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LEGGE 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Pubblicato in G.U. n.120 del 25-5-1989 – Suppl. Ordinario n. 38  – Entrata in vigore della legge: 09/06/1989. Testo originario, interamente abrogato da D.Lgs. 152/2006


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d’acqua: i corsi d’acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di piu’ corsi d’acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore,

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

Art. 2. (Attività conoscitiva)

1. Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio, valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

2. L’attività conoscitiva di cui al presente articolo é svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle provincie autonome.

3. É fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all’articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 3. (Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione).

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all’articolo 1 curano in particolare. a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dell’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichiil minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l’attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l’altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

TITOLO I LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO II. I SOGGETTI CENTRALI

Art. 4. (Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all’articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all’articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso dipersistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, é composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all’articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l’attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

Art. 5. (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell’ambiente).

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all’articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell’articolo 29 della presente legge. La relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell’ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell’ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente.

3. Il Ministro dell’ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dell’inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all’articolo 3, comma 1, lettere, a) ed h).

Art. 6. (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti).

1. É istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato, nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, é composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell’ambiente e dell’agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell’industria, del commercio e dell’artigianato; delle finanze; del tesoro; nonché del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell’Associazione, nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione province italiane (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell’organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all’articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell’ambiente.

4. Il Comitato é costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed é abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l’espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all’articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all’articolo 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne é richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l’adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all’attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

Art. 7. (Direzione generale della difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall’articolo 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall’inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell’ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l’altro, a garantire il piu’ efficace supporto dell’attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 8. (Collaborazione interministeriale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all’articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l’espletamento delle attività necessarie all’esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Art. 9. (I servizi tecnici nazionali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l’alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all’articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali é assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell’ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l’obiettivo della conoscenza del territorio e dell’ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell’attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell’ambiente nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l’attività conoscitiva, qual é definita all’articolo 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all’articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All’organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l’istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell’ambito del Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali é preposto un Consiglio dei direttori, composto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell’Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell’Istituto idrografico della Marina, del Servizio metereologico dell’Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell’istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all’articolo 4, al coordinamento dell’attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l’ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell’attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell’attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l’attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell’attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l’applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all’interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, é collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero é istituito ciascun ruolo transitorio.

TITOLO I LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO III. LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE.  

ART. 10. (Le regioni).

1. Le regioni, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d’acqua e di terra e, tra l’altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell’ambiente ed uno del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

Art. 11. (Enti locali ed altri soggetti)

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all’esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro, nell’ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

Art. 12. (Autorità di bacino di rilievo nazionale).

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale é istituita l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell’Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale é presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero del Ministro dell’ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall’inquinamento e la salvaguardia dell’ecosistema fluviale, ed é composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell’agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio é maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell’Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all’articolo 4;

b) individua tempi e modalità per l’adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu’ regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l’attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico é organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso é presieduto dal segretario generale ed é costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino;

b) cura l’istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l’attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l’esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell’ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) é proposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale é nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dell’ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell’amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, é articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

TITOLO II GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO I. GLI AMBITI  

Art. 13. (Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione)

1. L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, é ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

Art. 14. (Bacini di rilievo nazionale)

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);

2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);

6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);

7) Po (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

1) Arno (Toscana, Umbria);

2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);

3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);

4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell’alto Adriatico a nord del bacino dell’Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), é preposta rispettivamente un’unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d’acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

Art. 15. (Bacini di rilievo interregionale).

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

2) Fissaro – Tartaro – Canal Bianco (Lombardia, Veneto);

3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);

4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);

6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);

7) Sangro (Abruzzo, Molise);

8) Trigno (Abruzzo, Molise);

9) Saccione (Molise, Puglia);

10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);

11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

1) Bradano (Puglia, Basilicata);

2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

1) Magra (Liguria, Toscana);

2) Fiora (Toscana, Lazio);

3) Sele (Campania, Basilicata);

4) Noce (Basilicata, Calabria);

5) Lao (Basilicata, Calabria);

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d’intesa:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l’intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16. (Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

 2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 3. Nulla é innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi drivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all’articolo 15.

TITOLO II GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO II GLI STRUMENTI  

ART. 17. (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed é lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino é redatto, ai sensi dell’articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue la finalità indicate all’articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ad aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni:

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l’efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell’ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo a gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell’impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l’estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

 n) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

 o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

 p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

 q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

 r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d’impiego e secondo le quantità;

 s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall’approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i progammi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all’articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all’articolo 1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all’articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell’approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizione nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni.

Art. 18. (I piani di bacino di rilievo nazionale)

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o piu’ regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell’ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l’adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.

3. Dell’adozione del progetto di piano di bacino é data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto é altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all’articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle provincie territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell’avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

7. Presso ogni sede di consultazione é predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Art. 19. (I piani di bacino di rilievo interregionale)

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell’articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell’articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per le difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuale modifiche.

Art. 20. (I piani di bacino di rilievo regionale)

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d’altra regione, il piano é elaborato dalla regione il cui territorio é maggiormente interessato e all’approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino é trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell’ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di interventi in via sostitutiva.

TITOLO II GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO III GLI INTERVENTI

ART. 21. (I programmi di intervento).

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazione o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell’impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici funzionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all’articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato. 4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Art. 22. (Adozione dei programmi).

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d’intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell’articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici – presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l’indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale é stabilita al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l’attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l’attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L’approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all’accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

Art. 23. (Attuazione degli interventi).

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzativo attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L’aliquota per spese generali di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, é stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere della fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell’ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all’intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L’esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l’urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l’attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

TITOLO II GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO IV. LE RISORSE  

Art. 24. (Personale)

1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all’articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L’onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

Art. 25. (Finanziamento)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all’articolo 21.

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l’attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all’espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all’articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall’approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

Art. 26. (Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell’Autorità di bacino di cui all’articolo 12 della presente legge.

Art. 27. (Soppressione dell”ufficio speciale per il Reno).

1. L’ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna é soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l’Emilia-Romagna, cui é trasferito il personale addetto.

Art. 28. (Personale regionale)

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano.

Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Art. 29. (Rapporti al Parlamento)

1. Alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, é allegata la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrologico.

2. Alla relazione previsionale e programmatica é allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell’articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell’amministrazione dei lavori pubblci nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Art. 30. (Bacino regionale pilota)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991 sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all’articolo 2, dei metodi e criteri di cui all’articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all’ambito territoriale del bacino predetto, é inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 formula le opportune direttive per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e da Ministri dell’ambiente, dei lavori pubblici, dell’agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile.

Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull’attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all’articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all’attuazione delle finalità di cui al comma 1 é autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, é ripartita dal Comitato dei ministri di cui all’articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell’articolo 31.

Art. 31. (Schemi previsionali e programmatici)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l’altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell’incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell’organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d’intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l’attuazione degli schemi di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell’Arno, dell’Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell’asta media del fiume Arno é concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

Art. 32. (Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all’Autorità del bacino dell’Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

Art. 33. (Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dell’attuazione dell’articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Ristrutturazione dell’amministrazione finanziaria” e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell’attuazione dei restanti articoli della presente legge é autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, all’uopo utilizzando il residuo accantonamento “Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno”; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1989, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno” e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1989, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell’Arno”, e relativa proiezione per l’anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l’anno 1989 e di lire 25 miliardi per l’anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34. (Consorzi idraulici)

1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, é delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell’ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 35. (Organizzazione dei servizi idrici pubblici)

1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all’articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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