Cassazione Penale conferma limiti e condizioni per realizzare pergotenda, vietando creazione di spazi chiusi
Anche col diniego del condono il Comune deve emettere una nuova ordinanza ripristinatoria con nuovi termini per ottemperare
La presentazione di una domanda di condono è appunto una domanda, e ciò non fornisce alcuna garanzia sul relativo rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
La definizione di una istanza di condono può finire coi seguenti diversi scenari alternativi:
- Rilascio della C.E. in sanatoria;
- Formazione del silenzio assenso (con tanti presupposti e dubbi)
- Diniego o improcedibilità;
I tre provvedimenti sul Condono Edilizio (cioè L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03) stabiliscono che con la bocciatura o l’improcedibilità del condono, il Comune debba avviare l’attività repressiva e sanzionatoria contro gli illeciti edilizi.
Se invece l’abuso edilizio è già stato accertato e colpito da un’ordinanza di demolizione già prima del deposito dell’istanza, quest’ultima rende inefficacie tale provvedimenti e degli eventuali atti repressivi consequenziali; inoltre, ciò comporta l’improcedibilità dell’impugnazione proposta contro gli stessi atti repressivi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione (vedi Cons. di Stato n. 3124/2021, n. 6464/2019).
A differenza delle istanze di Accertamento di conformità (sanatoria edilizia ordinaria) di cui all’ art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, col deposito delle istanze di Condono viene meno l’interesse a contestare i pregressi provvedimenti repressivi, poiché il sopraggiunto provvedimento di diniego del condono medesimo comporta il dovere per il Comune di emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi (Cons. di Stato n. 1702/2023).
In sostanza, la domanda di condono edilizio (e non di sanatoria con Accertamento di conformità) ha il potere di interrompere quei provvedimenti sanzionatori repressivi avviati anteriormente al suo deposito. Una piccola avvertenza: il regime repressivo sanzionatorio è cambiato nel corso del tempo, aggravato rispetto a quello vigente prima dell’entrata in vigore dei tre provvedimenti straordinari di Condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03.
E ciò significa che il Comune dovrà ripartire sì daccapo con l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, ma userà procedure e sanzioni vigenti oggi; a queste si aggiungeranno anche quella più recente, cioè la pesante sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza alla demolizione ordinata.
Fintanto che l’istanza di condono non sia stata definita con un provvedimento distinto, espresso e motivato, non è possibile l’adozione di un’ordinanza di demolizione; quindi, anche in caso in cui sia stata emessa un’ordinanza di demolizione prima dell’esitazione della domanda, essa non potrebbe equivalere a implicito diniego della sanatoria (Cons. di Stato n. 8469/2023).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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