Come escludere dal calcolo delle distanze legali la posa del cappotto su facciata
Esponiamo una breve sintesi in merito agli impianti tecnici presenti nel patrimonio edilizio esistente, indicando modalità di rilascio della dichiarazione rispondenza e gli adeguamenti.
Prendiamo in esame la vigente normativa è il DM 37/2008, che ha praticamente sostituito l’intera previgente norma L. 46/90, eccettuato tre articoli 8, 14 e 16.
Il Decreto trova applicazione sugli impianti collocati all’interno degli edifici (e relative pertinenze) indipendentemente dalla destinazione d’uso; la norma vige a partire dal punto di consegna della fornitura dalla rete a cui è connessa.
Alcuni punti del DM 37/08 sono rimasti invariati, ovvero che l’affidamenti dei lavori di installazione e trasformazione devono essere affidati ad imprese abilitate per eseguire gli impianti a regola d’arte e con contestuale rilascio di dichiarazione di conformità per gli stessi interventi.
Gli impianti di cui al comma 1 del Decreto sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Trovano esclusione dal decreto gli impianti installati all’esterno degli edifici, quelli soggetti a normativa comunitaria specifica ovvero ascensori, montacarichi, scale mobili (Direttiva Ascensori 95/16/CE) e quelli di automazione come porte, cancelli e barriere (Direttiva Macchine 98/37/CE).
Il DM 37/08 non prevede più l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti.
Si limita solo a indicare che gli impianti elettrici negli appartamenti realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
L’ultimo termine di adeguamento degli impianti con la L. 46/90, protratto in forza di varie proroghe, è scaduto il 31/12/1998.
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
La norma prevede il rilascio della Dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del Decreto (e quindi del 12 marzo 2008) per i quali non sia prodotta o reperibile la Dichiarazione di conformità.
La Dichiarazione di Rispondenza ha specifica valenza di attestare la conformità dello stato attuale impiantistico alla normativa vigente al momento della sua realizzazione (CIG, CEI, ecc); si tratta di una sorta di “favore” che il Legislatore ha riservato agli impianti realizzati in epoca in cui non vi era obbligo di rilascio e nel periodo di vigenza della L. 46/90.
Nota bene: la Dichiarazione di Rispondenza non può essere rilasciata in nessuna ipotesi per impianti realizzati o trasformati a partire dal 12 marzo 2008; per gli impianto post 2008 sprovvisti di Dichiarazione di conformità, non vi è soluzione che ottenere il rilascio di Dichiarazione di conformità anche da altre imprese abilitate (previa analisi approfondita), ciò per esempio è avvenuto in caso di fallimento di imprese e altri imprevisti.
La Dichiarazione di Rispondenza viene resa da:
– professionista: per tutti gli impianti a condizione che egli sia iscritto all’albo per le relative competenze e abbia esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse;
– responsabile tecnico dell’impresa: per gli impianti non soggetti a progettazione obbligatoria e che abbia svolto tale ruolo per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse;
Se durante l’esame dell’impianto emerge la necessità di eseguire alcuni lavori di adeguamento, l’installatore li effettua e solo per essi viene rilasciata la Dichiarazione di conformità; in seguito essa viene acquisita e allegata nella conseguente Dichiarazione di Rispondenza.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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