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L’edilizia libera deve comunque rispettare le disposizione del Codice dei beni culturali e paesaggio.

Non deve passare il messaggio che le opere descritte nel Glossario per l’edilizia libera sono totalmente libere dovunque.

Poche settimane fa fu emanato con D.M. 02/03/2018 il Glossario per l’edilizia libera, cioè l’elenco di 58 opere edilizie completamente esentate da autorizzazioni o titoli abilitativi soltanto ai fini edilizi.

E per “soltanto ai fini edilizi” si intende solo nei confronti delle ordinarie pratiche edilizie.

Tuttavia proprio perchè questo ambito è limitato, occorre prestare attenzione a tutte le relative norme e discipline settoriali, che rimangono pienamente efficaci e non sorpassate dall’introduzione del Glossario.

Questa limitazione è imposta dall’art. 6 del Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 che, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 222/2016 c.d. ‘SCIA 2’, dispone espressamente l’esclusione condizionata dai permessi di costruire o titoli abilitativi.

Si deve parlare di edilizia libera condizionata.

Lo stesso articolo pone una serie di condizioni necessarie affinché l’intervento possa essere fatto completamente in edilizia libera, ponendo comunque il presupposto del rispetto delle disposizioni contenuti nel D.Lgs. 42/2004:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo (eccetera).

L’esecuzione di opere rientranti nell’edilizia libera e tra le 58 voci del Glossario Unico in zone soggette a vincolo paesaggistico non è automaticamente libero.

Piuttosto si rende necessario compiere una doppia verifica se tale intervento edilizio oltre ad essere libero sotto il profilo edilizio, lo sia anche sotto il profilo paesaggistico.

In presenza di vincolo paesaggistico è necessario verificare se sia esentato o soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Diciamo che la fattibilità di intervento in edilizia libera deve essere verificata anche sotto gli aspetti paesaggistici, quindi sarà assolutamente necessario verificare se l’opera proposta rientri tra quelle elencate nel DPR 31/2017, esattamente all’interno di:

  • Allegato A: indicante le opere escluse da autorizzazione paesaggistica;
  • Allegato B: soggette all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata.

Se ancora, l’opera proposta e rientrante in edilizia libera, non fosse espressamente inquadrata nei due allegati A e B del DPR 31/2017, si sale all’ultimo scalino e quindi sarà necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui al D.Lgs. 42/2004.

Quindi dovranno essere valutate in maniera doppiamente combinata l’esenzione dai permessi da entrambe le discipline.

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L’autorizzazione paesaggistica si richiede prima dell’inizio dei lavori in edilizia libera.

Nell’ipotesi in cui l’opera rientrasse tra una di quelle previste tra le 58 categorie del Glossario, ma non rientrasse tra quelle esentate dall’autorizzazione paesaggistica semplificata oppure ordinaria, è necessario ottenere questi titoli prima di iniziare i lavori.

Si potrebbe infatti presentare la situazione paradossale che l’intervento edilizio, pur essendo indicato “libero” dal Glossario, possa costituire abuso edilizio sotto il profilo paesaggistico in quanto sprovvisto dell’apposita autorizzazione prevista dal Codice dei Beni culturali.

Occorre infatti prudenza perchè illeciti e interventi edilizi compiuti in queste zone vincolate in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica comportano pesanti responsabilità sotto il profilo penale.

Il consiglio che mi sento di condividere quindi è di rivolgersi ad un tecnico professionista in grado di assisterti in questi passaggi di fattibilità e valutazione preliminare.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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