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Hanno obblighi e criteri di sicurezza strutturale diversa anche se conducono alle stesse conclusioni sostanziali.

Sono molti gli edifici del patrimonio edilizio realizzati prima dell’entrata in vigore delle recenti norme antisismiche.

Ed è molto facile trovare edifici datati sprovvisti di Abitabilità e Agibilità, per i quali a loro volta essi è necessario porsi il problema della sicurezza strutturale.

Può capitare pure edifici sprovvisti di collaudo statico anche se realizzati successivamente all’entrata in vigore della L. 1086/1971 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”).

Sono casi in cui al termine della costruzione dell’edificio non risulta essere mai stato presentato il prescritto certificato di collaudo statico al Genio Civile, nonostante l’obbligo introdotto nei termini della suddetta legge strutturale.

L’obbligo peraltro veniva riportato come prescrizione esplicita nelle licenze e concessioni edilizie.

Come comportarsi in caso di mancanza di collaudo statico, necessario per attestare l’Agibilità (una volta Abitabilità, ndr) nelle costruzioni?

Molti pensano che la certificazione di idoneità statica possa sostituire il certificato di collaudo statico.

La dichiarazione di idoneità statica, anche se resa in forma di perizia giurata da un tecnico abilitato, non può sopperire al collaudo statico.

Se da una parte entrambe hanno lo scopo di attestare un certo grado di sicurezza strutturale dell’edificio, essi hanno diversi obblighi e modalità di redazione.

La questione si intreccia a doppio filo con le attestazioni o certificazioni di Abitabilità/Agibilità.

Infatti l’obbligo di allegare il certificato di collaudo statico assieme all’allora richiesta di certificazione di Abitabilità fu confermato con l’art. 4 comma 1 del D.P.R. 425/1994:

Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti”;

Prima di allora sussisteva già tale obbligo secondo quanto disposto dall’art. 8 della Legge 1086/71.

In seguito il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 ha ripreso il suddetto obbligo disponendo con l’art. 25 comma 3 che:

“Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67” secondo cui “Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.

In seguito lo stesso obbligo è stato comunque mantenuto anche nella formulazione relativa alla Segnalazione Certificata di Agibilità col D.Lgs. 222/2016, meglio noto come “Decreto SCIA 2”.

Tra l’altro lo stesso Testo Unico per l’edilizia dispone una severa protezione della sicurezza strutturale e verso gli stessi utilizzatori: l’art. 75 punisce penalmente con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro “Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo”.

L’assenza del collaudo statico rende automaticamente inagibili gli immobili.

Sul piano del diritto positivo gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della L.n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico (TAR Reggio Calabria n. 584/2019).

Come già sottolineato in precedente articolo, non esiste nell’ordinamento una disposizione espressa che equipara il certificato di collaudo statico con quello di idoneità statica.

Quest’ultima è infatti prevista solo per alcune particolari costruzioni oggetto di domanda di condono edilizio con l’art. 35 comma 3 lettera B della L. 47/85. Soltanto questa disposizione considera sufficiente la dichiarazione di idoneità statica, senza ricorrere al collaudo statico.

Anche nella nuova procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all’art. 24 comma 5 D.P.R. 380/01 è prevista di allegare il collaudo statico, ma non si evince nessun’altra ipotesi.

Ne parliamo con l’Ing. Braian Ietto in questo audio podcast gratuito:

Contenuto e scopo del Collaudo statico differiscono dalla Idoneità statica.

Il collaudo statico contiene obblighi, regole e verifiche assai specifiche per aspetti dei materiali e ispezioni, tra l’altro oggetto di recente revisione con le NTC 2018.

Ma anche nel caso in cui la dichiarazione di idoneità statica contenga le stesse conclusioni sostanziali di sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, non si può utilizzarla.

E in particolare la certificazione di idoneità statica fa riferimento all’epoca di costruzione del fabbricato e al momento della sua istanza di sanatoria.

Invece, il collaudo statico previsto dall’attuale ordinamento richiede una serie di prescrizioni riferite alle norme tecniche costruttive vigenti.

E’ prassi diffusa in certe Pubbliche Amministrazioni ammettere l’equivalenza della idoneità statica sostitutiva del collaudo per edifici sprovvisti di esso, sprovvisti di agibilità perchè risalenti nel tempo o nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria.

E’ anche vero che i termini di valutazioni della sicurezza strutturale tra le due certificazioni sono diversi: considerato la natura “sensibile” degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli edifici pubblici e privati) è consigliata alle singole amministrazioni, se non altro in un’ottica di prudenza, l’adozione di scelte discrezionali il più possibile ancorate al dato testuale che subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico per quelle porzioni di edificio che, per qualsiasi ragione, ne siano prive (TAR Reggio Calabria n. 584/2019).

Resta il fatto che la diatriba sul collaudo statico rilasciato “in sanatoria” o postumo alle opere compiute non è disciplinato.

Un altro rompicapo per tecnici e strutturisti del settore edilizio.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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