Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Il potere-dovere di controllo sulla sanatoria anche verso la disciplina urbanistico edilizia, strumenti urbanistici e regolamenti comunali
Parliamo di abusi edilizi, cioè di illeciti edilizi di rilevanza grave e penalmente sanzionati dall’articolo 44 D.P.R. 380/01, salvo altri reati commessi, in particolare quelli commessi in assenza o difformità dal permesso di costruire. Occorre esaminare le possibili conseguenze del processo penale per abuso edilizio:
- sentenza di condanna;
- ordinanza demolizione del giudice penale (art. 31 c.9 DPR 380/01), costituente sanzione accessoria;
In estrema sintesi, il procedimento penale per reato edilizio prende avvio dalla notizia di reato (abuso edilizio), e potrebbe estinguersi per:
- prescrizione, (soltanto del reato, ma non dell’abuso) con relativa data o momento di decorrenza, con effetti verso l’ordine di demolizione emesso dal giudice.
- rilascio del relativo permesso di costruire in sanatoria (art. 45 DPR 380/01).
Si rammenta che l’avvenuta demolizione dell’opera abusiva non determina automaticamente l’estinzione del profilo penale: soltanto il rilascio del permesso in sanatoria estingue i reati contravvenzionali delle norme urbanistiche.
l giudice penale può verificare la validità dei titoli rilasciati in sanatoria
Fatta tutta questa serie di premesse, nell’ambito del procedimento penale aperto per abuso edilizio, è possibile che il giudice possa esercitare il proprio potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l’eventuale “disapplicazione” dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (Cass. Penale n. 51632/2023, n. 46477/2017, n. 26144/2008).
La ratio di ciò è perseguire quei comportamenti lesivi dell’ordinato assetto del territorio, il principale oggetto da tutelare sanzionando penalmente il mancato rispetto della disciplina. Infatti un titolo abilitativo rilasciato illegittimamente in sanatoria non determina l’estinzione del reato, ad esempio quando risulta in difformità dagli strumenti urbanistici (Cass. Pen. n. 95/2022, n. 16591/2011).
Il giudice dell’esecuzione in ogni caso ha il dovere di controllare la legittimità dell’atto concessorio in base alla sussistenza dei:
- presupposti per la sua emanazione;
- requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Pertanto entro questi limiti è consentito al giudice di verificare la validità dei titoli rilasciati in sanatoria, al fine di verificare i presupposti per dichiarare l’estinzione prevista col rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria secondo il comma 3 dell’art. 45 D.P.R. 380/01. Di converso, a fronte di una insanabilità oggettiva dell’opera, dovrà essere dato corso alle sanzioni demolitorie.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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