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Le N.T.C. prescrivono da tempo distanze minime tra costruzioni contigue, creando una intercapedine chiusa di pochi centimetri.

Nel paragrafo 7.2.1 delle Norme Tecniche Costruzioni (vedi sotto) sono previste distanze minime tra costruzioni contigue, da calcolare con apposite formule per prevenire il reciproco martellamento in caso di eventi sismici. Ciò si rende necessario soprattutto quando si deve edificare in aderenza ad una costruzione esistente, oppure demolirne e ricostruirne una esistente adeguando la struttura alle norme vigenti più severe.

Si vuole evitare che un edificio, durante lo scuotimento sismico, vada a urtare più volte con quelli accanto: augurandosi che non debba mai servire, è una accortezza che si realizza distanziando la costruzione di pochi cm dall’altra. A volte i giunti sismici si devono prevedere anche all’interno dello stesso edificio, qualora composto o articolato con più unità strutturali indipendenti: pensiamo alle strutture strategiche e di notevoli dimensioni.

In questo modo si viene a creare una strettissima intercapedine di aria, inaccessibile alle persone a causa dello spessore ridotto (pensiamo a dieci centimetri, per esempio); questo tipo di intercapedine vuota viene sigillata dall’esterno con varie tecniche, in modo da evitarne il passaggio di aria, accumulo di sporcizie difficilmente rimovibili, spazi non areati e umidi capaci di formare sacche malsane, e via dicendo.

Chiudendole con apposite lastre metalliche, o con materiali di rivestimento altamente fragili (cioè da non creare resistenza e propagazione delle rispettive spinte da edifici), si viene a creare una intercapedine chiusa e non più areata, intesa cioè con ricambio d’aria con l’esterno.

Questo distacco tra costruzioni, prescritto in maniera tassativa dalla normativa antisismica anche prima delle N.T.C. 2018, come si configura nel regime urbanistico e civilistico delle distanze tra costruzioni?

In effetti si configura un distacco tra edifici, minimale al massimo, ma sempre distacco. Per come la vedo io, quando viene chiuso su tutti i lati verticali e superiormente, perde la natura di “intercapedine dannosa per la salubrità” contrastata proprio dalle norme urbanistiche e dal regime delle distanze legali tra costruzioni (tra le tante i 10 metri del D.M. 1444/68).

Nel momento in cui il giunto sismico, ovvero sottilissima camera d’aria verticale, non comunica più con l’esterno esso si configura piuttosto come uno “vano tombato“, tipo quelle stanze chiuse in via permanente nel piano fondazioni, oppure come quei sottotetti inaccessibili.

Non vedo differenza tra giunti tecnici con questi vani inaccessibili, a parte la forma: non possono essere fruibili in alcun modo per caratteristiche oggettive, e non pregiudicano allo stesso modo la salubrità.

Volendo essere ancora più provocatorio: dovremmo allora stregua mettere in discussione anche tutte quelle sottili intercapedini che si formano all’interno degli immobili, anche “abbastanza” accessibili come:

  • intercapedini tra soffitto e controsoffitto;
  • facciate ventilate;
  • pareti coibentate interne;
  • volendo altre ed eventuali;

Ragionando in senso contrario, cioè attribuendo status di intercapedine dannosa al giunto strutturale e assoggettandolo al rispetto delle distanze minime tra costruzioni, si arriverebbe paradossalmente ad impedire in molti casi per rispettarne le distanze sopravvenute:

Motivo per cui è da escludere che tale distacco minimo tra edifici, operato nel rispetto delle norme sui giunti sismici, non configuri intercapedine in senso proprio ai fini delle distanze tra costruzioni.

7.2.1 DISTANZA TRA COSTRUZIONI CONTIGUE
La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna costruzione secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il § 7.3.4 (analisi non lineare) e tenendo conto, laddove significativo, dello spostamento relativo delle fondazioni delle due costruzioni contigue, secondo quanto indicato ai §§ 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 7.3.5;
La distanza tra due punti di costruzioni che si fronteggiano non potrà in ogni caso essere inferiore a 1/100 della quota dei punti considerati, misurata dallo spiccato della fondazione o dalla sommità della struttura scatolare rigida di cui al § 7.2.1, moltiplicata per 2agS/g ǂ 1. Qualora non si possano eseguire calcoli specifici, lo spostamento massimo di una costruzione non isolata alla base può essere stimato in 1/100 della sua altezza, misurata come sopra, moltiplicata per agS/g; in questo caso, la distanza tra costruzioni contigue non potrà essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi di ciascuna di esse. Il presente capoverso non si applica ai ponti.
Se le costruzioni hanno dispositivi d’isolamento sismico e/o dissipazione, particolare attenzione va posta al dimensionamento dei distacchi e/o giunti, tenendo in conto le indicazioni riportate nel § 7.10.4 e nel § 7.10.6.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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