Silenzio serbato su irregolarità edilizie note al venditore configura ipotesi di reato di truffa
Per le costruzioni ante ’67 fu previsto un termine massimo per perseguire illeciti edilizi e licenze in contrasto allo strumento urbanistico, azzerato con L. 47/85
Nel mio blog e canale Youtube affronto spesso del tema dello Stato Legittimo e della Conformità urbanistico-edilizia degli immobili, e tra questi temi svetta la questione degli edifici “Ante ’67”.
L’italia in tema di obbligo di titoli edilizi ha una normativa risalente nel tempo, la più conosciuta è la legge fondamentale n. 1150/42 (che rivide l’obbligo di licenza nei centri abitati e zone espansione di PRG, salvo diversamente previsto da Regolamento edilizio).
Poi venne la legge ponte n. 765/1967 a regolare i conti, estendendo l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale, a prescindere dalla dotazione di strumenti urbanistici, piani regolatori o regolamenti edilizi, facendo tabula rasa sulla questione e controllare lo sviluppo del territorio.
Quello che pochi sanno è che la stessa legge ponte provvide a inserire una norma transitoria con la quale concedere un termine per reprimere certi illeciti edilizi compiuti anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge, cioè al 1 settembre 1967.
Indice
- L’obbligo di Licenza edilizia Ante ’42 e Ante ’67
- Il regime repressivo sanzionatorio degli abusi edilizi della L. 1150/42
- Legge ponte, cinque anni dall’Abitabilità/Agibilità per reprimere gli abusi Ante ’67
- La legge ponte prevedeva l’anno zero oltre il quali scattava un regime di non sanzionabilità e indemolibilità delle opere
- Purtroppo questi “condoni automatici” ante ’67 sono stati azzerati dalla Legge 47/85 sul condono edilizio
- Conclusioni e consigli
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L’obbligo di Licenza edilizia Ante ’42 e Ante ’67
Verificare lo Stato Legittimo significa controllare anche il rispetto dei vari obblighi normativi e regolamentari locali di titolo abilitativo.
Prendiamo in esame i cosiddetti immobili “risalenti”, cioè quelli realizzati o trasformati in epoca “ante ’67”, cioè anteriormente al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge ponte n. 765/1967).
Nell’immaginario collettivo ancora si crede che prima di tale data l’edilizia fosse completamente libera, oppure che sussista una specie di “ghigliottina” in grado di azzerare l’illegittimità di qualsiasi intervento compiuto in assenza di licenza o difformità da essa. Suddividiamo le casistiche relative all’obbligo di licenza edilizia previsto dai regolamenti edilizi comunali in tre fasce temporali:
- Dal 1 settembre 1967 (legge ponte n. 765/67)
- Ante ’67 e Post ’42 (tra le Leggi n. 1150/42 e n. 765/67)
- Ante ’42 (prima della L. 1150/42)
Video analisi sul canale Youtube:
Il regime repressivo sanzionatorio degli abusi edilizi della L. 1150/42
La scarna normativa riguardante il regime sanzionatorio e repressivo degli illeciti edilizi fu introdotta inizialmente con l’articolo 26 comma 1 della L. 1150/1942, con un procedimento secondo cui le diverse autorità preposte potessero (e non già dovessero) disporre la sospensione e/o la demolizione delle opere, prevedendosi requisiti stringenti e limitazioni.
Più precisamente la versione originaria dell’art. 26 comma 1 L. 1150/42 (Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore) disponeva che:
“Quando vengono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale, il Ministro dei lavori pubblici, ove il Comune non provveda, potrà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, disporre la sospensione o demolizione delle opere stesse”.
In sostanza, il potere repressivo e demolitorio era riconnesso alla presenza di un P.R.G. e veniva per lo più interpretato come discrezionale (in assenza di PRG, e quindi nei casi di comuni dotati di Regolamenti edilizi e Programmi di Fabbricazione non si applicava, dunque?).
E in tal senso depone pure il tenore delle disposizioni, di cui al testo originario dell’art. 32 (“Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni”) sempre della legge 17 agosto 1942 n. 1150, specie con riferimento al potere officioso di demolizione e ripristino.
Legge ponte, cinque anni dall’Abitabilità/Agibilità per reprimere gli abusi Ante ’67
Con l’entrata in vigore dell’art. 6 legge 6 agosto 1967 n. 765, è stato modificato il predetto art. 26 comma 1 legge 17 agosto 1942 n. 1150, divenendo il seguente:
“Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all’uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest’ultima data”.
Di conseguenza, il potere di repressione fu “allargato” anche alle difformità rispetto ai (semplici) programmi di fabbricazione o ai regolamenti edilizi, ma, per le opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, poteva procedersi “entro cinque anni”.
Sempre con la stessa legge ponte n. 765/1967, fu riformato anche l’art. 27 della L. 1150/42: il comma 1 riguardava le deliberazioni e provvedimenti comunali che avevano autorizzato “ante ’67” opere non conformi (in contrasto) ai piani regolatori, programmi di fabbricazione o regolamenti edilizi, o in qualsiasi modo che costituissero violazioni nei confronti di prescrizioni o norme degli stessi.
Con tale modifica fu concessa la possibilità di annullare tali provvedimenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della L. 765/67, imponendo un termine decennale decorrente dall’entrata in vigore della stessa L. 765/67, cioè dal 1 settembre 1967.
