma stessa;
c) la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente
fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel
mese precedente alla dichiarazione di guerra.
Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione
dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al
Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato
distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti
comprovanti la proprieta’ dell’area.
E’ ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la
dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma
dell’art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
Gli Uffici del genio civile dovranno tenere a disposizione del
pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

Art. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni,
del contributo diretto in capitale o rateale, per l’erogazione del
contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e
per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II
del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
I contributi di cui all’art. 1 della, presente legge sono concessi
dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all’art. 2
dall’Ufficio del genio civile competente per territorio, previa
autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.
E’ consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la
concessione del contributo prima dell’entrata in vigore della
presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia
luogo ai sensi e con le modalita’ previste dagli articoli 50 e 73 del
decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento
previsto dall’art. 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261,
a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.

Art. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro
sei mesi dalla dichiarazione di abitabilita’ non siano stati occupati
dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono
messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del
sindaco per l’assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che
gli assegnatari devono corrispondere sara’ determinato dalle
competenti commissioni mandamentali.

Art. 9.

Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la
precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui al
penultimo comma dell’art. 2.

CAPO II
Ricostruzione a carico dello Stato

Art. 10.

L’art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’
modificato come appresso:
“Il Ministero dei lavori pubblici e’ autorizzato a costruire fino
al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento
differito, di cui all’art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261, fabbricati a, carattere popolare nei Comuni nei quali
la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di
quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l’alloggio dei
senza tetto per causa. di guerra.
“I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l’alloggio
dei senza tetto sono dati in consegna, agli Istituti per le case
popolari ed, in casi eccezionali, ai Comuni, che ne curano la
gestione. La consegna, che dovra’ risultare da apposito verbale,
sara’ effettuata da un funzionario del Genio civile con l’intervento
di un delegato dell’Intendenza di finanza, in rappresentanza del
Demanio dello Stato.
“L’assegnazione di tali alloggi e’ fatta dagli enti e con le
modalita’ indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
“L’ordine di precedenza dell’assegnazione e’ stabilito in relazione
alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso
nelle seguenti categorie:
a) gli sfollati che all’atto dell’assegnazione trovandosi in
campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici gia’
residenti nel Comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da
eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si
impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal
Genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;
b) i profughi dai territori passati per effetto dei.
Trattati di pace sotto la sovranita’ straniera;
c) i funzionari dello Stato e di altri enti pubblici, che
prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano
altre possibilita’ di alloggio per se’ o per la propria famiglia;
d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli
ex combattenti.
“Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di
locazione stabilito all’atto dell’assegnazione, determinato in
relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’alloggio stesso, comprensivo anche di
una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell’importo
di costruzione.
“La quota, di canone costituita dagli interessi e’ versata al
Tesoro dello Stato.
“Il canone che gli assegnatari devono corrispondere e’
determinato dal Ministero dei lavori pubblici.
“Gli immobili restano di proprieta’ dello Stato. Gli enti
consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilita’
separata”.

CAPO III
Attuazione dei piani di ricostruzione

Art. 11.

L’art. 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’
modificato come appresso:
“Qualora i Comuni non siano in grado per ragioni
tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici
sentito il Ministero dell’interno, di provvedere direttamente alla
attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154,
il Ministero dei lavori pubblici puo’ sostituirsi ad essi
nell’attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del genio civile, in
relazione alle necessita’ di ciascun Comune.
“Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente e’
anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il Comune, in trenta
rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno
successivo a quello in cui sara’ redatto il verbale di collaudo di
ciascuna opera.
“Il recupero non e’ effettuato per le somme afferenti al ripristino
di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra
sede per effetto dell’attuazione del piano di ricostruzione ovvero
per altri motivi riconosciuti ammissibili dall’Amministrazione dei
lavori pubblici.
“Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti
dei Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per
quelli con popolazione superiore l’applicazione puo’ essere disposta
in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.
“Il recupero delle somme anticipate dallo Stato con l’attuazione
dei piani di ricostruzione nei Comuni con popolazione non superiore a
5000 abitanti e’ fatto con le modalita’ di cui al precedente secondo
comma limitatamente alla meta della spesa”.

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta’ di dare in
concessione, col pagamento della spesa in annualita’, i lavori da
eseguire per l’attuazione dei piani di ricostruzione.
L’interesse da corrispondere per il pagamento in annualita’ dei
lavori di cui sopra e di quelli previsti all’art. 5, n. 2, del
decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potra’ essere
superiore dell’uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

Art. 13.

