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Ove il proprietario confinante contesti il contenuto specifico del permesso di costruire, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la conoscenza di illegittimità e lesività può intendersi acquisita quando le opere abbiano raggiunto uno stadio tali da renderne chiara la posizione soggettiva del confinante.

Interessante sentenza del TAR Toscana Sez. III n. 1049 del 21 giugno 2016 relativa al termine di contestazione delle opere effettuate dal confinante.

Questo contenzioso di carattere amministrativo verteva circa l’avvenuta decorrenza dei termini per il proprietario confinante ad un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.

Oltre a vari aspetti relativi all’efficacia e validità del permesso di costruire rilasciato per l’intervento di ristrutturazione (poi dichiarato annullato dal TAR), ritengo sia degno di nota sottolineare un aspetto importante emerso in questa sentenza, a sua volta ripreso da una sentenza del TAR dell’Umbria Sez. I n. 108/2016.

Il proprietario confinante infatti contestava la diversità del manufatto realizzato rispetto a quello esistente.

Per il TAR la presa consapevolezza da parte del proprietario confinante è desumibile:

  • dal momento in cui i lavori raggiungono uno stadio e consistenza tale da rendere evidenti le differenze suscettibili di alterare sostanzialmente le caratteristiche del manufatto, e quindi in grado di consentirne la presa piena conoscenza delle caratteristiche dell’intervento e delle relative lesività e illegittimità del titolo; 
  • in via alternativa, la decorrenza del termine prende inizio dal momento in cui il proprietario confinante acquisisce la documentazione esibita dall’Amministrazione comunale a seguito dell’istanza di accesso.

Dopo tali momenti inizia a decorrere il termine per il quale lo stesso soggetto può avviare le eventuali azioni di ricorso.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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