Comune non poteva certificare Agibilità con illegittimità edilizie, ma Salva Casa ha disciplinato l'argomento
Tra le condizioni minime richieste per presentarla con Segnalazione Certificata vi rientra la conformità dell’intervento
Il Testo Unico per l’Edilizia contiene la nuova procedura di SCA per la dichiarazione di Agibilità dell’immobile
L’articolo 24 del TUE è stato interamente abrogato dall’art. 3 comma 1 lett. J D.Lgs. n. 222 del 2016, nell’ottica di una generale semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
Con questa modifica il rilascio del certificato di Agibilità è stato sostituito dalla procedura di Segnalazione Certificata di agibilità.
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Tale sostituzione di procedura non ha comunque fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente di settore per l’agibilità dei locali, in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, essendo solo mutate le modalità tramite le quali si perviene all’attestazione di agibilità.
In entrambe le versioni procedurali anteriori e posteriori alle modifiche del D.Lgs. 222/2016 (Decreto ‘Scia 2’), tra i presupposti che rendono efficace l’Agibilità vi rientra la dichiarazione di conformità dell’opera al progetto.
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L’Agibilità è basata sulla conformità dell’opera, altrimenti….
L’onere di dichiarare la conformità dell’opera al progetto è stato leggermente modificato rispetto alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 222/2016, mettiamole a paragone:
- Anteriormente: 5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione (omissis) (Art. 25 comma 5/bis TUE – abrogato);
- Posteriormente: 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. (art. 24 TUE).
Tra le due versioni normative cambia la procedura: la prima prevedeva il rilascio del certificato da parte del Comune dopo l’istruttoria, mentre la seconda diventa praticamente una SCIA.
In entrambe le versioni, la dichiarazione di conformità dell’opera al progetto è posta in carico al professionista tecnico.
Anche nella versione modificata, tale opere è infatti disposto dalla lettera A comma 5 dell’art. 24 DPR 380/01.
Al contrario, l’assenza di questa dichiarazione rende inefficace la stessa Segnalazione Certificata di Agibilità.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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