L’art. 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’
modificato come appresso:
“Quando il piano di ricostruzione e’ attuato dal Ministero dei
lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la
ricostruzione procedere a mezzo degli Uffici del genio civile alla
espropriazione delle aree occorrenti ancorche’ destinate
all’edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell’abitato,
nei limiti dei piani di ricostruzione”.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto
dall’ultimo comma dell’art. 7 della presente legge.

Art. 15.

L’art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n.
154, e’ modificato come segue:
“Entro quattro anni dall’approvazione del piano di ricostruzione il
Ministro per i lavori pubblici con suo decreto stabilira’ se nel
Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano
di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un
piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica
ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a
mente dell’ultimo comma del precedente art. 1.
“Qualora il piano di ricostruzione sia, ritenuto sufficiente, la
durata complessiva della sua efficacia sara’ stabilita nel predetto
decreto Ministeriale e non potra’ eccedere il termine di dieci anni.
“Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del
piano regolatore, il piano di ricostruzione avra’ efficacia fino alla
data di approvazione di quello, mia non oltre il complessivo termine
di dieci anni”.

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre
1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda
Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto
(C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i
fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai
sensi del successivo art. 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.

CAPO IV
Integrazioni ed aggiunte al decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261

Art. 17.

Il secondo comma dell’art. 4 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261, e’ modificato come appresso:
“Tra i funzionari indicati all’art. 3 della legge 18 ottobre 1942,
n. 1460, ed al terzo comma dell’art. 11 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2960, e’ compreso il capo dell’Ispettorato centrale per la
ricostruzione edilizia”.

Art. 18.

Al n. 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n.
261, e’ aggiunto il seguente comma:
“Nel caso di fabbricato a proprieta’ indivisa la determinazione del
contributo e’ fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di
reddito del comproprietario ai quale spetti il contributo di misura
minore”.

Art. 19.

Il secondo comma dell’art. 22 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261, e’ modificato come appresso:
“Nel caso che l’importo dei lavori superi la somma di lire 200.000
il Comitato puo’ fare proposte ed il Genio civile decide sulla
concessione del contributo e sulla modalita’ di erogazione di esso.
L’inizio dei lavori puo’ essere autorizzato anche in pendenza, della
concessione”.

Art. 20.

Il secondo comma dell’art. 27 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261, e’ modificato come appresso:
“Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralita’ di
ammortamento previsto dal n. 2 dell’art. 16, comprensivo di tutti gli
elementi di cui sono costituite, e’ commisurato al terzo di detta
somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la
quota afferente al mutuo e’ corrisposto direttamente all’Istituto
mutuante; a questo e’ trasmessa copia, del decreto di concessione del
concorso stesso”.

Art. 21.

Il primo e secondo comma dell’art. 37 del decreto legislativo 10
aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:
“Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei
lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario
perche’ dichiari entro sessanta giorni dall’avviso se intenda
provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i
documenti prescritti dall’art. 18.
“Scaduto inutilmente il termine il Genio civile puo’ provvedere
alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario
del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la
redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso”.

Art. 22.

L’art. 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’
modificato come appresso:
“L’ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono
direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della
spesa sostenuta dall’Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di
lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, e’ comunicato
all’Intendente di finanza competente per territorio ai fini di
eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione
di indennita’ per danni di guerra.
“Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di
acceleramento”.

Art. 23.

L’art. 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’
modificato come appresso:
“Il trasferimento della proprieta’ del cespite danneggiato e
dell’area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del
diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la
ricostruzione.
“La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del
concorso nell’ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento
dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla
data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, e’
proprietario del fabbricato danneggiato o dell’area di quello
distrutto.
“Qualora nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della
presente legge per il trasferimento della proprieta’ dei cespiti
sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore
dell’acquirente il diritto al contributo dello Stato per la
riparazione o ricostruzione, e’ data facolta’ alle parti di
completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico
integrativo.
Se nei contratti stipulati prima dell’entrata, in vigore della
presente legge sia stato riservato a favore dell’originario
proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali,
nessun contributo puo’ essere concesso all’acquirente, restando salvo
il diritto dell’originario proprietario di conseguire l’eventuale
indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di
ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area
ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato
colpito dagli eventi bellici”.

Art. 24.

L’art. 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’
abrogato.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo
10 aprile 1947, n. 261, e’ prorogato al 31 dicembre 1955.

Art. 26.

Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per
cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i
contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all’art.
76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’ prorogato al 31
dicembre 1950.

Art. 27.

