Come escludere dal calcolo delle distanze legali la posa del cappotto su facciata
Sono opere fattibili e complementari agli interventi trainanti Ecobonus e Sismabonus
Si dicono “trainate” perchè queste opere vengono compiute congiuntamente agli interventi principali del Superbonus, e ad esse vengono estesi gli stessi benefici fiscali, in particolar modo l’aliquota maggiorata al 110%, l’opzione di cessione del credito/sconto in fattura, eccetera.
Le cosiddette opere trainate si suddividono in due particolari gruppi disciplinati dall’art. 119 D.L. 34/2020, e sono appunti fattibili in base all’intervento principale del Superbonus.
In altre parole, non tutti gli interventi trainati sono sempre fattibili, perchè sono legati a condizioni e requisiti specifici, proviamo a riassumerli in due gruppi al successivo paragrafo, cioè:
- Trainati “generali” sia da Ecobonus che Sismabonus
- Trainati da Ecobonus
Al tempo stesso queste opere trainate devono sottostare agli stessi adempimenti previsti per il Superbonus, ad esempio il Visto di conformità, asseverazione congruità prezzi, eccetera.
Interventi trainati generali, da entrambi i rami Sismabonus ed Ecobonus al 110%.
Ci sono tre tipologie di intervento che possono essere trainate da entrambi i rami del Superbonus, e sono disciplinate nell’art. 119 DL 34/2020 che, sulla base di diversi requisiti, in estrema sintesi sono:
- (comma 5) installazione impianto solare fotovoltaico su edifici o su strutture pertinenziali di edifici, connessi alla rete elettrica, come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 412/1993.
Essi prevedono un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. - (comma 6) installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati (batterie) negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione e massimali di cui al punto precedente, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
- Abbattimento barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis c.1 lettera e) DPR 317/1986: queste opere sono rispettivamente trainabili dall’Ecobonus in base all’art. 119 c.2 DL 34/2020, e dal Sismabonus in base al successivo comma 4 medesimo articolo.
Interventi trainati soltanto dall’Ecobonus
Gli interventi cosiddetti trainati dalla sola tipologia Ecobonus trainante sono richiamati dall’art. 119 comma 2 DL 34/2020, il quale condiziona il loro beneficio all’esecuzione congiunta con quelli trainati dall’Ecobonus di cui al precedente comma 1; a questi si aggiunge la colonnina di ricarica veicoli elettrici di cui al comma 8, medesimo articolo. Vediamo nel dettaglio, precisando che le l’abbattimento delle barriere architettoniche è già stato analizzato nel paragrafo precedente:
- Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico disciplinati dall’art. 14 DL 63/2013 e dal relativo rinvio all’art. 1 comma 48 L. 220/2010. Si possono elencare sinteticamente rinviando per maggiori dettagli alla norma stessa:
– Riqualificazione energetica edifici esistenti (questa voce però è stata esclusa dalle interpretazioni fiscali, perchè duplicherebbe quella dell’ecobonus trainante);
– Interventi sugli involucri su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. (Valore massimo detrazione 60.000 euro);
– Installazione di pannelli solari (Valore massimo detrazione 60.000 euro);
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e caldaie (Valore massimo detrazione 30.000 euro);
– Infissi (Valore massimo detrazione 60.000 euro);
– Schermature solari (Valore massimo detrazione 60.000 euro);
– Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Valore massimo detrazione 60.000 euro);
– Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
– Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. - colonnine ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter DL 63/2013. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. I massimali previsti ammontano a:
– euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dal l’esterno;
– euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
– euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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