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L’ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna non si archivia in automatico con sanatoria edilizia.

Dal momento che viene accertato l’abuso edilizio si avviano le diverse procedure sanzionatorie e repressive, cioè sul versante amministrativo e penale. Chiaramente possono sovrapporsi anche quelle relative alle norme di settore quali antisismica, impianti, risparmio energetico, paesaggistica e beni culturali, eccetera.

In ambito penale il giudice impartisce la sentenza di condanna del reato edilizio, e con esso dispone l”ordine di demolizione: esso costituisce una sanzione amministrativa con autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (l’ordinato assetto del territorio).

L’ordine di demolizione ha carattere reale, e produce effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene immobile, a prescindere dal fatto che costui sia l’effettivo autore dell’abuso (Cass. Pen. n. 51459/2019).

Questo tipo di ordine di demolizione è privo di finalità punitive, e pertanto non è soggetto alla prescrizione (penale) prevista dall’art. 173 Cod. Pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689/1981, riguardante soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Cass. Pen. n. 51459/2019).

Infatti tale ordine demolitorio ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, pertanto non assume finalità rieducativa delle sanzioni penali.

L’intervento del giudice penale si colloca al termine di una complessa procedura amministrativa finalizzata a ripristinare l’originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo. In tale ambito viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da abbattere), prescindendo dall’individuazione di responsabilità soggettive, tanto che l’ordine di demolizione si applica anche nei confronti di terzi estranei al reato subentrati con compravendita, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni. Peraltro l’intervento del giudice penale non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l’ordine di demolizione qualora non sia stata ancora eseguita (Cass. Pen. n. 51459/2019, n. 49331/2015).

Il giudice penale può verificare la validità dei titoli rilasciati in sanatoria

Essendo investito dell’opposizione da parte del destinatario dell’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione in ogni caso ha il dovere di controllare la legittimità dell’atto concessorio in base alla sussistenza di:

  • presupposti per la sua emanazione;
  • requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Pertanto entro questi limiti è consentito al giudice di verificare la validità dei titoli rilasciati in sanatoria, al fine di verificare i presupposti per dichiarare l’estinzione prevista col rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria secondo il comma 3 dell’art. 45 D.P.R. 380/01.

Di converso, a fronte di una insanabilità oggettiva dell’opera, dovrà essere dato corso alle sanzioni demolitorie.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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