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La regione Lazio con LR 7/2017 riorganizza procedure e opportunità di ristrutturazione urbanistica 

Molto interessante questa norma regionale che punta anche a riqualificare le dotazioni territoriali

La Regione Lazio ha pubblicato sul proprio BUR n. 57 s.o. 3 del 18/07/2017 la LR 7/2017.

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Molti sono i punti, finalità e ambiti applicativi della norma, mantenendo uno scopo di attuazione della L. 106/2011, e la norma regionale detta disposizioni finalizzate a migliorare la qualità urbana e territoriale dei cittadini, attraverso molte tattiche:

  • promozione e incentivazione della rigenerazione urbana sotto i diversi aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività;
  • consentire premialità volumetriche per agevolare la rigenerazione urbana;
  • razionalizzare il patrimonio edilizio esistente per favorire il recupero delle periferie e diffusione di piccole attività commerciali, anche relative alla filiera corta;
  • consentire delocalizzazione con trasferimento delle cubature, previa tutela e bonifica dell’area di sedime di partenza;
  • promuovere specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale.
  • promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate e aree produttive, ove presenti funzioni eterogenee e tessuti disorganici o incompiuti, oppure complessi edificati in degrado, dismesso o da rilocalizzare
  • riqualificare i tessuti esistenti limitando il consumo del suolo e aumentando le dotazioni territoriali tramite incremento di spazi pubblici o nuove opere, favorendo mobilità sostenibile e potenziando quella su ferro;
  • agevolare l’incremento della sicurezza delle costruzioni esistenti con interventi di adeguamento e miglioramento sismico;
  • favorire e promuovere la bioedilizia per aumentare l’efficienza energetica, l’uso di energie rinnovabili e quindi migliorare la qualità architettonica e ambientale;
  • in ambito di territorio aperto, promuovere e tutelare l’agricoltura, il paesaggio e l’ambiente contenendo il consumo del suolo attraverso riuso e riqualificazione, anche con interventi di demo-ricostruzione di fabbricati esistenti utilizzando tecniche e materiali tipici del paesaggio agrario;
  • disincentivare l’abbandono del territorio agricolo e con la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete;
  • sviluppare il verde urbano migliorando permeabilità e regimazione/recupero delle acque piovane;
  • valorizzare e migliorare l’utilizzo e la fruizione dei territori costieri demaniali e lacustri;

Nel complesso la norma regionale si compone di 12 articoli e presenta molti caratteri ambiziosi, per i quali gli enti locali dovranno adoperarsi mediante gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in particolare con strumenti attuativi.

Gli interventi di questa legge regionale del Lazio, nelle porzioni di territorio urbanizzate, sono consentiti prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard imposti dall’articolo 3 del D.M. 1444/68, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della lettera c), su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regione Lazio 8 n. 12/2004  e successive modifiche.

Le disposizioni di questa nuova legge regionale non si applicano:

  1. nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
  2. nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;
  3. nelle zone omogenee E (zone agricole) di cui al DM 1444/68, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente come indicati dall’art. 6 della legge regionale stessa.

Restano fatte salve tutte le discipline e disposizioni settoriali, quali paesaggistica e ambientali, rischio idrogeologico e similari.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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