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LEGGE 29 giugno 1939, n. 1497 Protezione delle bellezze naturali.

Pubblicato in GU n.241 del 14-10-1939 – Testo originario e vigente al 29-10-1939 – provvedimento abrogato con D.Lgs. 490/99.


VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2.

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi e’ affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l’educazione nazionale.

La Commissione e’ presieduta da un delegato del Ministero dell’educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, ed e’ composta:

del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell’Ente provinciale per il turismo o di un suo delegalo.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i podestà dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetti della presente legge.

L’elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s’introduca sono pubblicali per un periodo di tre mesi all’albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Art. 3.

Entro il termine di tre mesi dall’avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga, di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all’elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell’educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Sovraintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l’elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4.

L’elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 1, approvato dal Ministro, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene e’ affissa per tre mesi all’albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, e’ contemporaneamente depositala presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prendere visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell’educazione nazionale e il consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 5.

Delle vaste località incluse nell’elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 1 della presente legge, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l’elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell’elenco, e’ pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all’albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e’ depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all’art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Sulla base dell’elenco delle cose di cui ai numeri l e 2 dell’art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l’educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa. della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, e’ ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell’art. 4.

Art. 7.

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell’immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e’ protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

E’ fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 8.

Indipendentemente dall’inclusione nell’elenco delle località o dalla notificazione di cui all’art. 6, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recar pregiudizio all’attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente la sospensione degli iniziati lavori.

Art. 9.

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’articolo precedente s’intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia dato comunicato all’interessato che la Commissione cui all’art. 2 ha espresso parere favorevole all’apposizione del vincolo che giustifica l’inibizione d’intraprendere lavori o la sospensione del lavori iniziati.

Il provvedimento stesso e’ considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell’approvazione dell’interessato.

Art. 10.

Per lavori su cose ne precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, ne precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’art. 8 n. 1, e’ data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere gia’ eseguite sono demolite a spese del Ministero dell’educazione nazionale.

Art. 11.

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell’articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità’ economica dell’intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art. 12.

L’approvazione del piani regolatori o d’ampliamento dell’abitato deve essere impartita, quanto ai fini della premente legge, di concerto con il Ministro per l’educazione nazionale.

Art. 13.

I provvedimenti da adottare al sensi della presente legge relativi al luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell’ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro per la cultura popolare.

Tutti i provvedimenti, infine che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

Art. 14.

Nell’ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall’art. 1 della presente legge non può essere autorizzato la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Regia Soprintendenza ai monumenti all’arte medioevale e moderna, alla quale e’ fatto obbligo di interpellare l’Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degl’interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all’aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

E’ anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 8 e 4, dell’articolo l della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il prefetto provvede all’esecuzione d’ufficio ai termini e agli effetti di cui all’art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 15.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge e’ tenuto, secondo che il Ministro dell’educazione nazionale ritenga piu’ opportuno, nell’interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d’una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà a provvedere d’ufficio il Ministero dell’educazione nazionale per meno del prefetto. La nota delle spese e’ resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed e’ riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L’indennita’ di cui al primo comma e’ determinata dal Ministro per l’educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal Regio sopraintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l’indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro l’altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo e’ esecutivo quando l’interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito ne’, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti e’ immediatamente esecutivo.

L’indennità, comunque determinata, e’ riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 16.

Non e’ dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell’Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell’educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all’articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all’articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art. 17.

Se l’imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un’effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell’estimo dei terreni ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell’art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell’art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 18.

Le notifiche d’importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 19.

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – BOTTAI – SOLMI – DI REVEL – COBOLLI – GIGLI – ROSSONI- BENNI -LANTINI – ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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