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In presenza di illeciti amministrativi sanzionati questi sono assoggettati alla norma vigente al tempo del fatto commesso
Il caso riguarda l’ordine di ripristino per inghiaiatura abusiva soggetta a permesso in zona paesaggistica.
L’ordinanza di remissione in pristino fu emessa nel 2007, quando ancora la disciplina dell’attività edilizia libera non era stata integrata dai provvedimenti del D.L. n. 40/2010 e successivi, in seguito al quale furono assoggettate alla procedura di Comunicazione Inizio Lavori “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”).
La normativa del 2010 introduceva disposizioni di maggior favore rispetto a quella vigente al momento dell’abuso e del sanzionamento amministrativo (ordinanza di remissione in pristino 2007).
Tuttavia per Consiglio di Stato (sez. V n. 01268/2016), applicando il suo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di illeciti amministrativi i canoni di legalità, irretroattività e divieto di analogia (ex art. 1 L 689/1981), comportano l’assoggettamento del fatto alla legge vigente del tempo del fatto commesso, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, VI, 20 settembre 2012, n. 4992; id., V, 2 dicembre 2011, n. 6365).
In questo caso il soggetto che ha commesso l’abuso non ha potuto comunque invocare il principio del favor rei di cui all’articolo 2 codice penale.
N.B: l’oggetto di contestazione sul piano amministrativo era la legittimità dell’ordinanza di remissione in pristino (sanzione di tipo amministrativa), e non di natura penale o pecuniaria.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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