La legge ponte prevedeva l’anno zero oltre il quali scattava un regime di non sanzionabilità e indemolibilità delle opere
E’ vero, la legge n. 765/67 aveva disposto questi due termini speciali, decorsi i quali la P.A. non aveva più potere di reprimere e sanzionare le irregolarità edilizie; essi furono distinti in base all’entrata in vigore della stessa legge, cioè dal 1 settembre 1967:
- cinque anni dalla dichiarazione di Abitabilità/Agibilità, per le opere eseguite in assenza o contrasto dalla licenza edilizia, qualora non rispondenti alle prescrizione del PRG, programma di fabbricazione o regolamento edilizio.
Se compiuti anteriormente al 1 settembre 1967, il termine quinquennale decorreva da questa data; - dieci anni per annullare i provvedimenti e deliberazioni comunali (es. lottizzazioni) che autorizzavano opere non conformi al PRG, Programma di fabbricazione o regolamento edilizio.
Se compiuti anteriormente al 1 settembre 1967, il termine decennale decorreva da questa data;
Il primo gruppo di opere, cioè eseguite in assenza o difformità alla licenza, richiedeva come presupposto il rilascio dell’Abitabilità (residenziali) o Agibilità (non residenziali); in sua assenza questo beneficio non si sarebbe applicato. L’altra condizione interessante riguardava l’applicabilità verso gli illeciti nei casi di contrasto a PRG, PdF o regolamenti edilizie, lasciando ipotizzare l’esclusione verso i casi di conformità verso essi.
Col decorso di questi termini, l’attività repressiva e sanzionatoria del Comune perdeva i presupposti, vorrei insinuare che decadeva in tutto e per tutto, rinunciando ad esercitare i propri poteri.
E’ per questa normativa che molti illeciti edilizi del passato il 1° settembre 1967 sono stati considerati (allora giustamente) condonati o non più perseguibili; di fatto e di diritto si trattava di una sorta di condono edilizio automatico, un doppio Giubileo urbanistico di tipo statico (illeciti ante ’67) e di tipo dinamico (illeciti compiuti dopo tale data).
Purtroppo questi “condoni automatici” ante ’67 sono stati azzerati dalla Legge 47/85 sul condono edilizio
A circa diciotto anni successivi, è come se il legislatore ci avesse ripensato sul regime repressivo per immobili (oggi risalenti), emanando la prima legge sul condono edilizio. Inoltre gli articoli 26 e 27 della L. 1150/42, modificati dalla L. 765/67, sono stati pure abrogati dal Testo Unico Edilizia DPR 380/01).
Ma anche se fossero tuttora vigenti, essi non avrebbero valore perchè superati sostanzialmente dalla norma sopravvenuta: la vera “fonte dei mali” sono gli articoli 31, 35 e 40 della L. 47/85.
In particolare l’articolo 31 ultimo comma della L. 47/85 dispone ancora così:
Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell’articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell’articolo 34 della presente legge.
Il significato è assai evidente: la domanda di condono doveva essere presentata anche per gli illeciti compiuti “ante ’67”, qualora assoggettati al previo ottenimento della licenza edilizia ex art. 31 L. 1150/42.
Chiaramente restavano esclusi quelli non ancora soggetti all’obbligo di titolo/licenza edilizia, aspetto confermato anche in base alla vigente definizione di Stato Legittimo art. 9-bis c.1-bis DPR 380/01 secondo periodo.
Conclusioni e consigli
Ritengo che il legislatore debba fare “pace con sè stesso” e fare una attenta disamina dell’intero regime amministrativo dell’edilizia.
Infatti il ripensamento totale sugli illeciti edilizi “Ante ’67” non più perseguibili, effettuato con L. 47/85, sta creando enormi difficoltà per l’intero comparto edilizia e per tutti i soggetti coinvolti.
Tra questi anche la Pubblica Amministrazione, la magistratura, cittadini ignari e professionisti.
Effettuare una verifica di Stato Legittimo sulla base della normativa vigente al momento in cui scrivo può signficare:
- la ricerca di titoli edilizi anche ben oltre indietro alla L. 1150/42
- lo scontro col silenzio delle fonti documentali
- l’insussistenza di pratiche allora depositate ma risultanti smarrite in tutto o in parte
- mancate varianti in corso d’opera o finali perchè al tempo non richieste per normativa e/o prassi
- un differente regime tra categorie d’intervento soggette a licenza e quelle allora libere
- e molti altri motivi
Per cui il legislatore farebbe bene a prendere in considerazione una rapida e profonda riforma della normativa edilizia (rapida non va d’accordo con profonda, lo so già).
Infatti se la direzione è digitalizzare la P.A. e realizzare il sospirato decennale Fascicolo di Fabbricato, si dovrà prendere in considerazione nuovi strumenti di regolarizzazione edilizia e creare un ambito di consolidamento e affidamento nel privato di certe posizioni e situazioni immobiliari risalenti, che a mio avviso dovrebbero attestarsi almeno alla L. 10/1977 ( ma anche L. 47/85), perchè da contemporanei la L. 765/67 è fin troppo lontana.
E se a qualcuno venisse in mente di bollare queste mie affermazioni come un inno al condono, dovrà doverosamente rispondere se si sia mai trovato in possesso di immobile con irregolarità risalenti, insanabili e perfino con vincoli di vario tipo. Soltanto allora avrà diritto di rispondermi motivatamente.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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