Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Le immagini di queste banche fotografiche saranno sicuramente utilizzate per dimostrare stato ante opera e avanzamento lavori
In tema di verifiche su interventi edilizi supportati dai vari bonus e superbonus la Pubblica Amministrazione farà certamente ricorso alle note fotografie e foto satellitari pubblicate dalle celebri banche dati online di Google Maps©, Google Earth e Street View© (i marchi appartengono alle rispettive società proprietarie).
Diciamo pure che si estenderà il loro utilizzo come avviene già da anni per accertamento e repressione di abusi edilizi, illeciti e irregolarità urbanistiche.
Per chi non le conoscesse ancora si tratta di:
- immagini rilevate con sistemi satellitari, acquisite, pubblicate e catalogate in distinte epoche/datazioni (Google Maps); sono simili alle aerofotogrammetrie, ma diverse per risultato e metodo di produzione;
- immagini immersive del contesto circostante scattate da apposita autovettura in strade, vie e spazi pubblici, a loro volta pubblicate e catalogate per epoca e data di rilevamento (Street View).
In ordine alle verifiche di contrasto alle frodi per bonus e superbonus edilizi, l’uso delle predette immagini avverrà con molta probabilità perchè trattasi di documentazione:
- accessibile a chiunque disponga di strumentazione e connessione informatica;
- consultabile rapidamente a chiunque, senza uso di software, password o abbonamenti;
- riguardante buona parte del patrimonio edilizio urbano, e anche in territorio aperto;
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Immagini digitali come elementi probanti
Da molti anni questo tipo di documentazione fotografica viene utilizzata dalla P.A. con vari scopi, ad esempio come elemento probante per attestare l’esecuzione temporale di illeciti edilizi, o per dimostrare l’evoluzione costruttiva di manufatti come ampliamenti, sopraelevazioni o trasformazioni.
Su questa modalità di utilizzo vi è molta giurisprudenza che ormai le ammette in ambito giudiziario per illeciti edilizi, certamente vagliandole caso per caso come avviene per qualunque elemento probante. Di fatto si è esteso lo stesso criterio consolidato per aerofotogrammetria anche verso questi nuovi sistemi di telerilevamento satellitare e frontale.
In ambito amministrativo da anni è diffuso l’utilizzo di foto provenienti da banche dati telematiche con Google Maps, Google Earth e Street Views, in quanto ne fanno uso i rispettivi organi accertatori e uffici pubblici per controllare lo stato ante opera ai presunti abusi edilizi e illeciti. Chiaramente in questo ambito la loro ammissibilità di elemento probatorio passa da altre logiche e valutazioni diverse da quelle del regime penale, che ometto per rimanere sintetico.
In ambito penale la produzione di elementi con valenza probante ha margini più ampi e valutazione discrezionale, la giurisprudenza penale ha costantemente affermato che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità. (Cass Pen. 308/2020, n. 9977/18; n. 8682/08; n. 2780/2004; n. 6322/1998).
Quando e come usare le foto di Google per abusi edilizi? video integrale:
Ma quando si utilizza le immagini pubblicate dai predetti portali abbiamo a che fare con riproduzioni informatiche (art. 2712 Codice Civile). E sulla loro efficacia probatoria il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass Pen. 308/2020).
E’ il caso di sottolinearne il loro utilizzo per riscontrare la veridicità e l’avvenuta ultimazione opere relative ai condoni edilizi e sanatorie.
Sempre in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente (Cass. Pen. n. 39087/2022).
Se posso aggiungere a chiarimento, tali fotografie raramente vengono utilizzate “isolatamente”, al contrario ho riscontrato che vengono usate con l’inserimento in un più ampio quadro probatorio.
Ad esempio vengono inserite ricostruendo una catena cronologica per dimostrare l’evoluzione degli interventi edilizi succedutisi nel tempo, con criteri di congruenza e coerenza reciproca tra i vari elementi.
Non ci sarà da stupirsi se nelle future contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria saranno utilizzate a piene mani. Anche qualche mese fa avevo fatto notare in un post che esse potranno essere utilizzate per vagliare la correttezza e veridicità degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) relativi ai vari bonus.
Conclusioni e consigli
Posso soltanto invitare a riscontrare anche tali documentazioni fotografiche, rammentando a coloro che intendono “ovviare” a problematiche di vario tipo che l’occhio elettronico è assai vigile, e non dorme mai.
In particolare occorre porsi il problema quando si intende pianificare o effettuare una variante all’intervento, una fase molto delicata da attuare sopratutto quando abbiamo a che fare con incrocio di CILAS e pratiche edilizie varie.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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