Per quanto non e’ disposto diversamente dalla presente legge, i
proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto
legislativo 10 aprile 1947. n. 261, riguardanti la presentazione e
documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di
contributo.
L’istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si
svolgera’ in conformita’ delle disposizioni stesse.
Gli Uffici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie
preventive esibite dai richiedenti il contribuito, potranno assegnare
il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
L’autorizzazione ad iniziare le opere potra’ essere data dopo
revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria
per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31
dicembre 1955.
Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l’inizio dei
lavori sara’ consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa
per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni Ufficio del
genio civile.

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile, nei
limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i
contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo
10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli
articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati,
non facenti parte di centri urbani ne’ di borgate agricole,
danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano
i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo
22 giugno 1946, n. 33.
La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del
competente Ispettorato agrario compartimentale.
La concessione del contributo puo’ essere fatta limitatamente ai
lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad
abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e
purche’ facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Art. 29.

In deroga al disposto del secondo comma dell’art. 100 del decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di
ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia
intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo
diretto in capitale, la concessione dello stesso puo’ essere fatta,
su richiesta dell’interessato, in base alle disposizioni del decreto
legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.
Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda
al competente Ufficio del genio civile entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del
contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma, i lavori
per cause varie non siano stati eseguiti, e’ data facolta’ al
proprietario di chiedere l’applicazione del decreto legislativo 10
aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all’importo
consentito dal decreto suddetto.
Tale facolta’ deve essere esercitata dal proprietario entro novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge
si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di
contributo che non sia stata ancora liquidata.

Art. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici e’ autorizzato a corrispondere il
prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati
distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile
anteriormente al 26 gennaio 1945.
Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei
casi dubbi, che l’appartenenza spetti a coloro che, all’epoca del
prelevamento, erano proprietari dell’area su cui insistevano i
materiali stessi.
La determinazione del prezzo dei materiali e’ fatta secondo le
disposizioni dell’art. 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n.
261.
Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono
presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

I proprietari di fabbricati e di unita’ immobiliari di abitazione
in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facolta’ di
presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche
se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la
riparazione della parte danneggiata.
Tale facolta’ deve essere esercitata dal proprietario entro
centottanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla
presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre
agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n.
261, e 17 aprile 1948, n. 740.
L’esenzione dall’imposta sui fabbricati e dalle relative
sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del
decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e’ estesa da dieci a
venticinque anni decorrenti dalla data, della dichiarazione di
abitabilita’ purche’ le costruzioni e ricostruzioni siano completate
entro il 31 dicembre 1955.
I benefici di cui al primo comma, sono estesi altresi’ agli atti e
contratti occorrenti per l’attuazione del decreto legislativo 2
aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in
leggi speciali, in quanto applicabili.
I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono
applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli
eventi bellici che sono state ricostruite prima dell’entrata in
vigore della presente legge.

Art. 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvedera’ a raccogliere in
un testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della
presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17
aprile 1948, n. 740.

Art. 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione
edilizia previsti all’art. 4, si provvedera’ con i fondi assegnati ai
Provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in dipendenza
di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui
all’art. 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo
n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio
in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
Per l’esecuzione, ai sensi del precedente art. 11, dei lavori
occorrenti per l’attuazione dei piani di ricostruzione, e’
autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il
limite di impegno da assumere dal Ministero d dei lavori pubblici per
il pagamento delle relative annualita’ trentennali e’ determinato
nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50;
1950-51; 1951-52 e 1952-53.
Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno
portate in aumento alla iscrizione dell’esercizio successivo.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita’ di cui al
secondo comma del presente articolo saranno inscritte in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l’esercizio 1949-50 e corrispondenti degli
esercizi successivi.

Art. 36.

La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata, a concedere alla
seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i
finanziamenti previsti dall’art. 16 della presente legge mutui della
durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui
per non oltre quattro anni.
Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad accordare la garanzia
dello Stato per l’ammortamento di detti mutui per capitale ed
Interessi.
Ove l’ente mutuatario, il quale ha l’obbligo di cedere alla, Cassa
depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi
che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti
predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del
tesoro – in relazione alla garanzia, prestata ai sensi del precedente
comma – provvedera’, dietro semplice notifica dell’inadempienza e
senza, obbligo di preventiva escussione dei debitore da parte della
Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate
scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall’art. 4
della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa
stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda
Giunta del C.A.S.A.S. Il Ministro per i lavori pubblici con suo
decreto promuovera’ e provvedera’ alla cessione dei suindicati
contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e
prestiti.

Art. 37.

Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge
sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 25 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI – TUPINI –
SCELBA – GRASSI –
VANONI – PELLA –
SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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